Trib. Castrovillari, sentenza 03/01/2025, n. 2
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Testo completo
N. R.G. 400/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
TL YI, con l'assistenza e difesa dell'avv. Adele Forte;
e
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con l'assistenza e difesa dell'avv. Marcello Carnovale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04/02/2020, parte ricorrente, premesso che con domanda avente ad oggetto “Prestazioni di Disoccupazione Agricola e/o Assegno per il Nucleo
Familiare”, relativa all'anno 2018, presentata in data 16.01.2019, ha domandato all'INPS il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, nonché l'assegno per il nucleo familiare;
che l'NP ha erogato esclusivamente le somme a titolo di disoccupazione agricola, non riconoscendo alcunché a titolo di assegno per il nucleo familiare;
che con ricorso amministrativo presentato in data 30.09.2019, l'istante per il tramite del Patronato Epas ha chiesto la liquidazione degli assegni familiari, non erogati dall'Istituto di Previdenza, sulla base della documentazione prodotta;
che l'NP è rimasto silente;
che dalla consultazione eseguita dal Patronato Epas relativamente allo stato della pratica, risulta “riesame del 30.09.2019 non accolto. Il minore non è affidato alla richiedente ed inoltre l'Ucraina non rientra nei paesi dell'u.e. per poter richiedere E411”;
che la ricorrente è cittadina italiana;
che la piccola nipote,
AR AN, nata in [...] il [...], è entrata in Italia in data 29.06.2017 e che da quella data convive stabilmente con la nonna YN VI, poiché affidatale dai genitori in data 13.05.2017, giusta dichiarazione rilasciata dai genitori della bambina, innanzi al Notaio Ucraino e tradotta dall'Ambasciata Italiana, così come pure risulta dal certificato di stato di famiglia;
ha domandato dichiarare il proprio diritto alla percezione dei trattamenti di
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famiglia, rispetto alla nipote minore, per l'anno 2018 e di condannare l'NP al pagamento dei