Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/02/2024, n. 167

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/02/2024, n. 167
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 167
Data del deposito : 7 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa A B, all'udienza del 7 febbraio 2024 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, nella causa iscritta al n. R.G. 3968/2021 la seguente
S E N T E N Z A

tra
rappresentato e difeso dall'avv. M P, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Frà Gesualdo Melacinò n. 24, giusta procura in atti;

-ricorrente- contro in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. F S, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Domenico Muratori n.8, giusta procura in atti;

-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 4 novembre 2021, parte ricorrente in epigrafe agiva al fine di ottenere la corresponsione da parte della datrice di lavoro di quanto a lui dovuto a titolo di differenze retributive variamente qualificate e relative ai diversi rapporti di lavoro intercorsi nel periodo dal 06.11.2015 al 25.10.2018. Nello specifico, esponeva quanto segue:
1


- di aver iniziato a svolgere la sua attività lavorativa alle dipendenze della
a decorrere dall'anno 2003, in forza di ripetuti contratti Controparte_1 di imbarco con la qualifica di operaio comune e livello d'inquadramento 4C;

- che il settore in cui opera la società è quello Controparte_1 marittimo e i lavoratori alle dipendenze di detta società venivano assunti tramite la sottoscrizione di un modello di Convenzione di Arruolamento alla presenza anche dell'Ufficiale di Porto;

- che dai summenzionati modelli di convenzione risultava essere stato assunto a tempo indeterminato con la qualifica di grado a bordo di marinaio e retribuito secondo i parametri retributivi previsti dal CCNL Marittimi “Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 T.S.L”;

- che, sebbene assunto a tempo indeterminato, la sua prestazione era assoggettata a continue interruzioni in quanto vincolata alla durata prevista per lo specifico viaggio svolto dalla nave cui era adibito ed alle relative operazioni di imbarco e sbarco;

- di aver svolto la propria attività lavorativa con turni distribuiti su 6 (sei) giorni lavorativi, spesso di durata superiore alle 8 ore giornaliere, anche nelle ore notturne e nella giornata di sabato, e di non aver goduto del beneficio dei riposi compensativi né percepito alcuna indennità economica di cui all'art. 18 del CCNL di categoria e delle maggiorazioni dovute per il lavoro straordinario e notturno;

- che dalle buste paga allegate emergeva che tra gli elementi fissi della retribuzione non era mai stata inserita l'anzianità maturata dal dipendente in forza con la stessa azienda fin dal 2003, pari quindi a 5 (cinque) scatti. Ciò
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