Trib. Messina, sentenza 04/02/2025, n. 292

TRIB Messina
Sentenza
4 febbraio 2025
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TRIB Messina
Sentenza
4 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 04/02/2025, n. 292
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 292
Data del deposito : 4 febbraio 2025

Testo completo

T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 3.2.2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2887/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabio Sfravara;

CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona dell'Assessore pro-tempore, resistente,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dal dott. Giovanni Dell'Acqua;

, (c.f. Parte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente contumace;
P.IVA_1
e nei confronti di
, c.f. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela
Foti e Maria Cammaroto;

OGGETTO: differenze retributive e contributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 27 maggio 2023, , premesso di essere inserito Parte_1 nelle graduatorie ex L.R. Sic. n. 16/96 e di aver prestato attività lavorativa in favore dell'Assessorato convenuto da quasi trent'anni come operaio a tempo determinato (OTD) con la qualifica di vedetta qualificata, riferiva che nel corso degli anni aveva sempre prestato la medesima attività lavorativa degli operai a tempo indeterminato (OTI) che presso lo stesso datore di lavoro erano inquadrati nella sua stessa qualifica.
1
Richiamava il CIRL 2001 che l'art. 11 per gli OTI prevedeva, quale parte della retribuzione, una
indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a lire 7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Contr Denunciava la disparità di trattamento tra OTI e e assumeva che essa era in aperta violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE del 28.6.1999 che, pur di immediata applicazione anche dinanzi al giudice nazionale, era stato ripreso dal legislatore nazionale all'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2015.
Riferiva che dal giugno 2018 aveva lavorato per 26 mesi ed assumeva di avere diritto a vedersi riconoscere come dovuto il complessivo importo di € 1.664,00 (64x26).
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che egli avesse diritto all'indennità professionale pari a € 4,00 mensili per ogni anno di servizio maturato fino a un massimo di 16;
ritenere e dichiarare che, avendo egli già nel 2018 lavorato per oltre 16 anni, avesse diritto già dal 2018 al riconoscimento di € 64,00 mensili a titolo di indennità professionale, o alla minore indennità professionale che dovesse essere riconosciuta nel corso del giudizio con la relativa decorrenza;
conseguentemente condannare l' al pagamento in suo favore di quanto dovuto Parte_2 pari a € 1.664,00 (64x26), o ad altra somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino all'effettivo soddisfo;
condannare parte resistente al versamento, in favore dell' dei CP_2 contributi sulle somme riconosciute, nei limiti della prescrizione quinquennale. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

2. Con memoria costitutiva depositata il 18.11.2023, l chiedeva, per il caso di soccombenza CP_2 del convenuto Assessorato Regionale, in caso di accertata sussistenza del diritto del ricorrente a percepire gli emolumenti rivendicati in ricorso per il periodo oggetto di controversia - ovvero nel diverso periodo che fosse risultato in corso di causa – dichiarare l'Amministrazione convenuta tenuta al pagamento in favore dell'Istituto della contribuzione previdenziale di legge per il dipendente , nella Parte_1 misura da quantificarsi ad opera dell' convenuto. CP_2

3. Con memoria di costituzione depositata in data 30.11.2023 si costituiva in giudizio l' convenuto chiedendo preliminarmente la declaratoria del proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, l'accertamento dell'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso e, conseguentemente, che nulla
è dovuto dall'Amministrazione in favore del ricorrente;
in subordine chiedeva l'accertamento della intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del credito avversario, tenuto conto di come il ricorrente avesse lavorato per l' sino al 2015. Con favore Controparte_1 delle spese legali.
2


4. L'udienza del 3.02.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa richiamandosi, ex art. 118 disp. att. c.p.c., a precedenti di questo Tribunale (ex multis, sent. n. 2123/2023).

5. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' non Parte_2 costituitosi in giudizio nonostante rituale notifica del ricorso.

6. In ordine all'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell
[...]
occorre rilevare Controparte_4 Controparte_1 che la domanda, oltre al pagamento delle differenze retributive per il periodo 2018-2022, ha ad oggetto il riconoscimento del diritto all'indennità professionale sulla scorta dell'anzianità che il ricorrente ha maturato anche dal 2001 al 2015 quando prestava servizio alle dipendenze del predetto convenuto, ragione per la quale esso è stato evocato in giudizio.
Pertanto correttamente esso è stato evocato in giudizio, sebbene non sia stata formulata nei suoi confronti alcuna domanda di condanna.

7. Ai fini della decisione della controversia occorre individuare la natura giuridica dei dedotti rapporti di lavoro.
Ai sensi della L.R. n. 66/1981 “Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli
[...]
e dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione” la Regione Sicilia, per il triennio 1981- Controparte_5
1983, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo di cui all'art. 10 della
L.R. n. 84/1980 (“a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi;
b) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente e demanializzazione terreni;
c) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto;
d) interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della Regione e dei comuni, o su terreni di proprietà privata da espropriare, sempre che la loro demanializzazione risulti finalizzata all'affrancazione di boschi d'interesse naturalistico dal pascolo;
e) interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;
f) interventi volti ad assicurare la gestione e lo sviluppo dei vivai forestali
”), nonché per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori da parte degli ispettori ripartimentali delle foreste e dell'azienda forestale demaniale della regione, provvedeva ad assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli operai forestali che nell'ultimo triennio antecedente all'entrata in vigore della legge avevano prestato la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione con una prestazione complessivamente non inferiore alle 500 giornate lavorative, nonché ad assicurare agli operai assunti a tempo determinato le seguenti garanzie occupazionali: “- giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978-
80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 101
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