Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3151
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Testo completo
N. 11527 /2023 R.G.TRIB. NG AS / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Daniela Di Sarno Giudice riunito nella Camera di consiglio del 26/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11527 / 2023 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA, prot. MIPG del 30.6.2022 di “rifiuto dell'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno” ex art.32/3°comma D.Lgs. 25/2008 per protezione speciale proposto da NG AS nato in [...] il [...], C.F.
, sedicente, C.U.I. elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 C.F._2
ME (BN) presso lo vv. DE VINCENTIS DARIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Genova in data 30.6.2022, e notificato il 17.11.2023, a seguito di provvedimento di sospensione della CT di Genova del 6.4.2021 (cui è conseguita l'estinzione decorsi 12 mesi), in relazione ad istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per “motivi umanitari” rilasciato il 15.2.2028, istanza presentata in data 10.3.2020. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha allegato in fatto che: il ricorrente, partito dal NA AS nel 2017 a causa delle precarie condizioni in cui era costretto a vivere nel Paese di origine e della difficile situazione in esso imperversante, ha chiesto ed ottenuto un permesso di soggiorno per protezione umanitaria dalla Commissione Territoriale di Genova;
con decreto del 30.06.2022 la Questura di Genova, considerato il parere negativo della Commissione Territoriale, ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente in data 10.03.2020, senza in alcun modo
1
considerare la difficile situazione socio-politica del NA AS e le condizioni di particolare vulnerabilità dell'istante. Ciò premesso lamentava che la Commissione e la avessero rigettato l'istanza CP_2 di rinnovo del permesso di soggiorno in palese violazione del principio del non refoulement, richiamato dall'art. 19 TUI, che statuisce che: “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.” La difesa ha quindi concluso nei seguenti termini: previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa audizione del ricorrente, annullare l'impugnato provvedimento emesso dalla Questura di Genova e per l'effetto ordinare alla suddetta Questura il rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020, ovvero il riconoscimento della c.d. protezione di tipo “umanitaria”.”. Con il ricorso è stata depositata documentazione inerente alla fase amministrativa e le fonti consultate sul Paese di origine. La Commissione, con provvedimento del 6.4.2021, ha deciso di “sospendere il parere in merito all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata dal signor NG AS, riservandosi di esaminare il caso ove lo stesso si rendesse reperibile nei termini di cui alla normativa vigente” considerato che, in ragione dell'irreperibilità del predetto, come evincibile dalla nota della Questura 5.3.2021, la Commissione non avesse potuto procedere ad un apposito colloquio al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art.19 comma 1 e 1.1 TUI. Decorsi i dodici mesi previsti dall'art 23 bis D. Lgs. senza che il ricorrente avesse formulato istanza di riesame, la Questura, sul presupposto dell'avvenuta estinzione del procedimento, ha rigettato l'istanza di rinnovo. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 ed ha insistito per il rigetto del ricorso a spese come per legge, deducendo, in sintesi, che: il 10.3.2020 il signor AN aveva richiesto un rinnovo del permesso di soggiorno per
“protezione speciale” ai sensi dell'art.32 c.3 D.L.gs n.25/08 ma aveva omesso di presentarsi all'audizione, fissata per il giorno 9.3.2021, dinanzi alla Commissione;
la Commissione il 6.4.2021 aveva pertanto deciso di sospendere il parere riservandosi di riesaminare il caso ove il richiedente si fosse reso reperibile nei 12 mesi successivi;
decorso tale termine senza che il richiedente facesse richiesta di riesame, il procedimento era da considerarsi estinto ex lege;
il 30.6.2022 veniva emesso il provvedimento impugnato, atto dovuto e consequenziale alla decisione della Commissione Territoriale.
2 Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti condanne mentre dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova risulta una sentenza del 12.7.2024 di non doversi procedere per assenza, ex art 420 quater c.p.p., per il reato di truffa commesso a Rossiglione il 24.12.2021 La trattazione ed istruttoria del procedimento La Giudice, con decreto del 27.12.2023, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata all'udienza del 16.10.2024, in cui si è tenuta altresì l'audizione del ricorrente. All'esito è stata fissata udienza per la discussione collegiale. Nel corso dell'audizione, sostenuta avvalendosi di un interprete, pur avendo dimostrato il signor AN di comprendere in parte la lingua italiana, questi ha fornito le informazioni relative alla sua vita privata e lavorativa. In particolare, ha riferito dell'attività lavorativa svolta come bracciante agricolo stagionale nella provincia di Foggia e di Napoli, senza contratto ed in condizioni di evidente sfruttamento, con cui si mantiene dall'avvenuta uscita dal CAS. In relazione poi al suo arrivo in Italia ha precisato di essere giunto nel 2017, via mare, e di essere stato ospite di una struttura a Genova, quindi a Quiliano ed infine ad Acqui Terme e di essersi poi trasferito a Napoli alla ricerca di un lavoro;
di non avere più alcun familiare nel Paese di origine, ove il suo villaggio è stato distrutto a seguito di un attacco terroristico, e di essersi creato qui in Italia delle amicizie fra gli ospiti della struttura presso cui era accolto e fra i colleghi di lavoro. Con le note per le precisazioni delle conclusioni, parte ricorrente ha insistito come in ricorso Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va rilevato che nel caso in esame non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10.03.2023, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto, per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente. Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), ha nuovamente modificato la disciplina delle protezioni “complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
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“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Daniela Di Sarno Giudice riunito nella Camera di consiglio del 26/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11527 / 2023 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA, prot. MIPG del 30.6.2022 di “rifiuto dell'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno” ex art.32/3°comma D.Lgs. 25/2008 per protezione speciale proposto da NG AS nato in [...] il [...], C.F.
, sedicente, C.U.I. elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 C.F._2
ME (BN) presso lo vv. DE VINCENTIS DARIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Genova in data 30.6.2022, e notificato il 17.11.2023, a seguito di provvedimento di sospensione della CT di Genova del 6.4.2021 (cui è conseguita l'estinzione decorsi 12 mesi), in relazione ad istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per “motivi umanitari” rilasciato il 15.2.2028, istanza presentata in data 10.3.2020. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha allegato in fatto che: il ricorrente, partito dal NA AS nel 2017 a causa delle precarie condizioni in cui era costretto a vivere nel Paese di origine e della difficile situazione in esso imperversante, ha chiesto ed ottenuto un permesso di soggiorno per protezione umanitaria dalla Commissione Territoriale di Genova;
con decreto del 30.06.2022 la Questura di Genova, considerato il parere negativo della Commissione Territoriale, ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente in data 10.03.2020, senza in alcun modo
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considerare la difficile situazione socio-politica del NA AS e le condizioni di particolare vulnerabilità dell'istante. Ciò premesso lamentava che la Commissione e la avessero rigettato l'istanza CP_2 di rinnovo del permesso di soggiorno in palese violazione del principio del non refoulement, richiamato dall'art. 19 TUI, che statuisce che: “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.” La difesa ha quindi concluso nei seguenti termini: previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa audizione del ricorrente, annullare l'impugnato provvedimento emesso dalla Questura di Genova e per l'effetto ordinare alla suddetta Questura il rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020, ovvero il riconoscimento della c.d. protezione di tipo “umanitaria”.”. Con il ricorso è stata depositata documentazione inerente alla fase amministrativa e le fonti consultate sul Paese di origine. La Commissione, con provvedimento del 6.4.2021, ha deciso di “sospendere il parere in merito all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata dal signor NG AS, riservandosi di esaminare il caso ove lo stesso si rendesse reperibile nei termini di cui alla normativa vigente” considerato che, in ragione dell'irreperibilità del predetto, come evincibile dalla nota della Questura 5.3.2021, la Commissione non avesse potuto procedere ad un apposito colloquio al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art.19 comma 1 e 1.1 TUI. Decorsi i dodici mesi previsti dall'art 23 bis D. Lgs. senza che il ricorrente avesse formulato istanza di riesame, la Questura, sul presupposto dell'avvenuta estinzione del procedimento, ha rigettato l'istanza di rinnovo. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 ed ha insistito per il rigetto del ricorso a spese come per legge, deducendo, in sintesi, che: il 10.3.2020 il signor AN aveva richiesto un rinnovo del permesso di soggiorno per
“protezione speciale” ai sensi dell'art.32 c.3 D.L.gs n.25/08 ma aveva omesso di presentarsi all'audizione, fissata per il giorno 9.3.2021, dinanzi alla Commissione;
la Commissione il 6.4.2021 aveva pertanto deciso di sospendere il parere riservandosi di riesaminare il caso ove il richiedente si fosse reso reperibile nei 12 mesi successivi;
decorso tale termine senza che il richiedente facesse richiesta di riesame, il procedimento era da considerarsi estinto ex lege;
il 30.6.2022 veniva emesso il provvedimento impugnato, atto dovuto e consequenziale alla decisione della Commissione Territoriale.
2 Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti condanne mentre dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova risulta una sentenza del 12.7.2024 di non doversi procedere per assenza, ex art 420 quater c.p.p., per il reato di truffa commesso a Rossiglione il 24.12.2021 La trattazione ed istruttoria del procedimento La Giudice, con decreto del 27.12.2023, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata all'udienza del 16.10.2024, in cui si è tenuta altresì l'audizione del ricorrente. All'esito è stata fissata udienza per la discussione collegiale. Nel corso dell'audizione, sostenuta avvalendosi di un interprete, pur avendo dimostrato il signor AN di comprendere in parte la lingua italiana, questi ha fornito le informazioni relative alla sua vita privata e lavorativa. In particolare, ha riferito dell'attività lavorativa svolta come bracciante agricolo stagionale nella provincia di Foggia e di Napoli, senza contratto ed in condizioni di evidente sfruttamento, con cui si mantiene dall'avvenuta uscita dal CAS. In relazione poi al suo arrivo in Italia ha precisato di essere giunto nel 2017, via mare, e di essere stato ospite di una struttura a Genova, quindi a Quiliano ed infine ad Acqui Terme e di essersi poi trasferito a Napoli alla ricerca di un lavoro;
di non avere più alcun familiare nel Paese di origine, ove il suo villaggio è stato distrutto a seguito di un attacco terroristico, e di essersi creato qui in Italia delle amicizie fra gli ospiti della struttura presso cui era accolto e fra i colleghi di lavoro. Con le note per le precisazioni delle conclusioni, parte ricorrente ha insistito come in ricorso Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va rilevato che nel caso in esame non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10.03.2023, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto, per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente. Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), ha nuovamente modificato la disciplina delle protezioni “complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
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“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
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