Trib. Busto arsizio, sentenza 05/01/2025, n. 11
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1723/2023 promossa da:
GASTRONOMIA MG SRL (CF 10748280962), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. COLOMBO MARINELLA ATTRICE OPPONENTE contro
EA SP (CF 01035310414), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv.
MAZZONI MAURIZIO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, voler così giudicare NEL MERITO
Dichiarare nullo, o illegittimo, o inefficace, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto giacchè nessuna somma risulta dovuta da Gastronomia MG in ragione di quanto esposto negli atti di causa e confermato dalle risultanze istruttorie;
IN VIA ISTRUTTORIA si richiede di essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che in data 18/04/2019 Teamsystem procedeva alla voltura dei contratti in corso relativi al gestionale ed alla fatturazione elettronica a seguito di cessione aziendale tra Nuova Gastronomia e Gastronomia MG;
2. Vero che a tal fine il personale di Teamsystem si recava nei locali di Gastronomia MG siti in Cinisello
Balsamo via Oliviero Limonta;
3. Vero che in loco Teamsystem eseguiva operazioni informatiche necessarie per volturare i programmi sulle apparecchiature di proprietà Gastronomia MG;
4. Vero che gli applicativi (gestionale e programma di fatturazione elettronica) prima del 18/04/2019 erano regolarmente funzionanti;
5. Vero che a seguito degli interventi effettuati in data 18/04/2019 Gastronomia MG riscontrava problematiche nel corretto funzionamento degli applicativi oggetto dell'intervento da parte del personale di Teamsystem S.r.l.;
6. Vero che precisamente venivano riscontrati i seguenti errori sul computer principale GESTIONE ORDINI:
1° - stampa di controllo in ordine di codice cliente invece di stampa in ordine alfabetico
2° - stampa di controllo, non effettua il corretto salto pagina
7. Vero che precisamente venivano riscontrati i seguenti errori sul computer 2° postazione impiegata "E":
pagina 1 di 6
1° elenco DDT: non è possibile aprire un singolo DDT per messaggio di errore "componente da cui ha origine
l'errore: ESAMenu.frmMenu.CreaFormUser" lo stesso problema si riscontra per l'elenco delle fatture.
2° fatture elettroniche "generazione invio documenti messaggio di errore run-time error "32797"application- defined error object-defined error
8. Vero che precisamente venivano riscontrati i seguenti errori sul computer 2° postazione impiegata
"GESTIONE ORDINI:
1° - stampa di controllo in ordine di codice cliente invece di stampa in ordine alfabetico
2° - stampa elenco ordine non effettua il corretto salto pagina
3° - non esporta gli ordini nel programma "E" quindi non è possibile evadere gli impegni ed emettere i DDT di accompagnamento
9. Vero che precisamente venivano riscontrati i seguenti errori sul computer 3° postazione Grazia
"GESTIONE ORDINI: non esporta gli ordini nel programma "E" quindi non è possibile evadere gli impegni ed emettere i DDT di accompagnamento
10. Vero che precisamente i DDT e le fatture generate sugli applicativi in parola restituivano errori di numerazione;
11. Vero che precisamente i dati fiscali della vecchia azienda Nuova Gastronomia S.r.l. (cedente) venivano riportati nella documentazione contabile e fiscale della cessionaria Gastronomia MG S.r.l. (cessionaria);
12. Vero che Gastronomia MG denunciava immediatamente a Teamsystem gli errori riscontrati (come da comunicazione sub doc. 2 che si rammostra al teste);
13. Vero che Gastronomia richiedeva intervento al fine di rimediare alle problematiche insorte (come da comunicazione sub doc. 2 che si rammostra al teste);
14. Vero che detti errori tutt'ora permangono;
15. Vero che Gastronomia MG S.r.l. richiedeva incontro presso la sede con la massima urgenza (come da comunicazione sub doc. 2 che si rammostra al teste);
16. Vero che Teamsystem si rendeva disponibile ad incontro in sede (capitolo formulato in positivo atteso il divieto di formulazione negativa);
Si indica a teste il Signor MI VI dipendente di Gastronomia MG srl, presso la sede sociale in via Oliviero Limonta, Cinisello Balsamo
Con vittoria di spese e compensi di causa e di consulenza tecnica.
Per parte convenuta
“Voglia l'On. Le Tribunale adìto, contrariis reiectis, così provvedere e statuire: In via preliminare,
- Accertare e dichiarare che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione nonché accertare e dichiarare che il creditore opposto ha fornito prova dei fatti costitutivi del credito risultando la probabile infondatezza delle eccezioni dell'opponente e, per l'effetto, munire totalmente o parzialmente per Euro 2.208,93, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 296/2023 – R.G. 576/2023 emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio in data 13/02/2023, di efficacia esecutiva;
Nel merito:
- Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'opponente perché infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 296/2023 – R.G. 576/2023 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 13/02/2023;
- Rigettare tutte le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito, in subordine:
- Accertare e dichiarare che la società Gastronomia MG s.r.l. è debitrice nei confronti di TeamSystem S.p.A. della somma di Euro 10.040,61 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 per il mancato pagamento di fatture per licenze software e servizi informatici nonché accertare e dichiarare che la società Gastronomia
MG s.r.l. ha comunque usufruito / beneficiato delle licenze, dei servizi e delle prestazioni fornite da
pagina 2 di 6 TeamSystem S.p.A. e, per l'effetto, condannare la società Gastronomia MG s.r.l. al pagamento, in favore di TeamSystem S.p.A., della somma di Euro 10.040,61 ovvero quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 oppure legali dalla scadenza di ogni fattura al saldo;
In ogni caso: Con vittoria di spese, spese generali e compensi professionali, oltre CPA e IVA come per legge”.
Motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 296/2023, emesso su ricorso della società Teamsystem S.p.a., questo Tribunale ingiungeva a Gastronomia MG S.r.l. il pagamento della somma di € 10.040,61 a titolo di corrispettivo per servizi informatici, oltre interessi e spese.
Avverso detto decreto proponeva tempestiva opposizione la società ingiunta la quale eccepiva l'inadempimento della ricorrente alle proprie
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1723/2023 promossa da:
GASTRONOMIA MG SRL (CF 10748280962), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. COLOMBO MARINELLA ATTRICE OPPONENTE contro
EA SP (CF 01035310414), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv.
MAZZONI MAURIZIO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, voler così giudicare NEL MERITO
Dichiarare nullo, o illegittimo, o inefficace, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto giacchè nessuna somma risulta dovuta da Gastronomia MG in ragione di quanto esposto negli atti di causa e confermato dalle risultanze istruttorie;
IN VIA ISTRUTTORIA si richiede di essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che in data 18/04/2019 Teamsystem procedeva alla voltura dei contratti in corso relativi al gestionale ed alla fatturazione elettronica a seguito di cessione aziendale tra Nuova Gastronomia e Gastronomia MG;
2. Vero che a tal fine il personale di Teamsystem si recava nei locali di Gastronomia MG siti in Cinisello
Balsamo via Oliviero Limonta;
3. Vero che in loco Teamsystem eseguiva operazioni informatiche necessarie per volturare i programmi sulle apparecchiature di proprietà Gastronomia MG;
4. Vero che gli applicativi (gestionale e programma di fatturazione elettronica) prima del 18/04/2019 erano regolarmente funzionanti;
5. Vero che a seguito degli interventi effettuati in data 18/04/2019 Gastronomia MG riscontrava problematiche nel corretto funzionamento degli applicativi oggetto dell'intervento da parte del personale di Teamsystem S.r.l.;
6. Vero che precisamente venivano riscontrati i seguenti errori sul computer principale GESTIONE ORDINI:
1° - stampa di controllo in ordine di codice cliente invece di stampa in ordine alfabetico
2° - stampa di controllo, non effettua il corretto salto pagina
7. Vero che precisamente venivano riscontrati i seguenti errori sul computer 2° postazione impiegata "E":
pagina 1 di 6
1° elenco DDT: non è possibile aprire un singolo DDT per messaggio di errore "componente da cui ha origine
l'errore: ESAMenu.frmMenu.CreaFormUser" lo stesso problema si riscontra per l'elenco delle fatture.
2° fatture elettroniche "generazione invio documenti messaggio di errore run-time error "32797"application- defined error object-defined error
8. Vero che precisamente venivano riscontrati i seguenti errori sul computer 2° postazione impiegata
"GESTIONE ORDINI:
1° - stampa di controllo in ordine di codice cliente invece di stampa in ordine alfabetico
2° - stampa elenco ordine non effettua il corretto salto pagina
3° - non esporta gli ordini nel programma "E" quindi non è possibile evadere gli impegni ed emettere i DDT di accompagnamento
9. Vero che precisamente venivano riscontrati i seguenti errori sul computer 3° postazione Grazia
"GESTIONE ORDINI: non esporta gli ordini nel programma "E" quindi non è possibile evadere gli impegni ed emettere i DDT di accompagnamento
10. Vero che precisamente i DDT e le fatture generate sugli applicativi in parola restituivano errori di numerazione;
11. Vero che precisamente i dati fiscali della vecchia azienda Nuova Gastronomia S.r.l. (cedente) venivano riportati nella documentazione contabile e fiscale della cessionaria Gastronomia MG S.r.l. (cessionaria);
12. Vero che Gastronomia MG denunciava immediatamente a Teamsystem gli errori riscontrati (come da comunicazione sub doc. 2 che si rammostra al teste);
13. Vero che Gastronomia richiedeva intervento al fine di rimediare alle problematiche insorte (come da comunicazione sub doc. 2 che si rammostra al teste);
14. Vero che detti errori tutt'ora permangono;
15. Vero che Gastronomia MG S.r.l. richiedeva incontro presso la sede con la massima urgenza (come da comunicazione sub doc. 2 che si rammostra al teste);
16. Vero che Teamsystem si rendeva disponibile ad incontro in sede (capitolo formulato in positivo atteso il divieto di formulazione negativa);
Si indica a teste il Signor MI VI dipendente di Gastronomia MG srl, presso la sede sociale in via Oliviero Limonta, Cinisello Balsamo
Con vittoria di spese e compensi di causa e di consulenza tecnica.
Per parte convenuta
“Voglia l'On. Le Tribunale adìto, contrariis reiectis, così provvedere e statuire: In via preliminare,
- Accertare e dichiarare che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione nonché accertare e dichiarare che il creditore opposto ha fornito prova dei fatti costitutivi del credito risultando la probabile infondatezza delle eccezioni dell'opponente e, per l'effetto, munire totalmente o parzialmente per Euro 2.208,93, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 296/2023 – R.G. 576/2023 emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio in data 13/02/2023, di efficacia esecutiva;
Nel merito:
- Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'opponente perché infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 296/2023 – R.G. 576/2023 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 13/02/2023;
- Rigettare tutte le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito, in subordine:
- Accertare e dichiarare che la società Gastronomia MG s.r.l. è debitrice nei confronti di TeamSystem S.p.A. della somma di Euro 10.040,61 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 per il mancato pagamento di fatture per licenze software e servizi informatici nonché accertare e dichiarare che la società Gastronomia
MG s.r.l. ha comunque usufruito / beneficiato delle licenze, dei servizi e delle prestazioni fornite da
pagina 2 di 6 TeamSystem S.p.A. e, per l'effetto, condannare la società Gastronomia MG s.r.l. al pagamento, in favore di TeamSystem S.p.A., della somma di Euro 10.040,61 ovvero quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 oppure legali dalla scadenza di ogni fattura al saldo;
In ogni caso: Con vittoria di spese, spese generali e compensi professionali, oltre CPA e IVA come per legge”.
Motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 296/2023, emesso su ricorso della società Teamsystem S.p.a., questo Tribunale ingiungeva a Gastronomia MG S.r.l. il pagamento della somma di € 10.040,61 a titolo di corrispettivo per servizi informatici, oltre interessi e spese.
Avverso detto decreto proponeva tempestiva opposizione la società ingiunta la quale eccepiva l'inadempimento della ricorrente alle proprie
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