Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 622
Sentenza
15 febbraio 2025
Sentenza
15 febbraio 2025
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Il giudice ha accolto la domanda dell'attore, ritenendo provata la responsabilità solidale dei convenuti, in base all'art. 1494 c.c. e al Codice del Consumo. Ha sottolineato che, nonostante l'onere probatorio gravante sull'attore, la presunzione di colpa a carico del venditore non fosse stata disattesa dalla convenuta, la quale non ha dimostrato di aver effettuato controlli adeguati sulla qualità del carburante. La sentenza ha quindi condannato i convenuti al pagamento di € 5.000,00, oltre a rivalutazione e interessi, e ha disposto il rimborso delle spese legali.
Sul provvedimento
Testo completo
Proc. n. 12884/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA LI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa ME TO pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12884 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
SC ES (CF [...]), nato ad [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in
Casoria (NA) alla Via A. Del Giudice n. 32 presso lo studio dell'Avv. Rosario Santella (CF
[...]), che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Santolo De Rosa (CF [...]), come da procura in atti
- attore e
LI OL PA (CF/PI: 00051570893) in persona del l.r.p.t., con sede in Roma alla Via Salaria n. 1322, elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla Via Cardinale Guglielmo
Sanfelice n. 33, presso lo studio dell'Avv. Danilo Aita (CF: [...]) che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Stefano Sargenti (CF: [...]) e
Alessandro Capanni (CF: [...]) come da procura agli atti
- convenuta oltre
TA NO CA (CF: [...]– PI: 06634681214), in persona dell'omonimo titolare l.r.p.t., n.q. di gestore del distributore IP sito in OR (NA) alla
Via Roma n.365, sedente per la carica alla Via Rettifilo al Bravo Snc, OR (NA)
- convenuto contumace
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
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Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata il Sig. SC TE deduceva che in data
14.10.2020, alle ore 14.30 circa, con la sua vettura Peugeot 308 tg. FL022YL, si recava presso il distributore di carburante IP sito in OR (NA) alla Via Roma n. 365, gestito dalla
TT NO CA, e che circa venti minuti dopo aver effettuato il rifornimento di gasolio, il veicolo di sua proprietà si spegneva e non riusciva più a ripartire.
Esponeva l'attore che, trasportato il veicolo all'officina MIDA CARS S.r.l. in Frattaminore, veniva riscontrata la presenza nel motore di carburante non conforme, con traccia di sedimenti nel serbatoio e necessità di sostituire i componenti danneggiati per un costo totale di €. 6.410,33, per cui procedeva a denuncia di sinistro nei confronti della TT NO CA e della IP S.p.A.
Tutto ciò premesso, ritenuta la responsabilità dei convenuti per i danni subiti, il Sig. TE rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare che la causa dei danni riportati dalla vettura Peugeot 308, tg.
FL022YL, per cui è lite sono da ascriversi unicamente al carburante non conforme (gasolio) erogato dal distributore IP, gestito dalla TT NO CA, sito in OR (NA) alla
Via Roma n.365, in data 14.10.2020 e per l'effetto
2. Condannare, IP Italiana Petroli S.p.A., in persona del legale rapp.nte p.t., in solido con il gestore dell'impianto, TT NO CA, in persona dell'omonimo titolare, al pagamento, in favore di TE SC, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla vettura Peugeot
308, tg. FL022YL, di proprietà di esso attore, a seguito del rifornimento avvenuto in data
14.10.2020, presso il distributore IP sito in OR (NA) alla Via Roma n. 365, della somma qui espressamente dichiarata e quantificata in euro 5.200,00, oltre al maturando pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla domanda.
3. Condannare la convenuta IP Italiana Petroli S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., in solido con il gestore dell'impianto, TT NO CA, in persona dell'omonimo titolare,
l.r.p.t., al pagamento di ogni competenza del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.”.
Costituitasi la Italiana Petroli S.p.A. eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, per essere mero soggetto intermediario essendosi limitata all'acquisto del carburante presso il produttore e alla successiva rivendita alla TT NO CA.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda e la ricostruzione di fatto operata dalla parte attrice, in particolare deduceva la mancata prova sia dell'esistenza di impurità all'interno del
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serbatoio dell'auto di questa, sia del fatto che i danni dei quali invocava il risarcimento fossero stati effettivamente prodotti da carburante impuro.
Ciò premesso, la Italiana Petroli S.p.A. rassegnava le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., del Sig.
CA NO, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA
06634681214), residente in [...] e, per l'effetto, differire la prima udienza di comparizione delle parti, già fissata per la data del 25 marzo 2022, al fine di consentire la chiamata in causa nel rispetto dei termini di legge;
- nel merito: (i) in via principale, rigettare tutte le domande formulate dal Sig. TE nei confronti di IP perché inammissibili, oltreché infondate sia in fatto che in diritto e, comunque, non provate;
(ii) nella denegata e non creduta ipotesi di loro accoglimento, totale o parziale, accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità esclusiva e/o dell'obbligo di manleva
a carico del Sig. CA NO, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale
(P.IVA 06634681214), per i fatti di causa e, per l'effetto, condannare lo stesso (a) al pagamento diretto al Sig. TE di quanto riconosciuto come dovutogli per sorte, capitale ed interessi,
(b) ovvero, in subordine, a manlevare e tenere indenne la medesima IP per tutte le somme che
a qualsivoglia titolo quest'ultima fosse condannata a corrispondere al Sig. TE all'esito del presente giudizio, per sorte, capitale ed interessi;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa.”.
Il Sig. CA NO non si costituiva nel giudizio.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., escussi i testi, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, come da ordinanza del 13.7.2024.
Sul merito della domanda
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Sig. CA NO, nell'intestata qualità, non essendosi costituito nonostante la regolare notifica della citazione (Cfr. nota di deposito parte attrice del 25.11.2022).
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Orbene, la disciplina applicabile alla fattispecie in esame rientra nel perimetro normativo delineato dall'art. 1494 c.c. e dal Titolo II del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del
Consumo) e dalla normativa comunitaria.
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L'art. 1494 c.c. prevede che “In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”.
La Suprema Corte ha osservato, con riferimento alle c.d. vendite a catena, circostanza ricorrente nel caso di specie stante le deduzioni della convenuta IP S.p.A. e alla documentazione prodotta dall'attore stesso, da cui emerge il ruolo di venditore della TT NO CA, concessionaria
IP, che “spettano all'acquirente due azioni, quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori […]; quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica”. (Cfr. Cass., Sez. III, n. 11612 del 31 maggio 2005; v. anche Cass., Sez. II, n. 5428 del 15 aprile 2002; Cass., Sez. II, n. 2115 del 5 febbraio 2015;
Sez. 2, Sentenza n. 1631 del 24/01/2020).
Relativamente all'onere probatorio gravante sulle parti, mentre sul compratore grava l'onere di provare il difetto e il danno, nonché il nesso causale tra gli stessi, la Suprema Corte ha chiarito che “[…] l'art. 1494 c.c. […] pone a carico del venditore una presunzione di colpa, la quale viene meno solo se lo stesso provi di aver ignorato incolpevolmente l'esistenza dei vizi. Nella valutazione degli elementi di prova contrari alla presunzione anzidetta il giudice del merito deve avere riguardo alla diligenza impiegata dal venditore nella verifica dei vizi, con riguardo alla specifica attività esercitata […] tenendo conto in particolare degli usi invalsi nello specifico settore commerciale, da intendersi non come usi giuridici e normativi, ma come semplici usi di fatto consistenti in pratiche abitualmente eseguite nella produzione e