Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 203

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 203
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 203
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 9 gennaio 2025 all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 23548 /2023
promossa da:
IE MO RL ,
con l'avv.MURATORI FRANCO
RICORRENTE
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
Con l'avv .Stefano Genovese
resistente
INPS
Con l'avv Cristiana Giordano
INAIL
Con l'avv. Salvatore Pellegrino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.7.2023 la ZZ ER RL esponeva di aver ricevuto, in data 23.6.2023 la notifica di un atto di intimazione di pagamento
N 09720239046970483000 sulla base della cartella di pagamento n. 097
20140109338276000 relativa a presunti omessi versamenti rate premi anno 2013 e 5 avvisi di addebito relativi al modello DM anni 2013, 2015,2016 MDIVS.
negato di aver mai ricevuto alcuna notifica sia della cartella che dei suddetti avvisi di pagamento, in questa sede proponeva opposizione avverso l' intimazione di pagamento (chiedendo che fosse dichiarata nulla, per mancata notifica degli atti presupposti, per intervenuta prescrizione dei crediti di cui è causa nonché per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi .
L'Agenzia delle Entrate e riscossione si è costituita deducendo il suo difetto di legittimazione con riferimento all'eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché l'infondatezza del ricorso chiedendo il rigetto. In particolare ha rappresentato l'inammissibilità del ricorso con riguardo alla cartella di pagamento e agli avvisi di addebito n. 397 2014 0029514549000 e n. 397 2016 0013641637000 in quanto già oggetto di un giudizio intestato dinnanzi al tribunale di Roma definito con sentenza n. 8698/2010 confermata dalla Corte di Appello con sentenza n 1140/2012, passata in giudicato.
L' NA e l'IN
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