Trib. Roma, sentenza 27/09/2024, n. 9489
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Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa R Q in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 26/09/2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art.
127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.25141 /2023
Tra
e ( avv.STORELLI JESSICA ,PIEPOLI GIACOMO;) Parte_1 Parte_2
E
Con
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.CAVALLO ALESSIA)
FATTO E DIRITTO
Lericorrenti in epigrafe, premesso di essere state titolari di contratti a tempo determinato con il
negli a.s. specificati in ricorso, hanno convenuto Controparte_2 CP_1 in giudizio l'ente datore di lavoro chiedendo di dichiarare il loro diritto ad ottenere il contributo per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di euro 500,00 annui come previsto dalla Legge 107/2015, e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere il beneficio economico per ciascun anno scolastico.
Il si è costituito eccependo l'incompetenza territoriale e nel merito l'infondatezza CP_2 della domanda .
L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata.
Com'è noto, l'art. 413 c.p.c. - che regola la competenza territoriale inderogabile nel processo del lavoro - stabilisce, al quinto comma (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), che “competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, è il giudice nella cui circoscrizione ha sede
l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”. Con l'art. 40 D. Lgs. citato, il legislatore ha, invero, introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.
Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, ai fini dell'individuazione del Tribunale territorialmente competente, occorre avere riguardo, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., all'ufficio cui è addetto il lavoratore al momento del deposito del ricorso.
Nela caso in esame , come risulta dalle deduzioni in ricorso e dai contratti in atti la ricorrente
presta servizio, presso l di Taranto mentre la ricorrente Parte_1 Org_1 Pt_2 presta servizio presso l di Taranto. Org_2
Va pertanto dichiarata di competenza territoriale del tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro essendo competente in tribunale di Taranto dinanzi al quale la causa andrà riassunta.
La natura meramente processuale della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite
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