Trib. Bologna, sentenza 14/11/2024, n. 2941
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Testo completo
N. R.G. 17289/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. S GTI Presidente dr.ssa S M Giudice dr.ssa C G Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a Pascani (Romania) il 15 aprile 1987 (CF: Parte_1
), C.F._1
e nata a Roman (Romania) il 26 agosto 1992 (C.F. Parte_2
C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. S P e dall'Avv. E S ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Bologna, Via Nazario Sauro n. 4, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 31 ottobre 2024. Il P.M. ha concluso “Visto, si rinuncia all'impugnazione”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 22 dicembre 2023. I coniugi hanno contratto matrimonio il 19 agosto 2015, in Pascani (Romania). Dall'unione è nata , il 9 agosto 2017. Persona_1
Il 17 aprile 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. pagina 1 di 5
La domanda di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. All'udienza del 31 ottobre 2024 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale il 11 aprile 2024 e sono quindi decorsi i termini di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;.
P.Q.M
. Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a Parte_1
Pascani (Romania) il 15 aprile 1987, e nata a Roman Parte_2
(Romania) il 26 agosto 1992 unitisi in matrimonio il 19 agosto 2015, in Pascani
(Romania);
B) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) affida ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, educazione e salute verranno quindi concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa ed in ogni caso considerando esclusivamente il suo interesse, mentre limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della figlia con sé;
2) colloca la minore presso la madre, cui assegna la casa coniugale in San Pietro in Casale (BO) alla Via della Costituzione n. 14. Per espresso accordo tra le
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. S GTI Presidente dr.ssa S M Giudice dr.ssa C G Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a Pascani (Romania) il 15 aprile 1987 (CF: Parte_1
), C.F._1
e nata a Roman (Romania) il 26 agosto 1992 (C.F. Parte_2
C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. S P e dall'Avv. E S ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Bologna, Via Nazario Sauro n. 4, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 31 ottobre 2024. Il P.M. ha concluso “Visto, si rinuncia all'impugnazione”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 22 dicembre 2023. I coniugi hanno contratto matrimonio il 19 agosto 2015, in Pascani (Romania). Dall'unione è nata , il 9 agosto 2017. Persona_1
Il 17 aprile 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. pagina 1 di 5
La domanda di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. All'udienza del 31 ottobre 2024 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale il 11 aprile 2024 e sono quindi decorsi i termini di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;.
P.Q.M
. Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a Parte_1
Pascani (Romania) il 15 aprile 1987, e nata a Roman Parte_2
(Romania) il 26 agosto 1992 unitisi in matrimonio il 19 agosto 2015, in Pascani
(Romania);
B) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) affida ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, educazione e salute verranno quindi concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa ed in ogni caso considerando esclusivamente il suo interesse, mentre limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della figlia con sé;
2) colloca la minore presso la madre, cui assegna la casa coniugale in San Pietro in Casale (BO) alla Via della Costituzione n. 14. Per espresso accordo tra le
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