Trib. Milano, sentenza 05/01/2025, n. 53
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Testo completo
N. R.G. 20874/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20874/2023 promossa da:
VE.RI.PLAST - S.R.L. (C.F. 00928760461), con il patrocinio dell'avv. MASSEI
GIACOMO e dell'avv. CATTANI PAOLO ([...]) VIALE CARDUCCI
385 55100 LUCCA;
elettivamente domiciliata in VIALE CARDUCCI, 385 55100 LUCCA presso il difensore avv. MASSEI GIACOMO ricorrente contro
ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (C.F. 12300020158), con il patrocinio dell'avv. GIACCO CATALDO, elettivamente domiciliata in VIA ALFONSO
LAMARMORA, 40 20122 MILANO presso il difensore avv. GIACCO CATALDO resistente
Oggetto: somministrazione
Conclusioni:
per l'attrice:
« - in via principale, previo accertamento – ex art. 3 del D.L. 115/2022 – dell'avvenuta sospensione dell'efficacia sino al 30.06.2023 della facoltà di“variazione delle condizioni contrattuali” di cui all'art. 11 del contratto di fornitura oggetto di causa (cfr. doc. 5) e delle “modalità di rinnovo dei corrispettivi” di cui all'allegato al medesimo contratto, nonché dell'inefficacia, sempre sino alla predetta data del 30.06.2023, della comunicazione con cui EN PL S.p.A. ha indicatole nuove condizioni economiche che essa intenderebbe applicare al contratto di fornitura oggetto di causa (cfr. doc. 6), nonché del preavviso ivi contenuto e previo accertamento che il suddetto contegno contrattuale è stato dichiarato illegittimo ed inibito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ex art. 27 del D.Lgs. 206/2005 e che comunque costituisce una pratica commerciale scorretta vietata dagli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del D.Lgs.
206/2005, accertare e dichiarare che le pretese creditorie della EN PL S.p.A. che si fondano sulle suddette “nuove condizioni economiche” (cfr. doc. 6) o comunque sulle facoltà contrattuali da esse presupposte e sopra citate (pretese pari ad € 104.950,21 o al diverso importo che accertato in corso di causa) sono infondate e non dovute e che il credito maturato in relazione al rapporto di fornitura oggetto di causa dal 1.09.2022 sino all'attualità è pari ad € 27.385,30 ed è stato estinto mediante il pagamento del maggiore importo di € 45.988,98, pagamento quest'ultimo da dichiararsi pertanto indebito oggettivo limitatamente ad € 18.603,68 (cfr. doc. 12);
- in via subordinata al mancato accoglimento della suesposta domanda principale, accertare e dichiarare la diversa misura dei crediti maturati in relazione al rapporto di fornitura oggetto di causa dal 1.09.2022 sino all'attualità, accertando altresì come EN PL S.p.A. abbia ricevuto un pagamento superiore di € 18.603,68 rispetto al dovuto;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite ».
per la convenuta:
CONCLUSIONI Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione:
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere le domande tutte di Ve.Ri.Plast
S.r.l., perché infondate in fatto ed in diritto, assolvendo la resistente dalle domande stesse;
pag. 2
-IN VIA RICONVENZIONALE: condannare Ve.Ri.Plast S.r.l a pagare a ENI PLENITUDE S.p.A Società Benefit l'importo di €.140.126,05, rettificato dal CTU in
€.142.518,11, oltre agli interessi moratori ex art. 8 della delibera AEEG 229/01 dalle singole scadenze o, in subordine, quelle diversa somma che dovesse risultare accertata in corso di causa. IN OGNI CASO: con vittoria di competenze e spese, oltre accessori di legge come da tariffe ex D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. depositato il 30.5.2023, Ve.Ri.Plast
S.r.l. (di seguito anche solo IP), azienda dedita all'«esercizio dell'industria per la verniciatura e i rivestimenti plastici dei metalli», premessa la sua qualifica di
“microimpresa” ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 6.09.2005, n. 206 (c.d. “Codice del
Consumo”), ha chiesto, previo accertamento – ex art. 3 del D.L. 115/2022 – dell'avvenuta sospensione dell'efficacia sino al 30.06.2023 della facoltà di
“variazione delle condizioni contrattuali” di cui all'art. 11 del contratto di somministrazione stipulato con EN PL S.p.A. (di seguito anche solo “EN”), di accertare e dichiarare infondate le pretese creditorie di EN fondate sulle “nuove condizioni economiche” comunicate dalla società somministrante alla cliente in data
20.5.2022, dovendosi considerare estinto ogni debito mediante il versamento del minor importo eseguito da LA in base delle tariffe originariamente pattuite in sede di stipula del contratto.
EN si è ritualmente costituita contestando la ricostruzione di parte ricorrente e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di LA al pagamento dell'importo di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20874/2023 promossa da:
VE.RI.PLAST - S.R.L. (C.F. 00928760461), con il patrocinio dell'avv. MASSEI
GIACOMO e dell'avv. CATTANI PAOLO ([...]) VIALE CARDUCCI
385 55100 LUCCA;
elettivamente domiciliata in VIALE CARDUCCI, 385 55100 LUCCA presso il difensore avv. MASSEI GIACOMO ricorrente contro
ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (C.F. 12300020158), con il patrocinio dell'avv. GIACCO CATALDO, elettivamente domiciliata in VIA ALFONSO
LAMARMORA, 40 20122 MILANO presso il difensore avv. GIACCO CATALDO resistente
Oggetto: somministrazione
Conclusioni:
per l'attrice:
« - in via principale, previo accertamento – ex art. 3 del D.L. 115/2022 – dell'avvenuta sospensione dell'efficacia sino al 30.06.2023 della facoltà di“variazione delle condizioni contrattuali” di cui all'art. 11 del contratto di fornitura oggetto di causa (cfr. doc. 5) e delle “modalità di rinnovo dei corrispettivi” di cui all'allegato al medesimo contratto, nonché dell'inefficacia, sempre sino alla predetta data del 30.06.2023, della comunicazione con cui EN PL S.p.A. ha indicatole nuove condizioni economiche che essa intenderebbe applicare al contratto di fornitura oggetto di causa (cfr. doc. 6), nonché del preavviso ivi contenuto e previo accertamento che il suddetto contegno contrattuale è stato dichiarato illegittimo ed inibito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ex art. 27 del D.Lgs. 206/2005 e che comunque costituisce una pratica commerciale scorretta vietata dagli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del D.Lgs.
206/2005, accertare e dichiarare che le pretese creditorie della EN PL S.p.A. che si fondano sulle suddette “nuove condizioni economiche” (cfr. doc. 6) o comunque sulle facoltà contrattuali da esse presupposte e sopra citate (pretese pari ad € 104.950,21 o al diverso importo che accertato in corso di causa) sono infondate e non dovute e che il credito maturato in relazione al rapporto di fornitura oggetto di causa dal 1.09.2022 sino all'attualità è pari ad € 27.385,30 ed è stato estinto mediante il pagamento del maggiore importo di € 45.988,98, pagamento quest'ultimo da dichiararsi pertanto indebito oggettivo limitatamente ad € 18.603,68 (cfr. doc. 12);
- in via subordinata al mancato accoglimento della suesposta domanda principale, accertare e dichiarare la diversa misura dei crediti maturati in relazione al rapporto di fornitura oggetto di causa dal 1.09.2022 sino all'attualità, accertando altresì come EN PL S.p.A. abbia ricevuto un pagamento superiore di € 18.603,68 rispetto al dovuto;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite ».
per la convenuta:
CONCLUSIONI Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione:
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere le domande tutte di Ve.Ri.Plast
S.r.l., perché infondate in fatto ed in diritto, assolvendo la resistente dalle domande stesse;
pag. 2
-IN VIA RICONVENZIONALE: condannare Ve.Ri.Plast S.r.l a pagare a ENI PLENITUDE S.p.A Società Benefit l'importo di €.140.126,05, rettificato dal CTU in
€.142.518,11, oltre agli interessi moratori ex art. 8 della delibera AEEG 229/01 dalle singole scadenze o, in subordine, quelle diversa somma che dovesse risultare accertata in corso di causa. IN OGNI CASO: con vittoria di competenze e spese, oltre accessori di legge come da tariffe ex D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. depositato il 30.5.2023, Ve.Ri.Plast
S.r.l. (di seguito anche solo IP), azienda dedita all'«esercizio dell'industria per la verniciatura e i rivestimenti plastici dei metalli», premessa la sua qualifica di
“microimpresa” ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 6.09.2005, n. 206 (c.d. “Codice del
Consumo”), ha chiesto, previo accertamento – ex art. 3 del D.L. 115/2022 – dell'avvenuta sospensione dell'efficacia sino al 30.06.2023 della facoltà di
“variazione delle condizioni contrattuali” di cui all'art. 11 del contratto di somministrazione stipulato con EN PL S.p.A. (di seguito anche solo “EN”), di accertare e dichiarare infondate le pretese creditorie di EN fondate sulle “nuove condizioni economiche” comunicate dalla società somministrante alla cliente in data
20.5.2022, dovendosi considerare estinto ogni debito mediante il versamento del minor importo eseguito da LA in base delle tariffe originariamente pattuite in sede di stipula del contratto.
EN si è ritualmente costituita contestando la ricostruzione di parte ricorrente e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di LA al pagamento dell'importo di
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