Trib. Isernia, sentenza 03/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato
la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 1186/'21 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “locazione”
TRA
P. P. P. di OT NT MA S.a.s., rappresentata e difesa in forza di
procura in atti dall' Avv. Davide DE VIVO ed elettivamente domiciliato in Isernia presso
lo studio di Quest'ultimo alla Via Dante ALIGHIERI n°13;
-ricorrente-
E
GIEMME SERVICES S.r.l. rappresentata e difesa in forza di procura speciale in
calce alla comparsa di costituzione e risposta dall' Avv. Stefania ONORATO ed
elettivamente domiciliata in Isernia presso il suo studio alla Piazza della Repubblica n°
2;
-resistente-
Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * * MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile
intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della
sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del
processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo
grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la
motivazione.
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
Con ricorso del 25.11.2021, la PPP di OT NT MA S.a.s.
conveniva in giudizio la Giemme Services S.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni
per complessivi € 160.243,32, arrecato dalla stessa convenuta ai due immobili di
proprietà della ricorrente, siti in Isernia alla Via Giovanni XXIII, n. 282 ed oggetto di due
contratti di locazione, entrambi, del 01.08.2016 stipulati tra le parti, previo
accertamento e dichiarazione dell'intervenuto scioglimento degli stessi alla data del
28.06.2019 come derivante da comunicazioni di risoluzione dei contratti della Giemme
Services S.r.l. in pari data e ribadita con nota del 14.08.2019.
Il ricorso indicava come parte del danno richiesto per € 95.243,32, di cui €
90.143,32 per costi necessari al ripristino dello stato dei luoghi ed € 5.100,00 per il
risarcimento /indennizzo per il tempo necessario per tali lavori, quello emergente dalla
CTU redatta in sede di ATP, contraddistinta con n. R. G. 1077/2019. Altra parte del
2
danno derivava da autonome richieste di risarcimento danni del ricorrente: per €
15.000,00, a titolo di mancato pagamento di sei mesi del canone di locazione qualora
la comunicazione di risoluzione dei contratti sopra dette volesse intendersi come
esercizio di recesso sottoposto al termine di preavviso di sei mesi non rispettato;
per €
50.000,00 per il mancato pagamento di 20 canoni di locazione pari al tempo di
indisponibilità dei locali per tutto il tempo necessario al loro ripristino e, infine, €
3.728,05 per i costi di ctu (come da ricevuta di pagamento
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato
la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 1186/'21 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “locazione”
TRA
P. P. P. di OT NT MA S.a.s., rappresentata e difesa in forza di
procura in atti dall' Avv. Davide DE VIVO ed elettivamente domiciliato in Isernia presso
lo studio di Quest'ultimo alla Via Dante ALIGHIERI n°13;
-ricorrente-
E
GIEMME SERVICES S.r.l. rappresentata e difesa in forza di procura speciale in
calce alla comparsa di costituzione e risposta dall' Avv. Stefania ONORATO ed
elettivamente domiciliata in Isernia presso il suo studio alla Piazza della Repubblica n°
2;
-resistente-
Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * * MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile
intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della
sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del
processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo
grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la
motivazione.
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
Con ricorso del 25.11.2021, la PPP di OT NT MA S.a.s.
conveniva in giudizio la Giemme Services S.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni
per complessivi € 160.243,32, arrecato dalla stessa convenuta ai due immobili di
proprietà della ricorrente, siti in Isernia alla Via Giovanni XXIII, n. 282 ed oggetto di due
contratti di locazione, entrambi, del 01.08.2016 stipulati tra le parti, previo
accertamento e dichiarazione dell'intervenuto scioglimento degli stessi alla data del
28.06.2019 come derivante da comunicazioni di risoluzione dei contratti della Giemme
Services S.r.l. in pari data e ribadita con nota del 14.08.2019.
Il ricorso indicava come parte del danno richiesto per € 95.243,32, di cui €
90.143,32 per costi necessari al ripristino dello stato dei luoghi ed € 5.100,00 per il
risarcimento /indennizzo per il tempo necessario per tali lavori, quello emergente dalla
CTU redatta in sede di ATP, contraddistinta con n. R. G. 1077/2019. Altra parte del
2
danno derivava da autonome richieste di risarcimento danni del ricorrente: per €
15.000,00, a titolo di mancato pagamento di sei mesi del canone di locazione qualora
la comunicazione di risoluzione dei contratti sopra dette volesse intendersi come
esercizio di recesso sottoposto al termine di preavviso di sei mesi non rispettato;
per €
50.000,00 per il mancato pagamento di 20 canoni di locazione pari al tempo di
indisponibilità dei locali per tutto il tempo necessario al loro ripristino e, infine, €
3.728,05 per i costi di ctu (come da ricevuta di pagamento
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