Trib. Patti, sentenza 06/06/2024, n. 1033
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Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni, all'udienza del 06/06/2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4/2016 R.G., promossa da:
NG IA, nato il [...] a [...], Cod. Fisc. [...],
elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI 153 98066 PATTI presso lo studio dell'Avv.
PRIVITERA ANTONIETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
I.N.P.S.
- resistente - CONTUMACE
OGGETTO: Ricostituzione della pensione per motivi contributivi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/01/2016, La sig.ra NG AR, assistita dall'avv. Antonietta Privitera, ha rappresentato di aver presentato ricorso contro l'I.N.P.S. per ottenere la ricostituzione della pensione per motivi contributivi. La ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del provvedimento di riliquidazione della pensione, che ha determinato un debito a suo carico.
Con provvedimento del 28/10/2013, la ricorrente è stata liquidata la pensione di vecchiaia categoria
VO n. 10069578 con decorrenza 01/04/2011, a seguito del versamento, in unica soluzione, di n. 24 contributi settimanali per il periodo 05/06/2010 - 13/11/2010, in quanto è stato perfezionato il diritto previsto all'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 503/1992, che prevede la possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia con n. 780 contributi settimanali per i lavoratori con anzianità assicurativa di almeno 25 anni, occupati per almeno 10 anni per periodi lavorativi di durata inferiore alle 52 settimane nell'anno solare.
Successivamente, in data 24/01/2006, la ricorrente ha presentato domanda di assegno di invalidità, accolto con decorrenza 01/07/2006. Tuttavia, a seguito della cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2003-2005, l'INPS ha disposto la revoca dell'assegno
dalla decorrenza originaria, in difetto del requisito del triennio di contributi nei cinque anni precedenti la data della domanda. Contestualmente alla revoca, l'Istituto non ha concesso la prevista autorizzazione ai versamenti volontari, che avrebbe garantito alla ricorrente il perfezionamento del requisito per la pensione di vecchiaia.