Trib. Bologna, sentenza 27/01/2025, n. 185
TRIB Bologna
Sentenza
27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 7365/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7365 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SCAGLIONI Parte_1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA ISOLA DI MALTA 7 42121 REGGIO EMILIA presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO
[...]
DI BOLOGNA, domiciliati presso RESISTENTE/I CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 30/12/2024;
parte resistente non si è costituita nel presente giudizio, per cui ne è stata dichiarata la contumacia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 22/05/2024, il ricorrente, cittadino del nato il [...], ha CP_2 impugnato il provvedimento del Questore di Reggio Emilia del 16/04/2024, notificato il 24 aprile
2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 8 febbraio 2023 (come da manifestazione di volontà di cui alla richiesta di appuntamento alla Questura di Reggio Emilia, in atti).
Ha, in particolare, chiesto, nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e
19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento
Pagina 1
impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_3 controparte alle spese di lite.
Con decreto del 23 maggio 2024 l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, poi confermato in sede di udienza il 18/09/2024.
Il non si è costituito in giudizio e per conseguenza ne è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia.
All'udienza del 18 settembre 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana e parzialmente assistito da un interprete di fiducia, le seguenti dichiarazioni:
«D: da quanto tempo è in Italia?
R: da dodici anni (in italiano)
D: per quale ragione ha lasciato il CP_2
R: perché sono malato (in italiano), al cuore
D: dove abita e con chi vive?
R: a Bibbiano, in via Brandi (in italiano). Vivo con degli amici
D: è sposato?
R: sì, sono sposato. Mia moglie è in (in italiano) CP_2
D: dove lavora?
R: lavoro da contadini a Bibbiano, sono addetto alla stalla (in italiano)
D: da quanto tempo?
R: da due anni (in italiano)
D: quanto guadagna?
R: circa 1.200 euro al mese (in italiano)
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: sono andato a scuola (in italiano)
D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: preparo da mangiare
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: sì, marocchini
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no».
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha presentato e versato in atti, con le diverse memorie, l'estratto conto previdenziale, buste paga, il contratto di lavoro e le relative proroghe, la dichiarazione di ospitalità, certificati penali.
Pagina 2
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 15/01/2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
****
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d.
Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7365 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SCAGLIONI Parte_1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA ISOLA DI MALTA 7 42121 REGGIO EMILIA presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO
[...]
DI BOLOGNA, domiciliati presso RESISTENTE/I CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 30/12/2024;
parte resistente non si è costituita nel presente giudizio, per cui ne è stata dichiarata la contumacia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 22/05/2024, il ricorrente, cittadino del nato il [...], ha CP_2 impugnato il provvedimento del Questore di Reggio Emilia del 16/04/2024, notificato il 24 aprile
2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 8 febbraio 2023 (come da manifestazione di volontà di cui alla richiesta di appuntamento alla Questura di Reggio Emilia, in atti).
Ha, in particolare, chiesto, nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e
19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento
Pagina 1
impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_3 controparte alle spese di lite.
Con decreto del 23 maggio 2024 l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, poi confermato in sede di udienza il 18/09/2024.
Il non si è costituito in giudizio e per conseguenza ne è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia.
All'udienza del 18 settembre 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana e parzialmente assistito da un interprete di fiducia, le seguenti dichiarazioni:
«D: da quanto tempo è in Italia?
R: da dodici anni (in italiano)
D: per quale ragione ha lasciato il CP_2
R: perché sono malato (in italiano), al cuore
D: dove abita e con chi vive?
R: a Bibbiano, in via Brandi (in italiano). Vivo con degli amici
D: è sposato?
R: sì, sono sposato. Mia moglie è in (in italiano) CP_2
D: dove lavora?
R: lavoro da contadini a Bibbiano, sono addetto alla stalla (in italiano)
D: da quanto tempo?
R: da due anni (in italiano)
D: quanto guadagna?
R: circa 1.200 euro al mese (in italiano)
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: sono andato a scuola (in italiano)
D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: preparo da mangiare
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: sì, marocchini
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no».
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha presentato e versato in atti, con le diverse memorie, l'estratto conto previdenziale, buste paga, il contratto di lavoro e le relative proroghe, la dichiarazione di ospitalità, certificati penali.
Pagina 2
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 15/01/2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
****
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d.
Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa
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