Trib. Cuneo, sentenza 23/07/2024, n. 379

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cuneo, sentenza 23/07/2024, n. 379
Giurisdizione : Trib. Cuneo
Numero : 379
Data del deposito : 23 luglio 2024

Testo completo

N. 24/2024 R.G. Lav.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO

Il giudice monocratico in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Elefante pronuncia la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al N. 24/2024 R.G. Lav. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SALVINI NICOLA e dell'avv. BELTRAMO MONICA per procura speciale alle liti in atti, elettivamente domiciliata in Cuneo, piazza Galimberti
13, 12100, presso lo studio dell'Avv. Monica Beltramo
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. CP_2
417 bis, 1° comma, c.p.c. dal funzionario dott.ssa Controparte_3 legalmente domiciliato in Cuneo, Corso A. De Gasperi n. 40, presso l'
[...]
di Cuneo Controparte_4
CONVENUTO/I
oggetto: retribuzione

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro,
[...] ha dedotto: Parte_1
1
di essere dipendente del convenuto come docente non di ruolo in CP_1 servizio presso l'I.C. di Fossano e di aver prestato servizio con plurimi contratti fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2018/19, 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24;
di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
di ritenere illegittima la sua esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al rilascio in suo CP_1 favore della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015, nonché al pagamento mediante accredito sulla carta docente della complessiva somma corrispondente al valore della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici nel corso dei quali ha lavorato alle dipendenze del convenuto in qualità di docente con CP_1 contratti a tempo determinato, con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto la illegittimità del riconoscimento della Carta del
Docente al solo personale docente di ruolo in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione
(art. 97);
ha affermato inoltre che riconoscere la Carta in questione solo ai docenti assunti di ruolo si pone in contrasto con il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, affermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità.
Si è costituito in giudizio il il quale ha Controparte_1 contestato la domanda della ricorrente relativa all'anno scolastico 2023/2024, avendo il già riconosciuto la carta Controparte_1 elettronica del docente, ai sensi del D.L. 13.6.2023, art. 15, essendo stata assunta con contratto a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico
(31 agosto);
sempre nel merito, in generale, ha contestato integralmente il ricorso, in quanto infondato e ne ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, parte ricorrente ha dato atto che la docente ha percepito il bonus docente per l'a.s. 2023/24, rinunciando alla relativa domanda;
indi, le parti hanno discusso oralmente e la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione, letti in udienza e depositati in via telematica.
2
*
La domanda attorea, siccome riformulata a verbale di udienza, appare fondata e va accolta nei termini e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si osserva come, nella specie, risulti documentato e non contestato che la ricorrente negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23 abbia prestato e stia prestando servizio alle dipendenze del
convenuto quale docente e che i periodi in cui il servizio è stato CP_1 prestato, in forza di plurimi contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, siano quelli indicati in ricorso.
Non è contestato inoltre che la ricorrente, assunta in forza dei contratti a tempo determinato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, dovendo disporre delle medesime competenze professionali ed essendo soggetta, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua.
Né v'è dubbio sul fatto che la ricorrente non abbia percepito la Carta elettronica del Docente, vale a dire che non gli sia stata erogata tramite la suddetta Carta la somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata dal CP_1 soltanto al personale docente di ruolo e, “per l'anno 2023”, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ex DL 69/2023.
Ciò posto, occorre ora inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovranazionale che regola la fattispecie.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
3 musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_6
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
[...] sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.”
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_6 rappresentative di categoria”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015), all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati
In tale quadro si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre CP_1
2015, la quale al punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione
e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”.
4
Va osservato inoltre che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che
L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica
”.
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo
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