Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 9
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ET, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., dr.avv. Andrea Ingiulla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1126/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Amplifon Italia s.p.a., con sede legale in Milano, via Vezza D'Oglio n.7 (c.f.11567540965), rappresentata e difesa, giusta mandato in calce dell'atto introduttivo, dall'Avv.Giuseppe Franco Ferrari
(c.f.[...]), ed elettivamente domiciliata in ET via C.Marchesi n.8, presso lo studio dell'Avv.Dario Frazzetta.
attrice
CONTRO
Azienda Sanitaria Provinciale di ET, in persona del legale rappresentante pro tempore
(c.f.01825570854), rappresentata e difesa dall'Avv.Giuseppe Licata (c.f.[...]), giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Gela viale Europa n.93.
convenuta
Oggetto: condannatorio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 19.7.2023, la società Amplifon Italia s.p.a. ha adito questo Tribunale per ottenere la condanna dell'Azienda Sanitaria Provinciale di ET (di seguito ASP) al pagamento della somma di € 10.375,26, oltre ad interessi moratori ex art.5 del d.lgs. 231/2002 sino al saldo effettivo, alla refusione del contributo unificato e delle spese di registrazione, nonché al pagamento delle spese processuali.
In particolare, l'attrice ha dedotto di avere fornito protesi acustiche a favore di soggetti assistiti dall'ASP durante l'anno 2018 e di avere emesso n.109 fatture a fronte di dette forniture, per l'importo complessivo di
€ 124.158,92, determinato applicando le tariffe nazionali incrementate del 9%, come previsto dall'art.2, comma 380, l.n.244/2007. L'ASP ha pagato l'importo delle fatture scorporando l'incremento del 9%, per cui residuerebbe un credito a favore di essa attrice di € 10.375,26, a cui andrebbero sommati gli interessi moratori nella misura prevista dall'art.5 del d.lgs. 231/2002.
L'ASP di ET si è costituita in giudizio con comparsa del 30.10.2023, contestando la fondatezza della pretesa di parte attrice poiché l'incremento previsto dall'art.2, comma 380, della l.n.244/2007, non si applicherebbe automaticamente ma sarebbe subordinato all'adozione, da parte della Regione Sicilia, di un apposito tariffario. Di conseguenza, ha chiesto il rigetto della domanda, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali.
Le parti hanno depositato memorie ex art.171 ter c.p.c., senza richiedere l'ammissione di mezzi istruttori.
Indi, all'udienza del 16.9.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa è stata posta in decisione.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'odierna controversia si fonda esclusivamente sull'interpretazione da attribuire all'art.2, comma 380, della
l.n.244/2007, il quale dispone che “nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per
l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n.332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato del tasso di inflazione programmato. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministero della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del 9 per cento”.
Secondo l'assunto della società attrice, l'incremento tariffario previsto dalla suddetta norma si applicherebbe automaticamente su tutto il territorio nazionale, senza alcuna possibilità per le singole regioni di prevedere trattamenti deteriori, e ciò sarebbe confermato dalla circolare del Ministero della Salute n.25949 del
05.08.2008, a tenore della quale “La disposizione della legge finanziaria, “al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni” incide direttamente sugli importi fissati come tariffe massime del citato decreto del 12 settembre 2006, incrementandoli del 9%”.
Secondo la tesi dell'ASP convenuta, invece, la suddetta
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