Trib. Treviso, sentenza 09/12/2024, n. 981

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 09/12/2024, n. 981
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 981
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6297/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
31/10/2024 da:
Parte_1
con l'avv. SPINA CHIARA e l'avv. PREARO SILVIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. SPINA CHIARA e l'avv. PREARO SILVIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1
la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;

considerato che

le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;

P.Q.M

.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a TREVISO il Parte_1
12/05/1974) e (n. a MONTEBELLUNA (TV) il 18/01/1983), matrimonio Parte_2
contratto il 22/06/2013 e iscritto al n. 14, Parte I, Anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di VILLORBA alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) L'affido del figli minori e sarà condiviso, con residenza presso la madre. Per_1 Per_2
3) Il padre terrà con sé i figli:
A) il lunedì ed il giovedì dal termine
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