Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 84
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N. R.G. 32663/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32663/2020 promossa da:
LI EO
con il patrocinio dell'avv. SCAMPOLI ANTONIO e SCAMPOLI LUCA, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Viale Benedetto Croce, 7 66100 Chieti ITALIA
ATTORE
Contro
FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO OS EM
in persona del Direttore Generale e Procuratore Prof. Marco Elefanti (CF. [...]), giusta procura per atto notar Francesca Giusto del 28.10.2020, rep. n.24006, conferita dall'Avv. Fratta
Pasini Carlo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente e Legale rappresentante della predetta Fondazione, con sede in Roma, Largo F. Vito n. 1 ed ivi elettivamente
1
domiciliata alla Piazza Adriana n. 11, presso lo studio dell'Avv. Giurato che lo rappresenta e difende
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: responsabilità sanitaria
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. OL LI evocava la Fondazione Policlinico Universitario
GO ME chiedendo che, accertata la responsabilità contrattuale della convenuta nella causazione del danno biologico subìto nella misura dell'80%, la struttura fosse condannata al pagamento a titolo risarcitorio dell'importo di euro 720.957,00 oltre alla personalizzazione. Chiedeva altresì l'accertamento del danno patrimoniale sofferto, costituito dalle spese mediche e da quelle di
CTP per un totale di € 5.356,00 nonché del danno da lucro cessante per la somma annuale di €
23.723,00 e/o di altra somma ritenuta di giustizia. Il tutto ponendosi le spese di CTU a carico dell'Ente convenuto, con condanna di controparte alla refusione delle spese di entrambe le fasi del giudizio.
Ha esposto il OL quanto segue.
Egli aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per un danno occorso a seguito di omessa diagnosi e perdita di chance. Il consulente nominato, all'esito delle operazioni peritali, aveva affermato che nel corso dei trattamenti chemio e radioterapici eseguiti presso il Policlinico ME, esso esponente aveva sviluppato una condizione di malnutrizione e cachessia. Tale condizione non era stata adeguatamente trattata presso la struttura ospedaliera, soprattutto per la mancata integrazione vitaminica (malgrado le condizioni clinico nutrizionali scadenti e trattate anche con l'apporto
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nutrizionale parenterale di soluzioni contenenti elevate quantità di glucosio richiedessero la supplementazione di tiamina), secondo le buone pratiche clinico assistenziali supportate dalla letteratura. Inoltre, i disturbi neurologici insorti a fine luglio avrebbero dovuto indurre i sanitari ad un più che fondato sospetto di sindrome carenziale di ER AK, mentre nulla era stato fatto per un periodo di almeno 7 se non 10 giorni. Ciò comportava una grave negligenza, in quanto la sindrome di ER AK rappresenta una emergenza da trattare il prima possibile, peggiorando la prognosi quanto più la somministrazione di tiamina viene ritardata. Sussisteva pertanto il nesso causale tra l'operato dei sanitari del ME e i postumi neurologici residuati, anche se occorreva riconoscere che la terapia somministrata dalla struttura per il carcinoma squamoso del rinofaringe aveva avuto successo, essendo egli guarito da tale patologia. I postumi permanenti residuati, sempre secondo il consulente, riducevano l'integrità psicofisica di esso NI nella misura dell'80%.
I risultati della consulenza tecnica, così riassunti, erano pienamente condivisibili.
Occorreva poi considerare, quanto alla personalizzazione del danno, che esso esponente aveva visto notevolmente ridotta la sua attività di consulente finanziario della San Paolo Invest a causa della menomazione subìta (e non a causa del tumore, dal quale era guarito), non poteva seguire nella crescita la figlia minorenne, era costretto su una sedia a rotelle e non poteva svolgere attività sessuale con la moglie.
Andavano poi considerate le spese mediche sostenute, pari ad euro 5356,00.
Sussisteva ancora una incapacità lavorativa specifica quantificata dal CTU nella misura del 50%. Nel
2014 il reddito era diminuito e ciò almeno fino al 2018, quando vi era stato un recupero a seguito della liquidazione della pensione sia da parte dell'INPS per € 16.267,00 annue, sia da parte dell'ENASARCO per € 2.738,00 annue. Egli era totalmente impedito dal proseguire la propria attività di consulente finanziario della San Paolo Invest e stava beneficiando del portafoglio, ossia degli utili annualmente percepiti per gli investimenti effettuati dalla banca a clienti acquisiti da esso esponente nel periodo antecedente al sinistro e che nel futuro si sarebbero esauriti.
Si è costituita la Fondazione Policlinico Universitario A. ME, eccependo in primo luogo la nullità del ricorso introduttivo per omessa allegazione dei fatti costitutivi della domanda.
3
Nel merito ha esposto che il ricorrente, a partire dal 14.05.2014, aveva effettuato accessi programmati presso il Day Hospital di Radio-Chemioterapia del Policlinico “A. ME” per il trattamento radiochemioterapico (tre cicli secondo lo schema RT-CDDP 100 mg/mq) di una neoplasia del rinofaringe (Ca squamoso NOS, cT2N1Mo, stadio III) diagnosticata nel mese di marzo del 2014.
Dall'analisi della vicenda clinica emergeva che la mancata o ritardata somministrazione di vitamina B1, ipotizzata dal CTU, non aveva avuto come conseguenza l'impossibilità di deambulare e/o la perdita di autonomia, dal momento che il Sig. OL era in ogni caso già fortemente debilitato a causa della disfagia correlata inevitabilmente alla patologia neoplastica che lo aveva colpito ed al relativo trattamento. Inoltre le cure radioterapiche nei tumori della testa - collo ed esofago - inducevano mucosite, diminuzione dell'assunzione di cibo e perdita di peso fino all'80%, per cui, anche a volere ipotizzare che la terapia vitaminica integrativa potesse essere somministrata prima del 02.08.2014, ovvero in data 25.07.2014, quindi prima della comparsa dei sintomi (distorsione dell'immagine a carico dell'occhio sinistro e acufeni dell'orecchio sinistro), la letteratura scientifica escludeva, nel caso di specie, la necessarietà e/o l'utilità della somministrazione preventiva di vitamina B1. D'altro canto la preventiva somministrazione di vitamina B1 non avrebbe avuto alcuna autonoma incidenza causale sull'evoluzione neurologica e sull'atrofia degli arti inferiori in un soggetto neoplastico e disfagico, di per sé predisposto allo sviluppo di tali problematiche, anche con una terapia sostitutiva in atto, come era confermato dal peggioramento delle condizioni cliniche del paziente confrontando l'obiettività rilevata all'epoca della dimissione a quella riferita allo stato attuale dalla controparte, circostanza di cui il CTU non aveva tenuto conto.
Inoltre il dott. Geraldini, nominato consulente nella fase di ATP, non era specialista in patologie oncologiche e stati di malnutrizione in soggetti affetti da tumori del cavo orale, senza considerare che la consulenza tecnica era affetta da nullità in quanto eseguita da un solo medico, stante la necessità di consulenza collegiale.
Comunque erano trascorsi solo due giorni dal momento del possibile sospetto di una encefalopatia di
ER e la terapia a base di Tiamina. Inoltre, ai fini della definizione diagnostica di sindrome di
ER, era necessario registrare la presenza di una triade di segni (oftalmoplegia, atassia e confusione globale), mentre alla data del 31 luglio ve ne era certamente uno (oftalmoplegia) e se ne poteva apprezzare l'albeggiare di un altro (la confusione mentale).
Pertanto, la somministrazione di Tiamina avvenuta in data 2 agosto 2014, anziché in data 31 luglio
4
2014, non poteva essere considerata come un “inadempimento” o un “ritardo dell'adempimento”, anche perché proprio in data 2 agosto 2014 lo stato di disorientamento del pensiero si era trasformato in confusione globale, suggerendo il pronto avvio della terapia sostitutiva predetta. Il dosaggio della terapia non era stato incongruo, ma in linea con la letteratura dell'epoca. Inoltre, anche in caso di terapia somministrata correttamente, nel 60% dei casi i pazienti accusavano ugualmente postumi permanenti invalidanti. In conclusione, nella condotta professionale dei sanitari della struttura ospedaliera non erano evidenziabili elementi di censura nei termini di imperizia, imprudenza e negligenza.
Avuto riguardo al profilo del quantum, nessun risarcimento poteva essere riconosciuto per la incapacità lavorativa specifica, dato che lo stesso OL, nel procedimento di ATP, aveva affermato di continuare a svolgere l'attività di consulente della San Paolo Invest. D'altra parte anche il
CTU aveva negato una perdita o riduzione della capacità lavorativa del ricorrente. Inoltre, la asserita riduzione della capacità reddituale era pienamente compensata dai trattamenti pensionistici percepiti.
Non vi erano infine i presupposti per una personalizzazione del danno.
Ha quindi concluso la struttura convenuta per la rinnovazione della CTU ed il rigetto della domanda con vittoria di spese, ponendosi quelle di CTU a carico del ricorrente.
-------------
Disposta la conversione del rito sommario in rito ordinario attesa la complessità della controversia, il giudice disponeva nuova CTU (stavolta collegiale).
La proposta conciliativa avanzata dal giudice in data 2.11.2023 non veniva accettata dalle parti.
Nemmeno la procedura di mediazione delegata dava esito positivo.
Si perveniva pertanto alla fase decisoria.
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La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32663/2020 promossa da:
LI EO
con il patrocinio dell'avv. SCAMPOLI ANTONIO e SCAMPOLI LUCA, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Viale Benedetto Croce, 7 66100 Chieti ITALIA
ATTORE
Contro
FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO OS EM
in persona del Direttore Generale e Procuratore Prof. Marco Elefanti (CF. [...]), giusta procura per atto notar Francesca Giusto del 28.10.2020, rep. n.24006, conferita dall'Avv. Fratta
Pasini Carlo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente e Legale rappresentante della predetta Fondazione, con sede in Roma, Largo F. Vito n. 1 ed ivi elettivamente
1
domiciliata alla Piazza Adriana n. 11, presso lo studio dell'Avv. Giurato che lo rappresenta e difende
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: responsabilità sanitaria
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. OL LI evocava la Fondazione Policlinico Universitario
GO ME chiedendo che, accertata la responsabilità contrattuale della convenuta nella causazione del danno biologico subìto nella misura dell'80%, la struttura fosse condannata al pagamento a titolo risarcitorio dell'importo di euro 720.957,00 oltre alla personalizzazione. Chiedeva altresì l'accertamento del danno patrimoniale sofferto, costituito dalle spese mediche e da quelle di
CTP per un totale di € 5.356,00 nonché del danno da lucro cessante per la somma annuale di €
23.723,00 e/o di altra somma ritenuta di giustizia. Il tutto ponendosi le spese di CTU a carico dell'Ente convenuto, con condanna di controparte alla refusione delle spese di entrambe le fasi del giudizio.
Ha esposto il OL quanto segue.
Egli aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per un danno occorso a seguito di omessa diagnosi e perdita di chance. Il consulente nominato, all'esito delle operazioni peritali, aveva affermato che nel corso dei trattamenti chemio e radioterapici eseguiti presso il Policlinico ME, esso esponente aveva sviluppato una condizione di malnutrizione e cachessia. Tale condizione non era stata adeguatamente trattata presso la struttura ospedaliera, soprattutto per la mancata integrazione vitaminica (malgrado le condizioni clinico nutrizionali scadenti e trattate anche con l'apporto
2
nutrizionale parenterale di soluzioni contenenti elevate quantità di glucosio richiedessero la supplementazione di tiamina), secondo le buone pratiche clinico assistenziali supportate dalla letteratura. Inoltre, i disturbi neurologici insorti a fine luglio avrebbero dovuto indurre i sanitari ad un più che fondato sospetto di sindrome carenziale di ER AK, mentre nulla era stato fatto per un periodo di almeno 7 se non 10 giorni. Ciò comportava una grave negligenza, in quanto la sindrome di ER AK rappresenta una emergenza da trattare il prima possibile, peggiorando la prognosi quanto più la somministrazione di tiamina viene ritardata. Sussisteva pertanto il nesso causale tra l'operato dei sanitari del ME e i postumi neurologici residuati, anche se occorreva riconoscere che la terapia somministrata dalla struttura per il carcinoma squamoso del rinofaringe aveva avuto successo, essendo egli guarito da tale patologia. I postumi permanenti residuati, sempre secondo il consulente, riducevano l'integrità psicofisica di esso NI nella misura dell'80%.
I risultati della consulenza tecnica, così riassunti, erano pienamente condivisibili.
Occorreva poi considerare, quanto alla personalizzazione del danno, che esso esponente aveva visto notevolmente ridotta la sua attività di consulente finanziario della San Paolo Invest a causa della menomazione subìta (e non a causa del tumore, dal quale era guarito), non poteva seguire nella crescita la figlia minorenne, era costretto su una sedia a rotelle e non poteva svolgere attività sessuale con la moglie.
Andavano poi considerate le spese mediche sostenute, pari ad euro 5356,00.
Sussisteva ancora una incapacità lavorativa specifica quantificata dal CTU nella misura del 50%. Nel
2014 il reddito era diminuito e ciò almeno fino al 2018, quando vi era stato un recupero a seguito della liquidazione della pensione sia da parte dell'INPS per € 16.267,00 annue, sia da parte dell'ENASARCO per € 2.738,00 annue. Egli era totalmente impedito dal proseguire la propria attività di consulente finanziario della San Paolo Invest e stava beneficiando del portafoglio, ossia degli utili annualmente percepiti per gli investimenti effettuati dalla banca a clienti acquisiti da esso esponente nel periodo antecedente al sinistro e che nel futuro si sarebbero esauriti.
Si è costituita la Fondazione Policlinico Universitario A. ME, eccependo in primo luogo la nullità del ricorso introduttivo per omessa allegazione dei fatti costitutivi della domanda.
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Nel merito ha esposto che il ricorrente, a partire dal 14.05.2014, aveva effettuato accessi programmati presso il Day Hospital di Radio-Chemioterapia del Policlinico “A. ME” per il trattamento radiochemioterapico (tre cicli secondo lo schema RT-CDDP 100 mg/mq) di una neoplasia del rinofaringe (Ca squamoso NOS, cT2N1Mo, stadio III) diagnosticata nel mese di marzo del 2014.
Dall'analisi della vicenda clinica emergeva che la mancata o ritardata somministrazione di vitamina B1, ipotizzata dal CTU, non aveva avuto come conseguenza l'impossibilità di deambulare e/o la perdita di autonomia, dal momento che il Sig. OL era in ogni caso già fortemente debilitato a causa della disfagia correlata inevitabilmente alla patologia neoplastica che lo aveva colpito ed al relativo trattamento. Inoltre le cure radioterapiche nei tumori della testa - collo ed esofago - inducevano mucosite, diminuzione dell'assunzione di cibo e perdita di peso fino all'80%, per cui, anche a volere ipotizzare che la terapia vitaminica integrativa potesse essere somministrata prima del 02.08.2014, ovvero in data 25.07.2014, quindi prima della comparsa dei sintomi (distorsione dell'immagine a carico dell'occhio sinistro e acufeni dell'orecchio sinistro), la letteratura scientifica escludeva, nel caso di specie, la necessarietà e/o l'utilità della somministrazione preventiva di vitamina B1. D'altro canto la preventiva somministrazione di vitamina B1 non avrebbe avuto alcuna autonoma incidenza causale sull'evoluzione neurologica e sull'atrofia degli arti inferiori in un soggetto neoplastico e disfagico, di per sé predisposto allo sviluppo di tali problematiche, anche con una terapia sostitutiva in atto, come era confermato dal peggioramento delle condizioni cliniche del paziente confrontando l'obiettività rilevata all'epoca della dimissione a quella riferita allo stato attuale dalla controparte, circostanza di cui il CTU non aveva tenuto conto.
Inoltre il dott. Geraldini, nominato consulente nella fase di ATP, non era specialista in patologie oncologiche e stati di malnutrizione in soggetti affetti da tumori del cavo orale, senza considerare che la consulenza tecnica era affetta da nullità in quanto eseguita da un solo medico, stante la necessità di consulenza collegiale.
Comunque erano trascorsi solo due giorni dal momento del possibile sospetto di una encefalopatia di
ER e la terapia a base di Tiamina. Inoltre, ai fini della definizione diagnostica di sindrome di
ER, era necessario registrare la presenza di una triade di segni (oftalmoplegia, atassia e confusione globale), mentre alla data del 31 luglio ve ne era certamente uno (oftalmoplegia) e se ne poteva apprezzare l'albeggiare di un altro (la confusione mentale).
Pertanto, la somministrazione di Tiamina avvenuta in data 2 agosto 2014, anziché in data 31 luglio
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2014, non poteva essere considerata come un “inadempimento” o un “ritardo dell'adempimento”, anche perché proprio in data 2 agosto 2014 lo stato di disorientamento del pensiero si era trasformato in confusione globale, suggerendo il pronto avvio della terapia sostitutiva predetta. Il dosaggio della terapia non era stato incongruo, ma in linea con la letteratura dell'epoca. Inoltre, anche in caso di terapia somministrata correttamente, nel 60% dei casi i pazienti accusavano ugualmente postumi permanenti invalidanti. In conclusione, nella condotta professionale dei sanitari della struttura ospedaliera non erano evidenziabili elementi di censura nei termini di imperizia, imprudenza e negligenza.
Avuto riguardo al profilo del quantum, nessun risarcimento poteva essere riconosciuto per la incapacità lavorativa specifica, dato che lo stesso OL, nel procedimento di ATP, aveva affermato di continuare a svolgere l'attività di consulente della San Paolo Invest. D'altra parte anche il
CTU aveva negato una perdita o riduzione della capacità lavorativa del ricorrente. Inoltre, la asserita riduzione della capacità reddituale era pienamente compensata dai trattamenti pensionistici percepiti.
Non vi erano infine i presupposti per una personalizzazione del danno.
Ha quindi concluso la struttura convenuta per la rinnovazione della CTU ed il rigetto della domanda con vittoria di spese, ponendosi quelle di CTU a carico del ricorrente.
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Disposta la conversione del rito sommario in rito ordinario attesa la complessità della controversia, il giudice disponeva nuova CTU (stavolta collegiale).
La proposta conciliativa avanzata dal giudice in data 2.11.2023 non veniva accettata dalle parti.
Nemmeno la procedura di mediazione delegata dava esito positivo.
Si perveniva pertanto alla fase decisoria.
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