Trib. Bologna, sentenza 27/01/2025, n. 185

TRIB Bologna
Sentenza
27 gennaio 2025
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TRIB Bologna
Sentenza
27 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 27/01/2025, n. 185
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 185
Data del deposito : 27 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 7365/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7365 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SCAGLIONI Parte_1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA ISOLA DI MALTA 7 42121 REGGIO EMILIA presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO
[...]
DI BOLOGNA, domiciliati presso RESISTENTE/I CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 30/12/2024;
parte resistente non si è costituita nel presente giudizio, per cui ne è stata dichiarata la contumacia
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato il 22/05/2024, il ricorrente, cittadino del nato il [...], ha CP_2 impugnato il provvedimento del Questore di Reggio Emilia del 16/04/2024, notificato il 24 aprile
2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 8 febbraio 2023 (come da manifestazione di volontà di cui alla richiesta di appuntamento alla Questura di Reggio Emilia, in atti).
Ha, in particolare, chiesto, nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e
19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento
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impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.

1.1.e 1.2. con condanna di CP_3 controparte alle spese di lite.
Con decreto del 23 maggio 2024 l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, poi confermato in sede di udienza il 18/09/2024.
Il non si è costituito in giudizio e per conseguenza ne è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia.
All'udienza del 18 settembre 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana e parzialmente assistito da un interprete di fiducia, le seguenti dichiarazioni:
«D: da quanto tempo è in Italia?
R: da dodici anni (in italiano)
D: per quale ragione ha lasciato il CP_2
R: perché sono malato (in italiano), al cuore
D: dove abita e con chi vive?
R: a Bibbiano, in via Brandi (in italiano). Vivo con degli amici
D: è sposato?
R: sì, sono sposato. Mia moglie è in (in italiano) CP_2
D: dove lavora?
R: lavoro da contadini a Bibbiano, sono addetto alla stalla (in italiano)
D: da quanto tempo?
R: da due anni (in italiano)
D: quanto guadagna?
R: circa 1.200 euro al mese (in italiano)
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: sono andato a scuola (in italiano)
D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: preparo da mangiare
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: sì, marocchini
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no».
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha presentato e versato in atti, con le diverse memorie, l'estratto conto previdenziale, buste paga, il contratto di lavoro e le relative proroghe, la dichiarazione di ospitalità, certificati penali.
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All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 15/01/2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
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Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d.
Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa
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