Trib. Cagliari, sentenza 19/06/2024, n. 1584

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 19/06/2024, n. 1584
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 1584
Data del deposito : 19 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 24/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 19/06/2024
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (l'avv. Cinzia Corda in sostituzione del difensore dell'attore
e l'avv. Simone Collu in sostituzione del difensore della convenuta) che richiamano le conclusioni
come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai
sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna
udienza.
Il Giudice

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N. R.G. 24/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24/2018 avente il seguente OGGETTO:
opposizione a ingiunzione di pagamento, promossa da:
NI TO (P.I. 91013590905), con il patrocinio dell'avv. Fabio Faggiani,
elettivamente domiciliato in via Acquedotto Romano, 5/C – Olbia, presso lo studio del difensore, giusta
procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
contro
NO SP (P.I. 02934390929), con il patrocinio dell'avv. Paola Palitta, elettivamente
domiciliata in via Roma, n. 76 - Olbia, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla
comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
pagina 2 di 22 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione notificato il giorno 27.12.2017 il NI
OS ha convenuto AN s.p.a. dinanzi a questo Tribunale, esponendo che:
- in data 27.11.2017 AN s.p.a. aveva notificato all'odierno opponente (titolare dell'utenza
idrica n. 36684898 con contratto n. 2005-1262742) atto di ingiunzione di pagamento n. 8706/2017, ai
sensi degli artt. 2 e 3 del R.D. 14.04.1910 n. 639, dell'importo di euro 34.007,68 per consumi idrici
indicati nelle seguenti fatture:
a) n. 2016000570193545 del 31.05.2016 per il periodo dal 01.01.2005 al 11.03.2014 di euro
26.507,68;

b) n. 2016000570285163 per consumi idrici dal 12.03.2014 al 22.06.2016 di euro 8.022,85;

- l'ingiunzione opposta era stata notificata da AN senza l'ausilio dell'UNEP competente, in
violazione dell'art. 2 del R.D. 14.04.1910 n. 639 (secondo cui l'ingiunzione avrebbe dovuto essere
notificata, nella forma delle citazioni, da un Ufficiale Giudiziario addetto alla Pretura o da un messo
addetto all'Ufficio del Giudice di Pace);

- l'opposta non era stata autorizzata alla notifica in proprio, né alla medesima avrebbe potuto
applicarsi la possibilità di notifica in proprio riconosciuta agli enti pubblici (peraltro circoscritta
solamente a specifici e determinati atti);

- la Suprema Corte di Cassazione aveva insegnato che doveva essere ritenuta inesistente la
notifica eseguita da un soggetto carente della legittimazione e competenza ad acta necessaria (Cass.
Civ. Sez. I 17.03.2004, n. 5392
;
cfr. altresì C. Appello Palermo, sent. 18.05.2007);

- secondo la giurisdizione tributaria doveva essere ritenuta inesistente la notifica della cartella
inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti dell'agente della riscossione senza l'ausilio dei
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soggetti puntualmente individuati dalla legge (Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n.
436/02/10;
Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 61/22/10);

- ulteriormente, la giurisdizione tributaria aveva osservato che laddove la legge (ovvero l'art. 26
del D.P.R. n. 602/73) nella disciplina della fattispecie astratta aveva evocato la notificazione di un atto,
anche a mezzo posta, aveva inteso riferirsi ad una trasmissione dell'atto tramite l'intermediazione di un
soggetto specificamente abilitato a tal fine;

- infatti, quando la legge aveva consentito la trasmissione per posta di un atto senza il tramite di
un soggetto abilitato, aveva specificamente indicato nella fattispecie astratta l'invio per posta dell'atto
direttamente da parte del suo autore al suo destinatario, come nell'art. 16, c. 3 del D.lgs. n. 546/92 e
nell'art. 14, parte prima, della l. n. 890/1982 (Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez. V,
sent. n. 141 del 17/12/2009);

- per le causali in premessa la notifica dell'ingiunzione opposta doveva essere ritenuta inesistente,
atteso che AN non era mai stata autorizzata ad eseguire notifiche in proprio a mezzo del servizio
postale (ed infatti nella relata di notifica dell'ingiunzione non era risultato alcun riferimento normativo
di tale autorizzazione e neppure il numero della raccomandata);

- l'ingiunzione di cui agli artt. 1 e 2 del R.D. n. 639/1910 doveva essere ritenuta misura
eccezionale rispetto al procedimento ingiuntivo ordinario in quanto dotata di effetti propri sia del
decreto ingiuntivo sia del precetto allo scopo di garantire una celere riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici;

- essendo l'ingiunzione fiscale, per le proprie caratteristiche speciali, uno strumento impositivo
eccezionale previsto dall'ordinamento a favore delle persone giuridiche pubbliche non avrebbe potuto
essere consentito a soggetti diversi di ricorrervi;

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- per le causali in premessa la giurisprudenza aveva ritenuto che la delega normativa per l'utilizzo
della fattispecie dell'ingiunzione fosse stata concessa dal legislatore esclusivamente agli enti pubblici
intesi come enti amministrativi pubblici dotati di soggettività pubblicistica ovvero pubbliche
amministrazioni in senso stretto (Tribunale di Milano, sent. n. 1599 del 2016);

- tanto premesso, l'opponente aveva eccepito l'illegittimità costituzionale, con riferimento all'art.
77 Cost., del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2015 per eccesso di delega
in quanto il menzionato decreto, come norma speciale, aveva illegittimamente derogato ad altra norma
(gli artt. 1 e 2 del R.D. n. 639/1910), a sua volta speciale rispetto alla disciplina generale (in materia di
procedimento ingiuntivo giurisdizionale);

- inoltre, essendo l'ingiunzione fiscale strumento eccezionale rispetto all'ingiunzione ordinaria il
decreto (estendendo l'ingiunzione a favore di soggetti diversi da quelli legittimati ex artt. 1 e 2 del R.D.
n. 639/1910) aveva violato il divieto di analogia previsto dall'art. 13 delle disp. prel. c.c., in forza del
quale era vietata l'analogia per le norme “… che fanno eccezione a regole generali”;

- l'importo oggetto dell'ingiunzione non era dovuto (quantomeno per l'intero) in quanto per
l'anno di fatturazione 2005 la tariffa era stata applicata illegittimamente in via retroattiva dalla
Deliberazione ATO Sardegna n. 17 del 30.11.2005 (che all'art. 2 aveva stabilito di applicare la
deliberazione tariffaria di cui al precedente art. 1 dal 01.01.2005 alla prima tariffazione utile);

- la Deliberazione sopra menzionata era stata annullata dal TAR Sardegna con sentenza n. 651
del 12.04.2007 (nella parte in cui aveva previsto la retroattività delle tariffe in essa contenute, ossia
proprio l'art. 2), pronuncia confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4301 del 09.09.2008, con
conseguente annullamento dell'ingiunzione opposta;

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- dall'importo oggetto dell'ingiunzione doveva essere decurtata la somma di euro 13.277,13
relativa al periodo dal 01.01.2005 al 31.05.2011 in quanto il relativo credito si era prescritto per
decorso del termine quinquennale a ritroso dall'emissione della fattura in data 31.05.2016 (ex art. 2948
c.c.
, secondo cui “…si prescrivono in cinque anni (...) in generale tutto ciò che deve pagarsi
periodicamente ad anno o in termini più brevi”);

- ai sensi dell'art. B.16 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato in combinato disposto con
l'art.

6.2 della Carta del Servizio, l'opposta avrebbe dovuto rilevare i consumi almeno due volte l'anno
e procedere alla fatturazione con cadenza non inferiore al bimestre;

- l'opposta aveva emesso la fattura n. 2016000570193545 per il periodo dal 01.01.2005 al
11.03.2014 con gravissimo danno per il ricorrente che in tal modo non aveva potuto verificare
tempestivamente i consumi (anche per eventuali anomalie e/o perdite occulte);

- l'illegittima modalità di fatturazione tenuta dall'opposta aveva determinato un'errata
imputazione dei consumi alle differenti fasce tariffarie, secondo un metodo per la redazione delle
bollette risultato di un consumo annuo “presuntivo”;

- anche la fattura n. 2016000570285163 del 31.08.2016, relativa ai consumi dal 12.03.2014 al
22.06.2016 rilevati con due letture in un periodo di due anni, doveva essere stata redatta secondo un
metodo per consumi presuntivi;

- in violazione dell'art.

6.4 della Carta del Servizio Idrico Integrato e dell'art. B.21 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato l'opposta aveva notificato l'ingiunzione anziché comunicare
solleciti di pagamento di quanto eventualmente dovuto (e nonostante l'opponente, con riferimento alla
fattura n. 2016000570285163, già diversi mesi prima della notifica dell'ingiunzione, avesse versato la
somma di euro 3.022,50, così come da ricevute dei bonifici);

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- nel territorio del Comune di Olbia l'opposta non aveva adempiuto all'obbligazione contrattuale
di fornire a tutti gli utenti acqua potabile adeguata agli usi umani, per la fruizione come bevanda di per
sé o assieme ad altre sostanze alimentari o per la preparazione di cibi (art. B.11 del Regolamento del
Servizio Idrico), in quanto nei periodi indicati nelle relative ordinanze sindacali l'acqua delle condotte
idriche era risultata non potabile;

- pertanto, l'opposta non era stata adempiente al contratto di fornitura idrica (pur agendo
coattivamente contro la clientela) ed aveva violato l'art. 13 del provvedimento Commissione
Interministeriale Prezzi (CIP) del 11.08.1975 n.26;

- la norma menzionata aveva previsto che “...per le utenze di acqua non potabile i nuovi prezzi di
vendita al consumo non dovranno superare il livello del 50% delle
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