Trib. Napoli, sentenza 07/11/2024, n. 559
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Testo completo
n. 2333/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa AR Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2333 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nata a [...] il [...] c.f. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] c.f. entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Salvatore Perrotta c.f. e Antonio Maione C.F._3
c.f. presso il cui studio in Arzano (NA), via Antonio Saviano n.1, C.F._4
elettivamente domiciliano, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 07.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 06.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 19.06.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 05.06.2024, i ricorrenti e Parte_1 pagina 1 di 4
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Arzano (NA) il 04.04.2009, Parte_2
dalla cui unione nascevano due figli: AR (a Mugnano di Napoli il 25.08.2009) e (a Napoli Per_1
il 08.10.2011) dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 07.11.2024, sostituita con note scritte, depositate il 05.11.24 i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione