Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 4927

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 4927
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 4927
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

R.G. 4192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 4192/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to RECCIA ACHILLE e dall'avv. DI Parte 1
TELLA CIPRIANO
Ricorrente
CONTRO
Controparte 1 in persona del lrpt.
Resistente non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.3.2024 parte ricorrente esponeva di essere docente con contratto a tempo determinato, sino al 30.6.2024, presso l'Istituto Rodari di Villaricca di Arzano e di aver prestato pre- ruolo anche per l'anno 2022/2023, sempre con contratto in scadenza 30.6.
Esponeva che ai sensi dell'art.1 comma 121 della Legge n.107/2015 e i conseguenziali atti amministrativi attuativi era stata tuttavia esclusa quale docente precaria per gli anni pre ruolo, insieme
a moltissimi altri aspiranti, dalla possibilità di ricevere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente i ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di seguito denominata "Carta" del valore nominale di €500.00;
che secondo l'interpretazione data dalla p.a. tale beneficio non era estensibile agli insegnanti non di ruolo, ma che tale esclusione violava la normativa europea antidiscriminatoria.
Argomentando ampiamente sul punto la ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto per gli anni sopra indicati con condanna della p.a. al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e


disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici
Regolarmente citato il CP 1 non si costituiva in giudizio
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 1. 107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente DPCM
23.9.2015
Sussiste, in via preliminare, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del credito in esame.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore.
Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. microorganizzazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti", mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato.
La P.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs.
165/2001
e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass. Ord. 28873 dell'1.12.2017).
Per quanto riguarda il merito, il CP 2 riconosce, con cadenza annuale, un buono elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il 31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 DPCM cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 DPCM cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 DPCM cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 DPCM cit.). A tal proposito, inoltre, occorre evidenziare come il credito in esame non ha natura temporalmente illimitata in quanto sulla relativa app possono essere accreditati i crediti elettronici per un massimo di due anni (art. 6 co. 6 e art- 12 co. 2 DPCM cit.).
Occorre, infatti, evidenziare come il credito elettronico di un anno deve essere necessariamente
utilizzato entro il termine dell'anno scolastico successivo.
In altre parole, il credito elettronico in esame è caratterizzato da una duplice limitazione intrinseca:

1. una limitazione funzionale in quanto le somme in esame possono essere utilizzate solo per
l'acquisto dei beni e servizi specificamente indicati dal DPCM cit. La ratio di tale vincolo di destinazione è rappresentata dalla funzionalizzazione di tali bonus solo ed esclusivamente per la formazione del docente medesimo.

2. una limitazione temporale, di tipo biennale. La ratio di tale vincolo è duplice in quanto esso è volto, da un lato, ad impedire l'accumulo di un ingente importo sulla carta, nell'ipotesi di reiterato non utilizzo dei crediti, e, dall'altro lato, a favorire la periodicità della formazione e dell'aggiornamento professionale del docente.
La durata biennale del beneficio, infatti, induce il docente ad acquistare quei beni e servizi utili alla sua crescita professionale, a cadenza annuale o comunque non oltre a quella biennale, garantendo, in tale modo, una formazione periodica, sempre aggiornata e costante nel tempo.
In tale contesto normativo si inserisce la recente sentenza della Corte di Giustizia (sent. 18.5.2022,
causa C450/2021), secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della
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