Trib. Cagliari, sentenza 19/03/2024, n. 412

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 19/03/2024, n. 412
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 412
Data del deposito : 19 marzo 2024

Testo completo

R.G. n. 4051/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dottor A B, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del
deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4051/2018 R.G.
Promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 CP_1 CP_2
,
[...] CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
, ,
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
, ,
[...] CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
, , , , CP_15 CP_16 CP_17 CP_18
, Controparte_19 CP_20 CP_21 CP_22
,
[...] CP_23 Controparte_24 CP_25 CP_26
, , , ,
[...] CP_27 Parte_9 Parte_10 Parte_11
e , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati prof. Parte_12 Parte_13
Andrea Pubusa e Paolo Pubusa, presso i quali sono elettivamente domiciliati
pagina 1 di 12 Ricorrenti
Contro la
, con sede in Carbonia, Via Mazzini n. 39 (c.f. Controparte_28
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
avvocati Luca Tamassia e Giorgio Fregni, ed elettivamente domiciliata presso l'avvocato
Rossella Cortis
Convenuta
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2018 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno agito in
giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti della
per sentirsi accertare il loro diritto al pagamento del salario Controparte_28
accessorio relativo all'anno 2014, trascinato sul fondo 2015, e per sentir conseguentemente
condannare la in quanto successore ex lege della Controparte_28 [...]
a pagare loro gli importi dettagliatamente indicati per ciascuno di essi, con CP_29
ogni provvedimento consequenziale anche in ordine alle spese e agli onorari del giudizio.
1.1. A fondamento del ricorso hanno esposto in fatto quanto segue.
Tutti i ricorrenti, dipendenti della con mansioni diverse, Controparte_29
nell'anno 2014, oltre al trattamento retributivo ordinario, avevano maturato il diritto al
pagamento del salario accessorio, dovuto ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009 e del Enti Org_1
Locali del 1.4.1999.
Con riferimento alla produttività per l'anno 2014, come previsto dal sistema di valutazione
adottato dall'Ente, i dipendenti erano stati oggetto di controllo da parte dei propri dirigenti, in
quanto avevano collaborato al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati in virtù della
deliberazione della G.P. n. 78 del 6.9.2012.
pagina 2 di 12
Con la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 71 del 25.11.2015 era stata
approvata la Relazione sulla performance per l'anno 2014 e con la successiva deliberazione del
Commissario Straordinario n. 20 del 28.4.2015 era stato nominato il Nucleo di Valutazione per
l'anno 2014.
Il predetto Nucleo aveva esaminato il ciclo della performance per l'anno 2014 con la relazione
del 9.12.2015 nella quale, dopo aver rilevato delle criticità («- Conformità dei documenti agli schemi
previsti dalle competenti autorità ( Funzione Pubblica);
- Attendibilità dei dati e delle Org_2

informazioni poiché l'assenza degli indicatori e dei target e dell'indicazione delle modalità di calcolo
impedisce oggettivamente di comprendere ex post la misura del raggiungimento o meno degli obiettivi;
-

Comprensibilità dei dati sottoposti all'esame dell'NDV, che non forniscono il quadro di sintesi dei grado
di attuazione degli obiettivi strategici e di mantenimento dell'ente: rendendo non verificabile il grado di
raggiungimento complessivo degli obiettivi dell'Ente, non è estrapolabile un giudizio sintetico di
performance dell'amministrazione provinciale»), aveva concluso dichiarando di «NON VALIDARE la
relazione sulla performance 2014 della ». Organizzazione_3
Quale immediata conseguenza, le somme previste a titolo di salario accessorio non erano state
corrisposte ai ricorrenti.
Con la L.R. 2/2016 la Provincia del era stata soppressa e ad essa è CP_29
succeduta la . Controparte_28
Con delibera n. 11 del 25.7.2016 era stata disposta l'assegnazione dei dipendenti delle
Province del e di Carbonia - Iglesias alla neocostituita Provincia del CP_29 [...]
L'allegato della predetta delibera elenca specificamente i dipendenti interessati, tra cui CP_28
tutti gli odierni ricorrenti.
Durante gli anni 2015 e 2016 si era svolta la contrattazione decentrata, all'esito della quale le
risorse “trascinate” dal 2014 erano state stralciate dalla parte variabile del fondo a seguito del
verbale del Collegio dei revisori n. 6 del 3.3.2016 (che aveva certificato «la compatibilità dei costi
pagina 3 di 12
dell'ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo - anno 2015 - con i vincoli di bilancio e quelli
derivanti dall'applicazione delle norme di legge LIMITATAMENTE alla parte stabile del fondo, poiché il
mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2015 comporta l'impossibilità per l'amministrazione di
erogare le risorse variabili»).
Con nota prot. 6161 dell'1.6.2016, la R.S.U. della ex Provincia del Madio Campidano aveva
richiesto di rivedere la posizione assunta dal Nucleo di Valutazione.
Di conseguenza, l'Amministratore Straordinario, con delibera n. 19 del 13.9.2016, aveva
incaricato il nuovo dell'esame dell'intero Organizzazione_4
procedimento al fine di porre in essere gli atti necessari in conformità alle norme e ai regolamenti
vigenti in materia per il riconoscimento del salario accessorio 2014 ai dipendenti della ex
. CP_28
Con il medesimo provvedimento il procedimento era stato assegnato all'Area Amministrativa
e Risorse Umane.
Con deliberazione n. 39 del 17.10.2016 e successiva determinazione n. 56/AMM del
21.10.2016, il dottor era stato incaricato di prestare assistenza in relazione alla Persona_1
vicenda in esame e, già in un primo incontro informale avvenuto il 19.12.2016 con la dirigenza
dell'Ente, aveva prospettato quale soluzione l'utilizzo di risorse “trascinate” nel fondo 2015,
siccome provenienti dalla parte stabile del fondo 2014 e non utilizzate a seguito di mancata
validazione della Relazione sulla performance.
In considerazione del protrarsi della situazione di stallo, alcuni dipendenti della ex Provincia
del con nota protocollata al n. 7566 del 31.3.2017, avevano sollecitato la CP_29
risoluzione della questione, e, in considerazione del mancato riscontro da parte dell'Ente, in data
22.5.2017 avevano inviato all'Amministrazione una nota mediante difensore di propria fiducia.
Ad essa aveva risposto l'Amministrazione con nota del 30.6.2017 (richiamata nella delibera
pagina 4 di 12
Tale ultima nota era stata riscontrata dalla dirigente dell'Area dei Servizi Amministrativi e delle
Risorse Umane, dottoressa , la quale aveva ribadito che gli importi richiesti, a Persona_2
suo avviso, non erano dovuti.
Nel mese di agosto 2017 la aveva conferito incarico formale al Controparte_28
dottor di formulare un parere sulla vicenda per cui è causa. Persona_1
Con detto parere era stata confermata la soluzione prospettata nell'incontro del 19.12.2016,
consistente nel pagamento del salario accessorio agli ex dipendenti della Provincia del
[...]
utilizzando le risorse trascinate nel fondo 2015, provenienti dalla parte stabile del CP_29
fondo 2014 e non utilizzate a seguito di mancata validazione della relazione sulle performance.
Di conseguenza, l'Amministratore Straordinario della , recependo Controparte_28
il contenuto del predetto parere, aveva adottato la delibera n. 101 del 26.10.2017, con la quale era
stato deliberato di “impegnare la Dirigente dell'Area delle Risorse Umane per l'inserimento nel
fondo per le risorse decentrate del 2015 dei risparmi derivanti dalle somme di parte stabile del
fondo del 2014 che non sono state utilizzate”.
La predetta deliberazione era stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
E tuttavia, a distanza di un notevole lasso di tempo, alla predetta delibera non era stata data
esecuzione.
1.2. Tanto premesso in fatto, i ricorrenti hanno affermato il proprio diritto a ricevere le somme
spettanti a ciascuno di essi a titolo di salario accessorio (v. gli importi indicati nelle conclusioni),
dovendo la dare esecuzione alla predetta delibera. CP_28
2. La convenuta si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. CP_28
Ha in primo luogo eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo.
pagina 5 di 12
In ordine a tale eccezione, ha osservato come i ricorrenti muovessero dal presupposto.,
ritenuto errato, per cui la Pubblica Amministrazione sarebbe obbligata contrattualmente nei loro
confronti a porre in essere tutti gli atti necessari per il riconoscimento del trattamento economico
accessorio relativo alla produttività per l'anno 2014, ed ha quindi ritenuto che tale presupposto
non fosse corretto, poiché la fase a monte dell'eventuale erogazione delle premialità costituisce
esercizio del potere di macro-organizzazione, a fronte del quale possono, al più, porsi posizioni di
interesse legittimo, e non di diritto soggettivo.
La ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_28
Sul punto ha rilevato che ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 27.10.2009, n.
150, la Relazione annuale sulla performance è approvata dall'organo di indirizzo politico-
amministrativo e validata dall'Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.).
Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150, la validazione della Relazione
sulla performance (di cui al comma 4, lettera c) del medesimo decreto legislativo), è condizione
inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.
Secondo la , la validazione in discorso costituisce elemento integrativo dell'efficacia CP_28
rispetto alla Relazione. Quest'ultima, ancorché, una volta approvata dall'organo competente, sia
perfetta in tutti i suoi elementi costitutivi, non è da sola in grado di sortire efficacia giuridica
alcuna fino all'avvenuta validazione. Dal punto di vista sostanziale, la validazione rappresenta,
inoltre, la conclusione del ciclo della performance, che aveva avuto il suo inizio, illo tempore,
con l'approvazione del piano delle performance (art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009).
Nel caso di specie, tale validazione non è intervenuta, nonostante la abbia fatto tutto CP_28
quanto in suo potere per pervenire alla sua certificazione ed alla compiuta conclusione del ciclo
della performance.
Pertanto, era, semmai, contro l'O.I.V. ovvero contro i suoi componenti che i ricorrenti
avrebbero dovuto promuovere le azioni che ritenessero più opportune.
pagina 6 di 12
Parte convenuta ha inoltre osservato che, anche qualora si fossero concretizzati tutti i
presupposti per l'erogazione della parte premiale della retribuzione – circostanza comunque
contestata - sarebbe comunque mancato qualsiasi criterio di distribuzione soggettiva del premio
in ipotesi spettante a ciascuno ricorrente per il raggiungimento di specifici obiettivi, rimasti a loro
volta del tutto indimostrati.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
Non hanno sortito esito positivo i tentativi volti alla definizione stragiudiziale della lite.
******
4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. Si ritiene che non sia fondata l'eccezione preliminare concernente il difetto di
giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto i ricorrenti hanno fatto valere l'affermato diritto
soggettivo alla percezione del salario accessorio, nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego
c.d. contrattualizzato, ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego).
Ai sensi dell'art. 63 primo comma del predetto T.U. “Sono devolute al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, - tra cui vi sono le Province - ad
eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie
concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la
responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque
denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.
L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella
controversia non è causa di sospensione del processo”.
In altri termini, i ricorrenti non hanno mosso alcuna contestazione in ordine ad atti di macro –
organizzazione adottati dalla , avendo ritenuto che a loro spetti l'emolumento di natura CP_28
pagina 7 di 12
retributiva oggetto di causa in forza degli atti adottati dall'Amministrazione quale loro datore di
lavoro, tra cui la citata delibera n. 101 del 26.10.2017.
4.2. È altresì infondata l'eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva della
. CP_28
Sul punto vale l'analoga considerazione per cui i ricorrenti hanno fatto valere la loro pretesa
nei confronti del datore di lavoro, soggetto che, secondo la loro prospettazione, è tenuto a
corrispondere l'emolumento retributivo oggetto di causa.
4.3. Venendo al merito del ricorso, si ritiene corretta la ricostruzione del quadro normativo
operata dalla , nella parte in cui ha evidenziato che il salario accessorio non può essere CP_28
attribuito ai ricorrenti in assenza della validazione della Relazione sulla performance da parte
dell'O.I.V..
Per comprendere tale assunto è opportuno svolgere una sia pur sintetica ricostruzione del
quadro normativo delle disposizioni di legge e di contratto collettivo applicabili nel caso di
specie.
L'art. 18 del C.C.N.L. Enti Locali 1.4.1999 dispone che “1. La attribuzione dei compensi di
cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della
produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli
aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale
prestazione lavorativa.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi