Trib. Foggia, sentenza 17/12/2024, n. 2906
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Testo completo
N. R.G. 969/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente, relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio, iscritta al n.
R.G. 969/2024, promossa da:
nato Lucera (Fg) il 13.10.1945 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Ferrante ed elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Gioacchino Pellegrino ed elettivamente domiciliata come in atti
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Foggia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: alla udienza del 6 dicembre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate. Il Giudice ha pagina 1 di 5
quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero ha reso il parere di competenza, con la nota del 7 marzo 2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2024 il ricorrente, premesso: che con sentenza di questo
Tribunale, n. 236/19, è stato pronunciato il divorzio tra i coniugi e la casa coniugale è stata assegnata alla resistente, sul presupposto della coabitazione con la prole, all'epoca non economicamente autosufficiente;
evidenziato che le condizioni fattuali poste a base di quel provvedimento sono mutate e che non vi sono più i presupposti per assegnare alla resistente la casa coniugale, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: 1) modificare i patti attualmente in vigore relativamente all'assegnazione della vecchia casa familiare e sua pertinenza in quanto sono modificate le condizioni come innanzi detto;
2) disporre che la SI.ra rilasci la casa familiare e CP_1
sua pertinenza perché non ne ha più diritto;
3) concedere alla stessa un termine congruo per trovare una abitazione diversa affinché il SI. possa vendere liberamente la quota di Controparte_2 proprietà dell'appartamento e sua pertinenza assegnato alla resistente per poter ricavare dalla vendita dell'immobile la quota di danaro che gli spetta per legge;
4) lasciare invariati tutti i restanti patti in vigore. Con vittoria di spese di giudizio e competenze legali da distrarre all'Avv. Marcello Ferrante quale antistatario”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita in giudizio la resistente, esponendo: che la domanda è inammissibile, stante la litispendenza con il giudizio n. 5880/2023;
la procura alle liti, depositata agli atti, è poi inesistente, perché essa si riferisce ad un giudizio diverso dal presente;
la domanda è infine infondata nel merito;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: a) Dichiarare con ordinanza la litispendenza tra il presente giudizio
e quello pendente innanzi al tribunale di Foggia,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente, relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio, iscritta al n.
R.G. 969/2024, promossa da:
nato Lucera (Fg) il 13.10.1945 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Ferrante ed elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Gioacchino Pellegrino ed elettivamente domiciliata come in atti
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Foggia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: alla udienza del 6 dicembre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate. Il Giudice ha pagina 1 di 5
quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero ha reso il parere di competenza, con la nota del 7 marzo 2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2024 il ricorrente, premesso: che con sentenza di questo
Tribunale, n. 236/19, è stato pronunciato il divorzio tra i coniugi e la casa coniugale è stata assegnata alla resistente, sul presupposto della coabitazione con la prole, all'epoca non economicamente autosufficiente;
evidenziato che le condizioni fattuali poste a base di quel provvedimento sono mutate e che non vi sono più i presupposti per assegnare alla resistente la casa coniugale, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: 1) modificare i patti attualmente in vigore relativamente all'assegnazione della vecchia casa familiare e sua pertinenza in quanto sono modificate le condizioni come innanzi detto;
2) disporre che la SI.ra rilasci la casa familiare e CP_1
sua pertinenza perché non ne ha più diritto;
3) concedere alla stessa un termine congruo per trovare una abitazione diversa affinché il SI. possa vendere liberamente la quota di Controparte_2 proprietà dell'appartamento e sua pertinenza assegnato alla resistente per poter ricavare dalla vendita dell'immobile la quota di danaro che gli spetta per legge;
4) lasciare invariati tutti i restanti patti in vigore. Con vittoria di spese di giudizio e competenze legali da distrarre all'Avv. Marcello Ferrante quale antistatario”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita in giudizio la resistente, esponendo: che la domanda è inammissibile, stante la litispendenza con il giudizio n. 5880/2023;
la procura alle liti, depositata agli atti, è poi inesistente, perché essa si riferisce ad un giudizio diverso dal presente;
la domanda è infine infondata nel merito;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: a) Dichiarare con ordinanza la litispendenza tra il presente giudizio
e quello pendente innanzi al tribunale di Foggia,
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