Trib. Roma, sentenza 22/11/2024, n. 11889

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 22/11/2024, n. 11889
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11889
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott.ssa Giovanna Palmieri all'udienza del
22 novembre 2024 all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 37151 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
con l'Avv.to Marco Tavernese per procura in atti Parte_1
- RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
sede legale in Roma in via Arenula n. 70
- RESISTENTE contumace
Nonché
in p. del l.r.p.t. con l'Avv.to Paola Scarlato per procura generale, alle liti in CP_2
atti
RESISTENTE
Oggetto: Lavoro carcerario


Con ricorso depositato il 23 novembre 2023 e ritualmente notificato a seguito di autorizzazione al rinnovo della notifica, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha chiesto al Tribunale sez. Lavoro di : “ accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente
l'importo di Euro 2.896,84 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 223,56 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di
Euro 3.120,40 (tremilacentoventi/40), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;

(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa.”
Ha in particolare dedotto di aver lavorato presso gli Istituti penitenziari indicati in ricorso dal 1 novembre 2012 al gennaio 2023 come da buste paga prodotte sub. doc. 3 del fascicolo di parte e di esser rimasto creditore delle somme dovute
a titolo di mancato adeguamento della retribuzione nella misura dei 2/3 della retribuzione indicata dal CCNL applicato e del conteggio allegato in ricorso, per i
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mesi di dicembre 2012, da marzo a dicembre 2014, da febbraio a dicembre 2015
e da gennaio a giugno 2016.
Il regolarmente convenuto in giudizio, non si è Controparte_1
costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
L' tempestivamente costituitosi ha chiesto darsi atto dell'intervenuta CP_2
prescrizione quinquennale del credito contributo prospettato, in ragione della notifica del ricorso ricevuta in data 1 agosto 2024 a fronte del periodo di omissione contributiva prospettato dal ricorrente per il periodo 2012-
2016.
Discussa oralmente la causa all'odierna udienza, la stessa è stata decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
Si premette che l' oggetto del contendere attiene all' adeguamento della remunerazione per i detenuti che svolgono attività lavorativa all'interno e/o all'esterno dell'istituto penitenziario agli incrementi del trattamento economico del contratto collettivo
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