Trib. Livorno, ordinanza 14/02/2025
TRIB Livorno
Ordinanza
14 febbraio 2025
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14 febbraio 2025
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14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2024/3022-1
TRIBUNALE DI LIVORNO
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 3022-1/2024 promosso da:
CO GE (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv.
CALLAIOLI FABRIZIO e dell'avv.
RICORRENTE contro
LE LM (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv.
CANESCHI ALESSIO e dell'avv.
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Nicoletta Marino,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.2.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti per sciogliere la riserva,
rilevato che – in pendenza del procedimento di separazione dalla moglie – il signor MI GE ha articolato istanza cautelare al fine di sentir pronunciare i provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c. per l'assegnazione a sé della casa familiare e ex art. 473 bis 69 e seguenti c.p.c. in danno della signora LE US;
considerato che, a fondamento della domanda cautelare, il signor GE allegava di aver subito negli anni reiterate ingiurie, vessazioni morali e materiali oltre che violenze, il tutto approfittandosi la resistente della condizione del marito, affetto da grave malattia psichica, per la quale gli veniva anche riconosciuta l'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa del 75%; rilevato che il signor GE rilevava di aver sporto da ultimo denuncia penale il
2.4.2024 e in data 31.05.2024 per il reato di stalking;
considerato che, nel costituirsi in giudizio nel procedimento cautelare, la signora
US chiedeva rigettarsi l'istanza cautelare contestando quanto allegato a proprio carico e dando atto dei rapporti fortemente conflittuali da tempo sussistenti tra i coniugi e delle condotte maltrattanti del marito, intensificatesi negli ultimi anni in ragione della sua patologia e nonostante l'ausilio costante
1
ricevuto dalla moglie, la quale a sua volta provvedeva a sporgere querele, da ultimo in data 25.1.2024; inoltre, la signora US contestava la rilevanza ai fini decidere dei file audio allegati dal ricorrente, trattandosi di poche registrazioni a fronte della durata del matrimonio e di episodi comunque verificatisi all'esito delle condotte del marito;
considerato che all'esito dell'udienza di comparizione del 22.1.2025 veniva disposta ed espletata l'istruttoria richiesta dalle parti;
valutate le allegazioni delle parti e tenuto conto dell'esito dell'istruttoria documentale oltre che delle dichiarazioni testimoniali raccolte alle udienze del
22.1.2025 e del 12.2.2025;
ritenuta esauriente al fine del decidere l'istruttoria compiuta;
***
Tanto premesso, vi è da osservare quanto segue:
1. Va in via preliminare osservato che alcun provvedimento deve essere reso, ex art. 473 bis 15 c.p.c., quanto all'assegnazione della casa familiare, trattandosi di bene immobile pacificamente di proprietà esclusiva del ricorrente e la cui disponibilità deve seguire il regime proprietario;
2. Ciò posto, è noto che integrano il “grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà” di cui all'art. 473 bis 69 c.c. le condotte perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro (o di altro convivente) tali da ingenerare il timore di subire violenza;
3. Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni di cui agli atti difensivi oltre che di quanto risulta all'esame dei documenti depositati, appare evidente che la vita matrimoniale dei due coniugi sia stata, specificamente di recente, contraddistinta da discussioni e litigi particolarmente accesi, anche frutto della significativa animosità caratteriale di entrambe le parti, quale è emersa anche in sede di comparizione delle parti, oltre che della condizione di salute psichica del ricorrente. Le
TRIBUNALE DI LIVORNO
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 3022-1/2024 promosso da:
CO GE (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv.
CALLAIOLI FABRIZIO e dell'avv.
RICORRENTE contro
LE LM (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv.
CANESCHI ALESSIO e dell'avv.
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Nicoletta Marino,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.2.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti per sciogliere la riserva,
rilevato che – in pendenza del procedimento di separazione dalla moglie – il signor MI GE ha articolato istanza cautelare al fine di sentir pronunciare i provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c. per l'assegnazione a sé della casa familiare e ex art. 473 bis 69 e seguenti c.p.c. in danno della signora LE US;
considerato che, a fondamento della domanda cautelare, il signor GE allegava di aver subito negli anni reiterate ingiurie, vessazioni morali e materiali oltre che violenze, il tutto approfittandosi la resistente della condizione del marito, affetto da grave malattia psichica, per la quale gli veniva anche riconosciuta l'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa del 75%; rilevato che il signor GE rilevava di aver sporto da ultimo denuncia penale il
2.4.2024 e in data 31.05.2024 per il reato di stalking;
considerato che, nel costituirsi in giudizio nel procedimento cautelare, la signora
US chiedeva rigettarsi l'istanza cautelare contestando quanto allegato a proprio carico e dando atto dei rapporti fortemente conflittuali da tempo sussistenti tra i coniugi e delle condotte maltrattanti del marito, intensificatesi negli ultimi anni in ragione della sua patologia e nonostante l'ausilio costante
1
ricevuto dalla moglie, la quale a sua volta provvedeva a sporgere querele, da ultimo in data 25.1.2024; inoltre, la signora US contestava la rilevanza ai fini decidere dei file audio allegati dal ricorrente, trattandosi di poche registrazioni a fronte della durata del matrimonio e di episodi comunque verificatisi all'esito delle condotte del marito;
considerato che all'esito dell'udienza di comparizione del 22.1.2025 veniva disposta ed espletata l'istruttoria richiesta dalle parti;
valutate le allegazioni delle parti e tenuto conto dell'esito dell'istruttoria documentale oltre che delle dichiarazioni testimoniali raccolte alle udienze del
22.1.2025 e del 12.2.2025;
ritenuta esauriente al fine del decidere l'istruttoria compiuta;
***
Tanto premesso, vi è da osservare quanto segue:
1. Va in via preliminare osservato che alcun provvedimento deve essere reso, ex art. 473 bis 15 c.p.c., quanto all'assegnazione della casa familiare, trattandosi di bene immobile pacificamente di proprietà esclusiva del ricorrente e la cui disponibilità deve seguire il regime proprietario;
2. Ciò posto, è noto che integrano il “grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà” di cui all'art. 473 bis 69 c.c. le condotte perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro (o di altro convivente) tali da ingenerare il timore di subire violenza;
3. Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni di cui agli atti difensivi oltre che di quanto risulta all'esame dei documenti depositati, appare evidente che la vita matrimoniale dei due coniugi sia stata, specificamente di recente, contraddistinta da discussioni e litigi particolarmente accesi, anche frutto della significativa animosità caratteriale di entrambe le parti, quale è emersa anche in sede di comparizione delle parti, oltre che della condizione di salute psichica del ricorrente. Le
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