Trib. Treviso, sentenza 15/11/2024, n. 1930
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. D L – Presidente dott.ssa M R – Giudice dott.ssa G C – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 4555/2022, promosso con ricorso depositato in data 19.7.2022 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. F Z giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Noventa di Piave, via Roma n. 136;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. M D P giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Teramo, via
Ciotti n. 17;
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 5.11.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 24.01.2000 a Novosele Valona (Albania) tra la sig.ra
e il sig. Parte_1 CP_1
2) i coniugi continueranno a vivere separatamente;
3) confermarsi l'affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre, disponendo che gli eventuali Persona_1
rapporti con il padre dovranno essere disciplinati tramite l'intervento dei servizi sociali territorialmente competenti;
4) porre a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di concorso nel mantenimento dei figli,
l'assegno mensile di Euro 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo Istat come per legge, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
5) porre le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) assegnare alla madre ricorrente l'immobile adibito a dimora di famiglia e relative pertinenze, sito in Mogliano Veneto
(TV) facente parte del condominio Serenissima, Via F. Barbiero n. 130/A - Catasto dei Fabbricati Sez. Urbana E -
Fg.
4 - Mapp. Nr. 1.478 - sub 3 cat. A/3 cl.4 vani 6;
- Mapp. nr. 1.478 - sub. 53 - cat. C/6 cl.3;
7) la ricorrente chiede che venga ordinata la trascrizione dell'emananda sentenza, a margine dell'atto di matrimonio, a cura dello Stato Civile del Comune di Mogliano Veneto.
8) emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario
In ogni caso con integrale rifusione di spese, diritti e compensi di causa, comprese imposte, IVA, CPA, spese generali e rimborso forfetario.
Per parte resistente:
Voglia l'Illmo Tribunale adito:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
2) Affidare il figlio minore in forma condivisa e nel rispetto degli interessi del minore, disporre che il padre Persona_1
possa ternerlo con sé almeno un fine settimana ogni 15 giorni e per periodi continuativi della durata di 10 giorni da concordare con l'atro coniuge e nel rispetto degli interessi del minore. 3) Ridurre il mantenimento di entrambi i figli nella misura di euro 400 mensili ( 200 euro cadauno da aumentarsi ad euro 300 in favore di uno solo, nel momento in cui uno dei due raggiunga la indipendenza economica) oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.7.2022, la signora esponeva di aver contratto matrimonio con il Pt_1
signor in data 24.1.2000 a Novosele Valona (Albania) e che dalla loro unione erano nati i figli Pt_1
il 17.10.2004 e in data 12.10.2007. Per_2 Per_1
L'affectio maritalis veniva meno e ciò portava l'odierna ricorrente alla proposizione di un ricorso per separazione, che – svoltosi in contumacia del marito – veniva definito con la sentenza n. 1780/2021 pubblicata il 29.10.2021. Nell'ambito di tale procedimento, il Tribunale disponeva l'affido esclusivo dei figli alla madre, assegnava alla stessa la casa coniugale e disponeva un contributo paterno al mantenimento di e nella misura di complessivi € 700,00. Per_2 Per_1
Decorsi i termini di legge, la signora si determinava a presentare ricorso per divorzio dal Pt_1
momento che, dalla separazione, non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra loro.
La ricorrente, in particolare, chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio con sostanziale conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione dal Tribunale di Treviso.
Si costituiva, dopo alcuni tentativi di notifica non andati a buon fine, il signor aderendo alla Pt_1
richiesta di pronuncia dello scioglimento del matrimonio ma chiedeva il rigetto delle domande attoree sotto il profilo dell'affido del figlio minore ( medio tempore, era divenuta maggiorenne) e Per_1 Per_2
la statuizione di un concorso paterno al mantenimento della prole nella misura massima di € 400,00.
I signori comparivano dinanzi al Presidente f.f. che, esperito infruttuosamente il tentativo di Pt_1
conciliazione, confermava in via provvisoria le condizioni di cui alla separazione, ad esclusione dei profili riguardanti l'affido di già maggiorenne. Per_2
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero e si costituivano le parti.
All'udienza del 16.11.2023 comparivano i procuratori delle parti, i quali chiedevano ed ottenevano
l'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
Depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., la causa veniva ritenuta di natura documentale e dunque matura per la decisione.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 30.5.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio, assegnando termini per il deposito di memorie ex art. 190 cod. proc. civ.
* * *
1. Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Va rilevato preliminarmente che, a quanto consta, entrambe le parti sono nate in Albania. Nulla si sa in merito all'eventuale acquisizione, da parte delle stesse, della cittadinanza italiana;
deve pertanto ritenersi che il procedimento presenti profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e ciò impone di verificare la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adìto e di individuare la legge applicabile.
Trattandosi di controversia instaurata nel luglio del 2022, la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di divorzio è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE)
1111/2019. In particolare, tale norma prevede che siano competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o
b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Nel caso di specie, la ricorrente risiede con la figlia a Treviso presso l'ex casa familiare, mentre il ricorrente – ancora residente formalmente presso l'ex casa familiare di Treviso – è domiciliato a
Colonnella (TE). La giurisdizione del giudice adìto sussiste ai sensi della lett. a) della norma sopra citata.
Quanto alla legge applicabile alla presente controversia sotto il profilo della domanda di scioglimento del
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. D L – Presidente dott.ssa M R – Giudice dott.ssa G C – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 4555/2022, promosso con ricorso depositato in data 19.7.2022 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. F Z giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Noventa di Piave, via Roma n. 136;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. M D P giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Teramo, via
Ciotti n. 17;
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 5.11.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 24.01.2000 a Novosele Valona (Albania) tra la sig.ra
e il sig. Parte_1 CP_1
2) i coniugi continueranno a vivere separatamente;
3) confermarsi l'affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre, disponendo che gli eventuali Persona_1
rapporti con il padre dovranno essere disciplinati tramite l'intervento dei servizi sociali territorialmente competenti;
4) porre a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di concorso nel mantenimento dei figli,
l'assegno mensile di Euro 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo Istat come per legge, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
5) porre le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) assegnare alla madre ricorrente l'immobile adibito a dimora di famiglia e relative pertinenze, sito in Mogliano Veneto
(TV) facente parte del condominio Serenissima, Via F. Barbiero n. 130/A - Catasto dei Fabbricati Sez. Urbana E -
Fg.
4 - Mapp. Nr. 1.478 - sub 3 cat. A/3 cl.4 vani 6;
- Mapp. nr. 1.478 - sub. 53 - cat. C/6 cl.3;
7) la ricorrente chiede che venga ordinata la trascrizione dell'emananda sentenza, a margine dell'atto di matrimonio, a cura dello Stato Civile del Comune di Mogliano Veneto.
8) emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario
In ogni caso con integrale rifusione di spese, diritti e compensi di causa, comprese imposte, IVA, CPA, spese generali e rimborso forfetario.
Per parte resistente:
Voglia l'Illmo Tribunale adito:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
2) Affidare il figlio minore in forma condivisa e nel rispetto degli interessi del minore, disporre che il padre Persona_1
possa ternerlo con sé almeno un fine settimana ogni 15 giorni e per periodi continuativi della durata di 10 giorni da concordare con l'atro coniuge e nel rispetto degli interessi del minore. 3) Ridurre il mantenimento di entrambi i figli nella misura di euro 400 mensili ( 200 euro cadauno da aumentarsi ad euro 300 in favore di uno solo, nel momento in cui uno dei due raggiunga la indipendenza economica) oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.7.2022, la signora esponeva di aver contratto matrimonio con il Pt_1
signor in data 24.1.2000 a Novosele Valona (Albania) e che dalla loro unione erano nati i figli Pt_1
il 17.10.2004 e in data 12.10.2007. Per_2 Per_1
L'affectio maritalis veniva meno e ciò portava l'odierna ricorrente alla proposizione di un ricorso per separazione, che – svoltosi in contumacia del marito – veniva definito con la sentenza n. 1780/2021 pubblicata il 29.10.2021. Nell'ambito di tale procedimento, il Tribunale disponeva l'affido esclusivo dei figli alla madre, assegnava alla stessa la casa coniugale e disponeva un contributo paterno al mantenimento di e nella misura di complessivi € 700,00. Per_2 Per_1
Decorsi i termini di legge, la signora si determinava a presentare ricorso per divorzio dal Pt_1
momento che, dalla separazione, non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra loro.
La ricorrente, in particolare, chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio con sostanziale conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione dal Tribunale di Treviso.
Si costituiva, dopo alcuni tentativi di notifica non andati a buon fine, il signor aderendo alla Pt_1
richiesta di pronuncia dello scioglimento del matrimonio ma chiedeva il rigetto delle domande attoree sotto il profilo dell'affido del figlio minore ( medio tempore, era divenuta maggiorenne) e Per_1 Per_2
la statuizione di un concorso paterno al mantenimento della prole nella misura massima di € 400,00.
I signori comparivano dinanzi al Presidente f.f. che, esperito infruttuosamente il tentativo di Pt_1
conciliazione, confermava in via provvisoria le condizioni di cui alla separazione, ad esclusione dei profili riguardanti l'affido di già maggiorenne. Per_2
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero e si costituivano le parti.
All'udienza del 16.11.2023 comparivano i procuratori delle parti, i quali chiedevano ed ottenevano
l'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
Depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., la causa veniva ritenuta di natura documentale e dunque matura per la decisione.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 30.5.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio, assegnando termini per il deposito di memorie ex art. 190 cod. proc. civ.
* * *
1. Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Va rilevato preliminarmente che, a quanto consta, entrambe le parti sono nate in Albania. Nulla si sa in merito all'eventuale acquisizione, da parte delle stesse, della cittadinanza italiana;
deve pertanto ritenersi che il procedimento presenti profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e ciò impone di verificare la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adìto e di individuare la legge applicabile.
Trattandosi di controversia instaurata nel luglio del 2022, la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di divorzio è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE)
1111/2019. In particolare, tale norma prevede che siano competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o
b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Nel caso di specie, la ricorrente risiede con la figlia a Treviso presso l'ex casa familiare, mentre il ricorrente – ancora residente formalmente presso l'ex casa familiare di Treviso – è domiciliato a
Colonnella (TE). La giurisdizione del giudice adìto sussiste ai sensi della lett. a) della norma sopra citata.
Quanto alla legge applicabile alla presente controversia sotto il profilo della domanda di scioglimento del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi