Trib. Milano, sentenza 19/11/2024, n. 5105

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 19/11/2024, n. 5105
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 5105
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo

R.G. 6765/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO I Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 29 maggio 2024 da
elettivamente domiciliato in Milano, C.so Monforte 45, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Colli, che lo rappresenta e difende, unitamete all'Avv. Salvatore Di Rosolini, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Rovello, 12, presso lo studio dell'Avv. Franco Toffoletto, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv.
, all'Avv. Ezio Moro e all'Avv. Gregorio Malta, per Controparte_2 procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: differenze retributive
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare che il ricorrente sig. ha diritto a veder Parte_1 compresa l'indennità A.F.A.C. ex art. 109 CCNL (pari a € 20,00 mensili) negli elementi fissi della retribuzione normale mensile, con decorrenza dal 01/03/2016.
2) accertare e dichiarare che il ricorrente sig. ha diritto a Parte_1 percepire la retribuzione e le indennità dovute ai ricorrenti per lavoro straordinario, festivo, prestato in giorno di riposo e/o di permesso, in applicazione di quanto previsto dal CCNL Vigilanza Privata e dal Contratto Integrativo Provinciale applicati al rapporto di lavoro, secondo i criteri illustrati nel presente ricorso.
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3) accertare e dichiarare che il ricorrente sig. ha diritto, ai sensi Parte_1 dell'art. 116 CCNL, di vedere remunerate le ore qualificate come lavoro straordinario e festivo, prestate anche nel giorno di riposo e/o di permesso (anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del Contratto Integrativo Provinciale), sulla base delle ore effettivamente prestate e sul presupposto che a tali fini un giorno di retribuzione (1/26) corrisponde a n. 6,653846 ore di lavoro effettivo e non a 7,25 ore;

4) accertare e dichiarare che il ricorrente sig. ha diritto a Parte_1 percepire tutte le differenze retributive tra quanto spettante al lavoratore e la minor somma allo stesso retribuita, come meglio esposto in narrativa, per i titoli di seguito riportati: Per il totale di € 4.759,22.
5) per l'effetto, condannare la società a pagare al Controparte_1 ricorrente l'importo totale di € 4.759,22, ovvero la somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive, per i titoli e come meglio quantificato in narrativa, ovvero la somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Il tutto oltre accessori ex art. 429 III c. c.p.c. dalla maturazione del diritto.
6) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CPA con distrazione ai procedenti antistatari e sentenza provvisoriamente esecutiva.
PER IL CONVENUTO CP_1 CP_1
1) in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione della domanda avversaria di pagamento di tutti gli importi a titolo di asserite differenze di retribuzione ed accessori per tutti i motivi dedotti nella presente memoria e, per l'effetto, rigettare e/o ridurre le domande formulate dal ricorrente.
2) nel merito: respingere tutte le domande di cui al ricorso per i motivi esposti e, comunque, perché infondate in fatto ed in diritto.
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 29 maggio 2024, Pt_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di CP_1
[...]
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto da il 2 luglio 2002, con contratto CP_1 di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento al liv. 6 del CCNL Vigilanza Privata, con qualifica di “Guardia Particolare Giurata”. Dal 1° gennaio 2020 il ricorrente era passato alle dipendenze di , CP_1 odierna convenuta, in seguito alla fusione per incorporazione di avvenuta CP_1 il 16 ottobre 2019.
2
aveva mantenuto la medesima qualifica e aveva continuato a Parte_1 svolgere le medesime mansioni, presso la sede della azienda televisiva Mediaset, sita in Cologno Monzese (MI).
Il lavoratore osservava il sistema di turnazione 6 + 1 + 1, previsto dall'art. 77 del CCNL di categoria. Secondo il ricorso, aveva corrisposto in modalità Controparte_1 errata l'anticipazione futuro aumento contrattuale prevista dall'art. 109 CP_3 del CCNL con decorrenza da marzo 2016, in quanto detta indennità era stata inserita tra gli elementi variabili della retribuzione, anziché tra gli elementi fissi con incidenza su tutti gli istituti. Solo a far data da luglio 2021 detta voce era stata inserita tra gli elementi fissi della retribuzione. Inoltre, il lavoratore aveva sempre prestato regolarmente ore di lavoro eccedenti rispetto al limite giornaliero previsto dal CCNL. Tuttavia, da gennaio 2020, in seguito al passaggio del lavoratore alle dipendenze di
, era stato eseguito un errato criterio di calcolo e di corresponsione CP_1 della retribuzione per il lavoro straordinario, in quanto la retribuzione era stata quantificata a giorni e non a ore. Lo stesso era avenuto per quanto riguardava le ore di lavoro prestate nei giorni festivi, nel giorno di riposo settimanale e nel giorno di permesso settimanale. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso ed invocando la prescrizione parziale dei crediti vantati.
All'udienza del 18 novembre 2024, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto alla domanda di concernente la voce Parte_1 retributiva denominata “AFAC” ovvero “Cop. Ec. Art. 109 CCNL” (come risuta dai cedolini paga), va rilevato che essa è prevista dall'art. 109 del CCNL Vigilanza privata. Il Tribunale di Milano ha già approfonditamente esaminato la questione posta in questo giudizio, con numerosi precedenti. Fra questi vi è soprattutto la sentenza, analiticamente motivata, n. 2238 del 14 settembre 2018, est. Di LE (posta alla base, poi della successiva pronunzia n. 1269 del 22 maggio 2019, est. Lombardi;
v. anche sentt. n. 750 del 20 marzo 2018, est. Cassia, n. 1608 del 23 luglio 2019, est. Saioni;
n. 493 del 15 febbraio 2023, est.
), da cui non vi è ragione di discostarsi, tanto più ove si consideri la recente Per_1 pronunzia della locale Corte
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