Trib. Fermo, sentenza 06/11/2024, n. 202
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale di Fermo nelle persone dei Magistrati:
Dr. Bruno Castagnoli - Presidente
Dr. Mariannunziata Taverna - Giudice
Dr. Lucia Rocchi - Giudice
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3843 R.G. dell'anno 2024 V.G. promossa da;
nato a [...] il [...], residente a [...]
(FM) in Via Ungheria n.15, (cod. fisc. ), C.F._1
e
nata a [...] il [...], residente a [...]
(FM) in Via Ungheria 15, (cod. fisc ), C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso dall'Avv. DANIELA DONATO del
Foro di Fermo (c.f. ), con studio in Montegranaro – Via Vittorio Veneto CodiceFiscale_3
n.6 pec: , tel e fax 0734.893383;, cell. 3394117052 con autorizzazione Email_1
per la Cancelleria ad effettuare comunicazioni tramite i sopra indicati fax o pec ai sensi degli artt.
133, 134 e 176 c.p.c.,
FATTO E DIRITTO
Rilevato che i coniugi e hanno presentato Parte_1 Parte_2
ricorso congiunto per ottenere pronuncia di separazione personale (matrimonio contratto in San
Severino Marche il 24 agosto 2014) alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Parte_2
reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza dove riterranno opportuno.
2) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per
l'espatrio, prestando sin d'ora il proprio consenso, ove necessario, affinché la competente autorità provveda al rilascio del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio;
3) CASA FAMILIARE.
La casa coniugale di cui si allega visura catastale, sita in Porto Sant'Elpidio (FM) in Via Ungheria
n.15, distinto in NCEU del comune di Porto Sant'Elpidio al foglio 4, particella 567, sub 8, di proprietà esclusiva della Sig.ra rimarrà nella sua esclusiva disponibilità senza che il Parte_2
marito possa avanzare diritto alcuno. Il sig. trasferirà la sua residenza nell'abitazione Parte_1 individuata a Porto Sant'Elpidio in Via Cavour n.214 e lasciando la casa familiare, provvederà a prelevare dalla stessa tutti gli effetti ed i beni di natura ed uso personali;
4) STATUIZIONI RELATIVE AI FIGLI
4.1) MODALITA' DI AFFIDAMENTO
I coniugi sono concordi sull'importanza della doppia figura genitoriale per Parte_3
una crescita serena dei figli, consapevoli del fatto che anche in caso di disgregazione della famiglia si possa garantire il diritto degli stessi a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. Per tale motivo, i genitori intendono adottare un AFFIDO CONDIVISO dei minori, redigendo un comune programma genitoriale mediante il quale stabilire i tempi e le modalità di cura e di permanenza dei bambini presso ciascun genitore.
4.2) RESPONSABILITA' GENITORIALE
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per cui le decisioni di maggior interesse, quali quelle relative all'istruzione, educazione, salute, saranno assunte in comune, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale, e delle aspirazioni dei figli. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno adottate dal genitore con il quale i minori di volta in volta si verranno a trovare.
4.3) PROGRAMMA GENITORIALE
RESIDENZA DEI FIGLI MINORI. I minori e vivranno prevalentemente con la madre Per_1 Per_2
presso la casa coniugale alla
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