Trib. Firenze, sentenza 26/09/2024, n. 2954
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Testo completo
N. R.G. 11697/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa G G Presidente
Dott. R M Giudice
Dott. ssa C C Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio, in data 25.9.2024, nel procedimento introdotto da
(C.F. ,), con il patrocinio dell'avv. C Parte_1 C.F._1
Spirito,
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., contumace Controparte_1 convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 6
Come da nota del 14.9.2024 per parte ricorrente: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- In via preliminare sospendere l'esecuzione dell'impugnato provvedimento sino all'esito del giudizio di impugnazione;
- In via principale annullare il provvedimento del Questore della Provincia di Firenze n. 217/2023 del 8 giugno 2023, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto e, conseguentemente riconoscere il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con ogni più ampia riserva di allegazione.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 14.10.2023 avverso il decreto del Questore di Firenze di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 TU 286/98, notificato al ricorrente personalmente il 14.09.2023, premesso che il ricorrente ha presentato in data 01.08.2022, presso la Questura di istanza di CP_1 rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, che acquisiva il numero identificativo (doc.3). In data 08.06.2023, con decreto Prot 217/23 notificato al NumeroD_1 ricorrente personalmente il 14.09.2023, il Questore della Provincia di Firenze decretava il rigetto della relativa istanza promossa da (doc. 1);
Parte_1 al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
la causa è stata assegnata in data 24.10.2023 alla scrivente che in pari data ha concesso la sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato;
il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che non si
è costituita;
anche il PM ha apposto il Visto in data 24.10.2023;
rilevato che
pagina 2 di 6
prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa G G Presidente
Dott. R M Giudice
Dott. ssa C C Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio, in data 25.9.2024, nel procedimento introdotto da
(C.F. ,), con il patrocinio dell'avv. C Parte_1 C.F._1
Spirito,
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., contumace Controparte_1 convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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Come da nota del 14.9.2024 per parte ricorrente: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- In via preliminare sospendere l'esecuzione dell'impugnato provvedimento sino all'esito del giudizio di impugnazione;
- In via principale annullare il provvedimento del Questore della Provincia di Firenze n. 217/2023 del 8 giugno 2023, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto e, conseguentemente riconoscere il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con ogni più ampia riserva di allegazione.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 14.10.2023 avverso il decreto del Questore di Firenze di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 TU 286/98, notificato al ricorrente personalmente il 14.09.2023, premesso che il ricorrente ha presentato in data 01.08.2022, presso la Questura di istanza di CP_1 rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, che acquisiva il numero identificativo (doc.3). In data 08.06.2023, con decreto Prot 217/23 notificato al NumeroD_1 ricorrente personalmente il 14.09.2023, il Questore della Provincia di Firenze decretava il rigetto della relativa istanza promossa da (doc. 1);
Parte_1 al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
la causa è stata assegnata in data 24.10.2023 alla scrivente che in pari data ha concesso la sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato;
il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che non si
è costituita;
anche il PM ha apposto il Visto in data 24.10.2023;
rilevato che
pagina 2 di 6
prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la
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