Trib. Pavia, sentenza 07/11/2024, n. 401
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3205/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3205/2024 R.G. promossa da
Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. DONATO BARBARA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in VIGEVANO (PV), Via Merula n. 26;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Mortara, in data 06.06.2009, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mortara, alla Parte II, Serie A, n. 6, dell'anno 2009;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni: Per
“1) il figlio minore è affidato in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre e ciò anche ai fini della residenza anagrafica;
2) la casa coniugale, sita in Cilavegna, Via Carlo Pisacane 21, di proprietà della madre del sig.
resta assegnata a quest'ultimo. Si dà atto che la sig.ra , in accordo Parte_2 Parte_1 con il marito, ha lasciato l'immobile e si è trasferita temporaneamente dai propri genitori in
Cilavegna, Vicolo Adolfo Amodeo Salè 10, prelevando solo i propri effetti personali. La stessa è in attesa della consegna di altro immobile da adibire ad abitazione propria e del figlio, ove si trasferirà entro fine ottobre 2024, prelevando dalla casa coniugale altri beni e/o complementi secondo accordi con il marito;
3) stante la prossimità tra le rispettive abitazioni sia nella situazione attuale sia per il futuro, nonché per agevolare il figlio minore nella elaborazione della separazione dei genitori, questi Per ultimi concordano che trascorrerà nel corso della settimana dal lunedì al giovedì un giorno alternato con ciascun genitore e quindi a settimane alterne il week end, secondo il seguente piano mensile:
- prima settimana: lunedì con la mamma, martedì con il papà, mercoledì con la mamma, da giovedì sino a lunedì mattina con il papà;
- seconda settimana: lunedì pomeriggio con la mamma, martedì con il papà, mercoledì con la mamma, giovedì con il papà, da venerdì a martedì con la mamma;
- terza settimana: lunedì con la mamma, martedì con il papà, mercoledì con la mamma, da giovedì sino a lunedì mattina con il papà
- quarta settimana: lunedì pomeriggio con la mamma, martedì con il papà, mercoledì con la mamma, giovedì con il papà, da venerdì a martedì con la mamma
In caso di trasferta lavorativa del padre o, comunque, in caso di esigenze dei genitori o del figlio
i giorni di reciproca frequentazione potranno essere concordemente modificati;
Per 4) durante il periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore una settimana consecutiva;
per le vacanze del corrente anno 2024 il minore trascorrerà con la madre i giorni dal 10 al 17 agosto
e con il padre i giorni dal 18 al 25 agosto. Ulteriori periodi di vacanza saranno concordati sulla base degli impegni