Trib. Forli, sentenza 19/08/2024, n. 736

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Forli, sentenza 19/08/2024, n. 736
Giurisdizione : Trib. Forli
Numero : 736
Data del deposito : 19 agosto 2024

Testo completo

N. R.G. 235/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del Giudice Marco Mazzocco, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 235 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, promossa da: nata il [...] a [...] (C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
VIA MARTIRI EBREI NR. 7 47121 FORLÌ, assistita e difesa dall'Avv. ZACCHINI
VALENTINA, domicilio eletto presso il difensore in VIA MADONNA DELLO SCHIOPPO 67
CESENA come da procura in atti appellante nei confronti di nato il [...] a [...] (C.F. ), residente in [...]CP_1 C.F._2
DEGLI ALPINI NR. 31 47121 FORLÌ, assistito e difeso dall'Avv. MELONI PAOLA, domicilio eletto presso il difensore in Via Merenda n.9 47100 FORLI' come da procura in atti appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza numero 408/2020 emessa, nel procedimento iscritto al numero R.G. 1517/2019, dal Giudice di Pace di FO in data 23.3.2020 e depositata in cancelleria in data 22.06.2020.
CONCLUSIONI
Con “note di trattazione scritta” ex art. 83, co. 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 e succ. modifiche depositate in data 21/02/2024 dall'appellante ed in data 20/02/2024 dall'appellato Parte_1
per l'udienza del 22/02/2024 svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le CP_1
conclusioni.
L'appellante, nel riportarsi a tutto quanto dedotto e precisato nell'atto di appello e negli scritti successivi, ha chiesto: “in via principale: in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la sentenza n. 408/2020 pronunciata dal Giudice di pace di FO e depositata in data
22/06/20, resa nella causa iscritta al n. 1517/19 RG e, pertanto: accertare e dichiarare che il credito di €. 872,72 azionato in sede monitoria dal sig. è CP_1 quantificabile nella minor somma di €. 767,18;
accertare e dichiarare che il credito richiesto in via riconvenzionale dalla sig.ra è Pt_1 ripetibile per l'ammontare di €. 4.001,83;
operare la compensazione tra i rispettivi crediti omogenei e conseguentemente condannare il sig.

al pagamento in favore dell'appellante della somma di €. 3.234,65;
- in subordine: accertare CP_1

e dichiarare che il credito richiesto in via riconvenzionale dalla sig.ra espunte le voci Pt_1 relative alla refezione scolastica per i figli minori, è ripetibile per l'ammontare di €. 1.994,57;
operare la compensazione tra i rispettivi crediti omogenei e conseguentemente condannare il sig.

al pagamento in favore dell'appellante della somma di €. 1.227,39;
CP_1

- in ogni caso condannare il sig. alla restituzione alla sig.ra della somma pari ad CP_1 Pt_1
€. 760,75 pagata in adempimento di quanto statuito dalla impugnata sentenza n. 408/20;

- vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellato, dopo essersi riportato a tutti i propri precedenti scritti difensivi, anche di primo grado, da intendersi integralmente richiamati e trascritti, rassegnando nuovamente le seguenti conclusioni di cui ha chiesto l'accoglimento: In via principale dichiarare inammissibile e comunque rigettare
l'appello proposto dalla IG.ra , avverso la sentenza del Giudice di Pace di FO, Parte_1
Dr.ssa Adele Linguanti - n. 408/2020- emessa nell'ambito del giudizio R.G. n. 1517/2019, depositata il 22.06.2020 e, per l'effetto, confermare integralmente ed in ogni suo punto la sentenza de qua per tutte le ragioni esposte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta ed in tutti i precedenti scritti difensivi depositati nel corso del giudizio di primo grado, che qui devono intendersi integralmente richiamati e trascritti.
In ogni caso, condannare parte appellante alla rifusione delle spese, anche del presente grado di giudizio.
In via istruttoria Si reiterano le istanze istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado come da memoria 320 c.p.c.
Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande, deduzioni e produzioni nuove.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21/01/2021, interponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 408/2020 con la quale il Giudice di Pace di FO, in parziale accoglimento di sua opposizione a decreto ingiuntivo n. 182/19 RG 469/19 per ciò stesso revocato, la condannava al
pag. 2/11
pagamento in favore dell'ex compagno dell'importo di € 760,72 oltre interessi legali, CP_1
quale rimborso del 50% delle spese straordinarie di mantenimento per i figli minori e Per_1
collocati presso il padre (giusto decreto del 26 Gennaio 2016 del Tribunale di FO);
spese Per_2 compensate. A fronte di domanda riconvenzionale di € 4.001,83, avanzata dall'opponente a titolo di ripetizione delle spese straordinarie per i figli asseritamente anticipate in toto negli anni 2011-2018, il giudice di prime cure ne riconosceva infatti il solo rimborso (posto in compensazione con il credito di € 872,21 vantato dall'opposto) della somma di € 111,49 sostenuta da ella madre a far data del gennaio 2016, ritenendo non dovuti gli esborsi antecedenti quella data poiché compresi nell'assegno di mantenimento ordinario posto a carico del e revocato solo con il CP_1
provvedimento del Tribunale di FO del 25/01/16 (di affidamento esclusivo e collocamento della prole presso il padre con obbligo della madre del solo rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie per i minori).
L'appellante deducendo quale primo motivo di appello la “CARENZA DI MOTIVAZIONE
CIRCA LA CERTEZZA E LIQUIDITA' DEL CREDITO AZIONATO IN SEDE MONITORIA
DALL'OPPOSTO ED ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA
[...]
(in atti, doc. 4 del ricorso introduttivo della fase monitoria), eccepiva dunque la CP_2 genericità e non riferibilità del credito dedotto agli scontrini prodotti dal ;
l'irripetibilità di CP_1
alcune spese non straordinarie (segnatamente spese per farmaci da banco e di cartoleria infra annuale) e delle somme investite in attività ludico-sportive dei figli in difetto di preventiva concertazione fra essi genitori (con specifico riferimento all'attività di parkour della figlia ). Per_1
Con un secondo motivo di gravame, parte attrice deduceva la “ERRONEA INTERPRETAZIONE
DELLA DOUMENTAZIONE PRODOTTA DALL'OPPOSTA CIRCA IL PROPRIO CREDITO CON
CONSEGUENTE ERRORE NELLA QUANTIFICAZIONE DEL MEDESIMO” poiché a suo dire aprioristicamente cassate tout court le richieste di restituzione avanzate dalla per il Pt_1
periodo antecedente il gennaio 2016 senza distinzione delle spese specificatamente da considerarsi straordinarie. Eccepiva altresì il difetto di coerenza del giudicato del giudice di prima istanza che aveva mancato di considerare di natura straordinaria e dunque ripetibili alcune voci di spesa - segnatamene di refezione scolastica- di poi automaticamente riconosciute come tali (giusto provvedimento del Tribunale di FO del 25/01/2016).
Documentando l'avvenuto adempimento alla obbligazione di pagamento di euro 760,75 in favore del , la rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe. CP_1 Pt_1
Con comparsa depositata il 29/04/2024 si costituiva in giudizio il quale eccepiva in CP_1 via preliminare la “INAMMISSIBILITÁ DELL'APPELLO ANCHE IN VIRTÚ DEL CD. DOPPIO
FILTRO IN APPELLO EX ART. 348-BIS C.P.C.“in quanto la stessa non ha una ragionevole pag. 3/11 probabilità di essere accolta mancando totalmente il fumus boni iuris” evidenziando, nel merito,
l'infondatezza del primo motivo di gravame poichè ineccepibile sotto il profilo logico e giuridico la decisione del giudice di prime cure che aveva riconosciuto in favore di entrambe le parti le spese straordinarie da ripartire differenziando le pretese della alla luce dei diversi provvedimenti Pt_1
giudiziali intervenuti medio tempore, ovvero “Per quanto riguarda le spese sostenute fino al gennaio 2016, dovrà quindi farsi riferimento alle disposizioni imposte dal Tribunale per i minorenni, mentre le successive devono intendersi regolamentate dal Tribunale ordinario”, altresì considerando che non era nella disponibilità della opporsi al rimborso pro-quota delle Pt_1 spese per lo sport di parkour praticato dalla figlia che, non esorbitando rispetto alla cifra di € Per_1
100,00, non necessitava del consenso di entrambi i genitori e, pur non condiviso dalla madre, era rimesso alla sola decisione finale del padre affidatario esclusivo della minore.
Sul secondo motivo di gravame eccepiva la decadenza del diritto della al CP_1 Pt_1
rimborso di alcune voci di spesa per le quali era già intervenuto il giudicato o comunque da intendersi rinunciate poiché non contabilizzate nella scrittura privata intervenuta all'uopo fra le parti nell'ottobre 2017 risolutiva delle reciproche pretese creditorie per quel titolo.
Acquisito il fascicolo di primo grado ed
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