Trib. Castrovillari, sentenza 10/01/2025, n. 40

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 10/01/2025, n. 40
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 40
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2590/2017 del R. Gen. Aff. Cont. pendente
TRA
CA RE (c.f.: [...]) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Santelli Maria Gisella
ATTORE
E
UFFICIO CENTRALE ITALIANO DI ASSISTENZA ASSICURATIVA
AUTOMOBILISTI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE UCI S.C.A.R.L. (p.iva:
01535380156), in persona del Procuratore Speciale Boselli La Rocca Mattero, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Spagnolo Santo
PRICEPUTU ADRIANA (c.f.: [...]), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Palopoli Patrizia
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OC AR ha convenuto in giudizio l'U.C.I. S.c.a.r.l. e PR (rectius
PU) NA rappresentando:
- che in data 01/12/2011, alle ore 8.40 circa, mentre si trovava a bordo dell'autovettura Hyundai Strex tg. BP0261B (assicurata in Bulgaria con la polizza n.
B4/28/04789979), di proprietà e condotta da PU NA, si era verificato un
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sinistro stradale che aveva coinvolto la predetta autovettura e una Mercedes CDI
200, tg. EB018HH, di proprietà e condotta da Xu Xiangqian, assicurata con Axa
Assicurazioni;

- che PU NA, uscendo da una strada interpoderale e non vedendo sopraggiungere alcun autoveicolo, si era immessa sulla S.S.106;

- che una volta effettuata la svolta, l'autovettura Mercedes CDI 200, che percorreva la S.S.106 in direzione di marcia Sibari-Corigliano, era sopraggiunta a velocità sostenuta ed era andata a impattare il veicolo sul quale egli si trovava, che a causa dell'urto era finito contro il guard rail;

- che egli era stato trasportato dal 118 presso l'Ospedale di Rossano e che successivamente sul posto dell'occorso sinistro erano intervenuti i Carabinieri del
Comando di Corigliano Calabro che avevano provveduto a redigere verbale di rilevamento tecnico descrittivo del sinistro stradale;

- di aver subito, per effetto del sinistro una “frattura scomposta incompleta della branca ischiopubica dx con associata diastasi pubica, frattura incompleta della branca ischiopubica sx” e di essere, pertanto stato traferito presso la Divisione di
Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Corigliano Calabro dove il 03/12/2011 era stato sottoposto ad intervento chirurgico di laparatomia esplorativa, rimanendo ricoverato fino al 14/12/2011;

- di essere stato dichiarato guarito in data 07/5/2012 con postumi invalidanti da valutare in sede medico legale e successivamente stimati, dal c.t.p. dott. Putortì, in un danno biologico pari al 21%, invalidità temporanea totale di 40 giorni;
invalidità temporanea parziale di 30 giorni al 75%, di 40 giorni al 50% e di 40 giorni al 25%, oltre danni morali per un danno complessivo di € 129.408,00, oltre danno estetico per la evidente cicatrice xifo-pubica sull'addome causata dall'intervento subito;

- di aver richiesto con raccomandata del 08/4/2013, ricevuta dall'U.C.I. l'11/4/2013, il ristoro dei danni subiti, reiterato con successiva missiva, cui non aveva fatto seguito alcuna offerta di pagamento;

- di aver invitato in data 01/3/2016 l'U.C.I. a stipulare convenzione di negoziazione assistita, cui era stata invitata anche PU NA, senza esito alcuno;

- di aver diritto a ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Tanto premesso l'attore ha chiesto al Tribunale “accertato e dichiarato che il sig.
OC AR si trovava sul veicolo Hyundai Strex, TG BP0261BK, di proprietà
e condotto dalla sig.ra PU” di: “ a) dichiarare il diritto del sig. OC
2 di 8 AR, ad ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni fisici subiti a seguito del sinistro occorso;
b) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti da OC AR nella complessiva somma di € 129.408,00 di cui € 88.176,00 per danno biologico permanente al 21%, nonché

€ 8.880,00 per danno biologico temporaneo, così divisi: € 3.840,00 per 40 giorni di
I.T.T.;
€ 2.160,00 per I.T.P. (30 giorni) al 75%;
€ 1.920,00 per I.T.P. al 50% (40 giorni);
€ 960,00 per ITP al 25% (40 giorni), nonché € 32.352 per danni morali (pari ud un terzi del danno biologico) a cui vanno aggiunti gli interessi maturati ad oggi,

o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;” con vittoria di spese, competenze e onorari, con distrazione.
Con comparsa depositata telematicamente in data 06/3/2018, si è costituita in giudizio l'U.C.I. S.c.a.r.l. che dopo aver contestato tutto quanto ex adverso dedotto, ha eccepito in via
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