Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/11/2024, n. 683
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale, nelle persone dei signori magistrati:
dott. A D G G
dott. C C G
dott. U I G
nel procedimento iscritto al n. 1705 del 2023 R.G.A.C., promosso per la modifica delle condizioni di divorzio da (CF ) rappresentato e difeso dagli avv.ti L Parte_1 CodiceFiscale_1
Z ed Eric Z, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Corso
Plebisciti 3,
Parte ricorrente
nei confronti di (C.F , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. M P O, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, via
Roma 61,
Parte resistente
all'esito dell'udienza del 25.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le domande avanzate dal ricorrente al fine di ottenere la revoca dell'obbligo di corrispondere alla resistente l'assegno divorzile, e dell'obbligo di corrispondere alla resistente, a titolo di mantenimento della figlia la somma di €. 1.100,00 mensili, sono fondate e vanno dunque accolte. Per_1
1
Il ricorrente ha fornito ampia prova documentale che, successivamente alla pronuncia della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 70 del 2020 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pubblicata in data 4.3.2020, le sue condizioni reddituali sono sensibilmente peggiorate.
In particolare, il ha dimostrato che, a seguito della costituzione, a fine 2020, della cui Pt_1 CP_2 egli fornisce la propria prestazione professionale di odontoiatra in forza di contratto di collaborazione, ha percepito dapprima un compenso mensile lordo pari ad €. 5.000,00, e poi, a partire dal febbraio del 2023, un compenso mensile lordo ridotto ad €. 3.000,00 (v. docc. 28 e 29 allegati al ricorso).
Egli ha inoltre provato che il suo reddito mensile netto, nel 2022, è stato pari ad €. 2.130,75 (v. doc.
25 allegato al ricorso), pari dunque a circa la metà di quello percepito al momento della pronuncia della sentenza di divorzio, pari ad €. 4.129,58 netti mensili (v. doc. 23 allegato al ricorso).
Il ricorrente ha poi dimostrato di essere gravato dall'obbligo pagamento mensile della complessiva CP_ somma di €. 1.301,08 nei confronti dell' e dell' (v. docc. da 31 a 36 Controparte_3 allegati al ricorso), come da tabella riassuntiva di cui all'allegato 71 al ricorso, non specificamente contestata.
La resistente, insegnante attualmente in
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