Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5441

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5441
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 5441
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona del giudice unico, Federica Porcelli, a seguito del 6 novembre 2024, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2049/2022 vertente
tra
, elettivamente domiciliato in Catania via Gabriele D'Annunzio 125, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Chiara Drago, che lo rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
in persona del rappresentante legale pro tempore, e Controparte_1 Controparte_2
di entrambi elettivamente domiciliati in Catania, piazza, L. Ariosto n. Controparte_3
21, presso lo studio dell'avv. Luciano Cannata che li rappresenta e difende giusta procure congiunte al ricorso.
Resistente
e nei confronti
, in persona del Presidente e rappresentante Controparte_4 legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi, come da procura generale alle liti in atti n. 80974 del 21.07.2015
litisconsorte
necessario

Oggetto: accertamento esistenza rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il giorno 28 luglio 2022, , premesso di avere Parte_1
lavorato presso la società operante nel settore della vendita e noleggio Controparte_1 di videogiochi, dall'1.10.2016 al 17.08.2021, con qualifica di tecnico manutentore elettronico ed inquadramento nel livello 3 del CCNL, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, deducendo:
- di non essere mai stato regolarizzato e di avere sempre lavorato dal lunedì al sabato dalle
ore 8 alle ore 14;

- di avere lavorato occasionalmente anche alcune domeniche al mese e uno o due pomeriggi al mese;

- di avere svolto l'attività di manutenzione sugli apparecchi di gioco, giornalmente in
provincia di Catania e con cadenza quindicinale nelle province di Enna e Ragusa;

- di essersi occupato, nello specifico, della manutenzione e pulizia, sia ordinaria che straordinaria, di circa 70 apparecchi e sistemi di gioco contemplati al comma 6 dell'art.110 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n.773, dislocati nelle suindicate province;

- di avere svolto le attività di manutenzione attenendosi scrupolosamente agli ordini e alle direttive impartiti di volta in volta dal Signor che, sebbene non Controparte_3 figurasse nell'organico della società, di fatto era colui che amministrava la CP_1
[...]
- di essere sempre stato retribuito in contanti, ricevendo con cadenza settimanale la somma di euro 300,00;

- di non avere ricevuto il pagamento delle indennità dovute a titolo di lavoro straordinario;

- di non avere ricevuto la tredicesima e la quattordicesima mensilità;

- di non avere mai usufruito delle ferie e dei permessi spettanti, né di avere ricevuto alcuna indennità sostituiva;

- di non avere ricevuto il versamento della contribuzione;

- di non avere ricevuto il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso né del
trattamento di fine rapporto;

- di essere stato licenziato, verbalmente e senza preavviso, in data 17.08.2021;

- di avere chiesto, con raccomandata del 3.2.2022, le differenze retributive dovute per un ammontare complessivo di € 62.257,86, senza ricevere alcun riscontro;

Tanto premesso, ha dedotto la natura retributiva del credito vantato e ha concluso chiedendo:« - ACCERTARE E DICHIARARE che il signor intratteneva Parte_1 ab initio (dall'1 Ottobre 2016 e sino al 17 Agosto 2021) un rapporto lavorativo di natura
2 subordinata a tempo indeterminato con in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del lavoratore a

percepire tutti gli emolumenti nascenti e conseguenti al rapporto di lavoro subordinato occorso con ed alla regolarizzazione contributiva;
- ACCERTARE E Controparte_1

DICHIARARE il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità di mancato preavviso essendo, il licenziamento, avvenuto verbalmente e senza alcun preavviso o motivazione;
-

CONDANNARE la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore signora e dell'amministratore di fatto al Controparte_2 Controparte_3 pagamento in favore del signor la complessiva somma di €.62.257,86 Parte_1
oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo a titolo di differenze retributive relative a tutta la durata del rapporto di lavoro, ferie e permessi non goduti, indennità di
mancato preavviso, tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR, lavoro straordinario e domenicale o a quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
-

CONDANNARE la Società resistente al pagamento e/o regolarizzazione dei dovuti corrispondenti oneri contributivi;
- CONDANNARE, infine, la resistente al pagamento

delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatari».
All'udienza del 6.07.2022 è stata ordinata la rinnovazione della notificazione nei confronti della società resistente e la causa è stata rinviata all'udienza del 12.10.2022. All'udienza del 12.10.2022, è stata dichiarata la contumacia della società ed è stata Controparte_1 disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS.
Con memoria depositata l'8.11.2022 si è costituito l'INPS, eccependo l'inammissibilità del ricorso e la propria carenza di legittimazione passiva e dichiarando di essere disposto a ricevere le eventuali contribuzioni dovute in conseguenza dell'eventuale sussistenza del
rapporto di lavoro alle dipendenze al netto dei periodi eventualmente Controparte_1
già coperti da prescrizione ex art. 3, comma 8, legge n. 335/1995.
Si è costituita tardivamente, con memoria depositata il 5 dicembre 2022, la CP_1
la quale ha contestato in fatto e in diritto la ricostruzione attorea, negando l'esistenza
[...]
del rapporto di lavoro subordinato dedotto da parte ricorrente ed evidenziando che non vi era prova circa la posizione di indicato dal ricorrente quale Controparte_3 amministratore di fatto della società, essendo tutt'al più il intervenuto, in qualità CP_3
di commesso, svolgendo attività puramente manutentiva. La società ha aggiunto che il
era privo delle specifiche qualifiche professionali necessarie per svolgere l'attività Pt_1
di manutenzione sugli apparecchi di gioco e che egli svolgeva l'attività di agente
3
immobiliare sul territorio di Motta S. Anastasia. La resistente ha quindi concluso chiedendo il rigetto integrale del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 21.12.2021, è stata revocata la dichiarazione di contumacia della resistente,
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