Trib. Taranto, sentenza 11/03/2024, n. 731

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 11/03/2024, n. 731
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 731
Data del deposito : 11 marzo 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in
composizione monocratica nella persona del Giudice dr.
M C, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5617 del
R.G. 2018, avente ad oggetto “divisione”,
T R A
rappresentata e difesa dagli avv.ti R Parte_1
ed O C, come da mandato in calce all'atto di
citazione. ATTRICE
E
rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. G Q, come da mandato in calce alla
comparsa di risposta.
CONVENUTO

All'udienza del 20.9.2023 le parti precisavano le
conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri
scritti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.07.2018,
1
premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
data 25.7.2009 in regime di comunione legale con
[...]
di professione medico reumatologo, e Controparte_1
di essersi separata dal marito in virtù del provvedimento
di omologa del Tribunale di Taranto del 18.11.2015, lo
conveniva in giudizio al fine di ottenere, a norma
dell'art. 177, lettere B) e C), c.c., la divisione dei
valori mobiliari in comunione giacenti presso la Banca di
Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari,
filiale di Mottola, in quanto “beni costituiti da frutti
dei beni propri del medesimo Dott. percepiti e non CP_1
consumati allo scioglimento della comunione (18 novembre
2015) o proventi della attività separata del Dott.
in quanto non consumati al momento dello CP_1
scioglimento della comunione (18 novembre 2015), con gli
interessi dalla data dello scioglimento fino al soddisfo”.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto resisteva
alla domanda attrice, eccependo la nullità dell'atto di
citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. ed evidenziando di
aver costituito il suo patrimonio in epoca antecedente al
matrimonio.
La causa, quindi, istruita con la acquisizione di
documenti presso la
[...]
e l'espletamento di Controparte_2
prova per testi, all'udienza del 20.0923 veniva riservata
per la decisione con la concessione dei termini per il
2
deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Passando al merito del giudizio, premessa la assoluta
insussistenza dei presupposti per la dichiarazione della
nullità della domanda ex art. 164, quarto comma, c.c.
eccepita dalla parte convenuta, attesa la sufficiente
identificabilità sia del petitum che della causa petendi,
va rilevata la sua parziale fondatezza.
Occorre a tal proposito preliminarmente evidenziare che
dall'esame della documentazione acquisita dalla
[...]
è Controparte_2
emerso che, in epoca pressoché coeva alla celebrazione
del suo matrimonio con la , il , unico Pt_1 CP_1
intestatario del conto corrente “ ” n. Org_1
C01/04/000004512, fosse titolare della somma di euro
118.397,71 di cui al saldo contabile al 29.9.2009 nonché
della somma di euro 710.322,97 di cui alla vendita titoli
n. 0402923 “rientro Pronti/Ter.. d'investimento” del
13.11.2009, per un totale complessivo quindi di euro
828.720,68.
Vi è quindi agli atti prova inequivocabile, ai sensi
dell'art. 179, lettera A), c.c., che tali somme non
costituiscano affatto oggetto della comunione legale, in
quanto beni personali del e cioè beni di cui CP_1
egli era proprietario prima del matrimonio.
Partendo da tali incontestabili premesse ed applicando
alla fattispecie la normativa prevista dall'art. 179,
3
lettera F), c.c., secondo la quale non costituiscono
oggetto della comunione anche “i beni acquisiti con il
prezzo del trasferimento dei beni personali o col loro
scambio”, devono allo stesso modo ritenersi beni
personali del anche i titoli (Pronti/Termine) CP_1
acquistati nel corso del matrimonio, atteso la inequivoca
riconducibilità di buona parte della provvista necessaria
per tali investimenti al patrimonio personale da egli
precedentemente accumulato.
Quanto alla dichiarazione richiesta dall'art. 179, lettera
F), c.c. all'atto dell'acquisto, va sottolineato, in
ossequio alla consolidata giurisprudenza del Supremo
Collegio, che “nel caso di acquisto di un bene, vigente il
regime della comunione legale dei beni tra i coniugi,
mediante l'impiego di altro bene, di cui sia certa
l'appartenenza al coniuge acquirente prima del matrimonio,
l'acquisto dovrà ritenersi escluso dalla comunione legale
e di natura personale al solo coniuge acquirente, senza
che sia necessario rendere la dichiarazione di cui
all'art. 179 lett. f) c.c.;
ciò anche nel caso in cui il

bene impiegato per l'acquisto sia del denaro appartenente
al solo coniuge acquirente;
invero, la natura di bene

fungibile riconosciuta al denaro e le connesse
problematiche relative alla titolarità dello stesso non
possono comunque ostacolare l'applicabilità dell'art. 179
lett. f) nel caso in cui sia certa la natura personale di
4 tale bene, in quanto acquisito già prima del matrimonio, e
la conseguente natura personale del bene con esso
acquistato” (Cass. 10855/2010).
Nella fattispecie, la inequivoca e ben maggiore capacità
di produrre reddito del , già da oltre un ventennio CP_1
prima del matrimonio affermato medico reumatologo,
rispetto a quella della , apparentemente priva di Pt_1
occupazione, esclude in radice ogni possibile incertezza
in ordine alla provenienza del danaro utilizzato per
l'acquisto dei titoli costituenti l'oggetto della domanda,
rendendo del tutto superflua, ai fini della loro
esclusione dalla comunione legale, la dichiarazione
richiesta dalla norma citata.
Ciò premesso, occorre evidenziare che la documentazione
rilasciata dalla
[...]
attesta al momento dello Controparte_2
scioglimento della comunione per il conto corrente in
oggetto, così come incrementato nel corso del matrimonio
dai frutti dei titoli acquistati dal con danaro CP_1
personale e dai proventi della sua attività professionale,
un saldo contabile attivo di euro 16.174,21 nonché un
saldo pari ad euro 939.718,11 per i titoli n. 0402923
Pronti/Termine d'investimento, per un totale complessivo
di euro 955.892,32.
La differenza positiva tra tale importo e la somma di euro
828.720,68 già in titolarità del al momento della CP_1
5
celebrazione del matrimonio, costituisce pertanto, a
parere di questo giudice, ai sensi dell'art. 177, lettere
B) e C), oggetto della comunione legale, quale “comunione
de residuo”, derivando dall'accumularsi nel corso degli
anni 2009-2015 dei frutti di beni personali del e CP_1
dei proventi della sua attività separata, frutti e
proventi non consumati al momento dello scioglimento
della comunione.
Alle argomentazioni che precedono consegue, in parziale
accoglimento della domanda attrice, che il ai CP_1
sensi dell'art. 177 lettere B) e C) c.c. dovrà
corrispondere alla la somma di euro 63.585,82 Pt_1
(955.892,32 – 828.720,68 = 127.171,64 : 2).
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la
compensazione tra le parti delle spese di te. CP_3
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