Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6289

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6289
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 6289
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 13346/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13346/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO FRANCIA 31 Parte_1 C.F._1
TORINO presso lo studio dell'avv. SEMERARO ALESSANDRO DOMENICO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
LEGNANO, 26 10128 TORINO presso lo studio dell'avv. GHIRARDI NATALIE* che lo rappresenta
e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
L'avv. LAURA VALERIA DURANTE nell'interesse dei minori E Persona_1

Persona_2
CURATORE SPECIALE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: come da memoria conclusiva (cfr. verbale del 18/9/2024)
“assegnare la casa coniugale alla sig.ra . Nel merito - Pronunciare la separazione personale dei Pt_1 coniugi con addebito al marito, autorizzandoli a vivere separati;
- Confermare l'affido esclusivo rafforzato di entrambi i figli alla madre come disposto con il provvedimento del 07.03.2024, consistente nel potere a quest'ultima di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti la salute, l'istruzione, la collocazione dei figli, il rilascio di documenti di identità e lo svolgimento di pratiche amministrative

- Affidare la casa coniugale alla IG.ra e disporre la residenza e collocazione abituale dei due CP_2 pagina 1 di 7 figli presso l'abitazione materna;
- Disciplinare che il diritto di visita paterno si svolga, ove i figli acconsentano, in modalità protetta presso uno spazio neutro e previa frequentazione di corso di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
- Disporre, a carico del IG. , un assegno non inferiore CP_1 a € 300,00 per il mantenimento dei figli minori e da pagarsi entro il 5 di ogni mese e da Per_1 Per_2 rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita e l'educazione di entrambi i figli;
- Disporre che la IG.ra percepisca nella misura del CP_2 100% l'assegno unico”


Per parte resistente: come da note difensive del 18/2/2024 opponendosi alla domanda di decadenza (cfr. verbale del 18/9/2024):
“dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati rigettare la domanda di addebito per i motivi di cui alla presente memoria disporre l'affidamento congiunto dei figli minori disporre che il sig. possa inzialmente incontrare i figli minori in ambiente protetto e CP_1 successivamente liberalizzare gli incontri sino a giungere alla possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé nei fine settimana alterni ed un pomeriggio alla settimana, dopo la scuola, in base agli impegni dei medesimi;
disporre a carico del sig. , sino a quando non avrà trovato un'occupazione, CP_1 un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili per il mantenimento di e da pagarsi entro Per_3 Per_2 il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita e l'educazione dei figli così come statuiti nel Protocollo del

Tribunale di Torino con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati assegnare la casa coniugale al resistente
In ogni caso respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto Con condanna alle spese. In via istruttoria Disporsi l'interrogatorio formale della ricorrente sui capi da 1) a 20) della comparsa di costituzione da intendersi qui integralmente riprodotti, epurati da ventuali giudizi
o frasi di congiunzione, preceduti da “Vero che” e sul seguente capitolo di prova: 21) Vero che il sig.
è in lista di attesa per partecipare al progetto “Genitori Avanti”. Si indca a teste il CP_1 responsabile del progetto “Genitori Avanti” dell'associazione Parole in Movimento ETS con sede legale in Torino, via Susa n. 15. Ci si oppone ai capitoli di prova formulati da parte ricorrente in quanto documentali ed in caso di ammissione si chiede che gli agenti intervenuti in data 14/05/2023 presso l'abitazione in corso Agnelli vengano sentiti sui seguenti capitoli di prova: “vero che giunti nell'abitazione il sig. era seduto in cucina” CP_1

Per il curatore speciale: come da memorie di precisazione delle conclusioni del 5/9/2024 (cfr. 18/9/2024)
“ assegnare la casa famigliare alla ricorrente la quale vi abiterà unitamente ai figli minori. Confermare la presa in carico del nucleo famigliare al competente servizio sociale disponendo la prosecuzione dei sostegni attivati in favore dei minori. Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig.
sui figli minori e Disporre che il sig. possa Controparte_1 Per_1 Per_2 CP_1 vedere ed incontrare e in luogo neutro subordinando l'attivazione degli incontri al Per_2 Per_1 gradimento dei minori e al positivo andamento di percorsi di sostegno alla genitorialità. Disporre che il sig. corrisponda alla ricorrente, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma di CP_1
€ 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie in applicazione del Protocollo sulle spese adottato dal Tribunale di Torino. Disporre che la somma sia annualmente rivalutata secondo l'andamento degli indici Istat. Dispone che l'assegno unico erogato in favore dei figli minori venga percepito per intero dalla ricorrente”

Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
RABAT-MAROCCO il 20/07/2012. pagina 2 di 7
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 700 parte II serie C uff 3 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26/11/2006 e Persona_1 Persona_2
il 21/2/2008.
[...]
Con ricorso depositato il 12/07/2023 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge.
Chiedeva quindi addebitarsi la separazione al marito, disporsi in proprio favore l'affidamento esclusivo dei figli minori, l'assegnazione della casa coniugale e porsi a carico del sig. CP_1
un assegno per contribuire al mantenimento dei figli nella misura complessiva di
[...]
€300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e
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