Trib. Monza, sentenza 12/12/2024, n. 1150
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Testo completo
N. R.G. 2671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. di cui sopra promossa con ricorso congiunto in data 19 aprile
2024 da:
(C.F. nato a [...] all'Ionio (CS) il 13.10.1961 e residente ad Parte_1 C.F._1
Agrate Brianza (MB) in Via IV Novembre n.23
e
( ) nata a [...] il [...] e residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Renata Colopi, del foro di Bergamo, presso il cui Studio eleggono domicilio, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1- Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
2- Assegnare in via definitiva la casa coniugale, sita in Concorezzo (MB), Via Libertà, n. 4, alla
Signora . Sul coniuge assegnatario graveranno le spese per le utenze domestiche;
Parte_2
3- La figlia , nata il [...] a [...], CF. Persona_1 C.F._3 viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza attuale della madre, ovvero altra futura soluzione abitativa reperita dalla medesima nel precipuo interesse della prole, anche ai fini anagrafici;
resta inteso che la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente per le questioni di maggiore interesse (istruzione, educazione e salute), nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della Minore, e disgiuntamente per quelle di ordinaria amministrazione ex lege. Il regime di frequentazione della prole con i genitori è pattuito, in ossequio al
principio di bigenitorialità, al fine di garantire alla prole un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi
i genitori, come segue:
4- Salvo diversi accordi tra le parti, con preavviso tra le parti di almeno 72 ore, il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia per 2 giorni infrasettimanali, compatibilmente con il calendario scolastico della minore
e la turnazione lavorativa del padre, allorquando questi la preleverà e la riaccompagnerà presso la casa materna;
- Il padre potrà permanere con la figlia nella giornata di sabato ovvero domenica ogni 15 giorni, con pernottamento in base agli orari da concordare con la madre;
- Fatte salve eventuali modifiche dei giorni e/o degli orari, da concordarsi tra le parti in funzione della crescita della minore, con preavviso di almeno 72 ore;
- Salvo diversi accordi tra le parti, con il predetto preavviso, durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia per sette giorni anche non consecutivi, alternando il periodo intercorrente tra il 24 (compreso)
e il 30 dicembre ovvero quello intercorrente tra il 31 dicembre (compreso) e il 6 gennaio, con cadenza annuale, alternando ogni anno Vigilia, Natale e Santo Stefano;
parimenti, alternando il Primo