Trib. Locri, sentenza 07/12/2024, n. 1439

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Locri, sentenza 07/12/2024, n. 1439
Giurisdizione : Trib. Locri
Numero : 1439
Data del deposito : 7 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 8 novembre 2024, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n.
3274/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Bovalino, Parte_1 C.F._1
alla Garibaldi n. 218, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe RECHICHI e Bruno ROMEO, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
pec: Email_1 Email_2
Ricorrente
C O N T R O
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege domiciliato, pec: Email_3
Convenuto Contumace
OGGETTO: bonus carta docente
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Decidendo sulle conclusioni rassegnate come atti, formula le seguenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29 settembre 2023, la parte ricorrente, premesso di essere attualmente in servizio presso l' , ha esposto che in precedenza ha Controparte_2
prestato servizio in virtù di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati, sempre con qualifica di docente supplente annuale e/o fino al termine delle attività didattiche dall'a.s. 2020/2021, all'a.s. 2022/2023, ed ovvero: dal 05.11.2020 al 30.06.2021, dal 12.10.2021 al 30.06.2022, dal 09.11.2022 al 22.12.2022, dal 11.01.2023 al 20.01.2023, dal 27.01.2023 al 08.02.2023 e dal 10.02.2023 al 13.06.2023;
che a fronte dell'attività regolarmente svolta, il , non le ha corrisposto la “c.d. Carta Controparte_1
Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della
Legge 13 luglio 2015, n. 107
e riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato;
ha dedotto il diritto alla spettanza del bonus in questione, ha eccepito l'illegittimità del diniego opposto dal CP_1 convenuto ed ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che la ricorrente, in forza dei su citati rapporti di lavoro intrattenuti con il resistente , ha CP_1 maturato il diritto al godimento del beneficio economico previsto dall'art.1, comma 121 e ss.,
Legge 107/2015
, c.d. Carta docenti nella misura di € 1.500,00;
- per l'effetto, condannare il
– già in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 CP_3 tempore, con sede legale in Roma, via Trastevere n. 76/A, all'attribuzione a parte ricorrente della Carta Elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di € 1.500,00;
- Condannare il – già Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede legale in Roma, Via CP_3
Trastevere n.76/A, al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con notifiche perfezionatesi in data
07.02.2024, il convenuto non si è costituito e va pertanto dichiarato contumace. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
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La ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
in forza di contratti a tempo determinato e rivendica in questa sede il diritto
[...] all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
La questione oggetto di esame trova radice in un frastagliato panorama normativo e contrattuale di cui è utile dare conto.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...] profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare Controparte_5
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri
e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone:
"1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a
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tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile". Successivamente, il ha emanato la nota prot. n. 15219 Controparte_1
del 15 ottobre 2015 la quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari".
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente
D.P.C.M. del 2015, prevede: "La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone: "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente
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