Trib. Genova, sentenza 19/01/2024, n. 75

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 19/01/2024, n. 75
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 75
Data del deposito : 19 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 2985 \2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Magnanensi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2985 \2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MANNO GIAN PAOLO, Parte_1 elettivamente domiciliato in Genova, via XX SETTEMBRE 16/6 presso il difensore
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. PICASSO DANIELA, Controparte_1 elettivamente domiciliato in via D. FIASELLA, 1/18 presso il difensore
CONVENUTA
, con il patrocinio dell'avv. CHRISTIAN LO SCALZO, elettivamente CP_2
domiciliato in Genova, P.zza della vittoria 6R presso l'Ufficio legale distrettuale
CONTRADDITTORE NECESSARIO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 settembre 2019, ha convenuto in Parte_1 giudizio , deducendo: Controparte_1 di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1 gennaio 1992 al 3 giugno 2019 senza mai essere regolarizzata;
di aver svolto le mansioni di collaboratrice domestica, pulendo gli ambienti, lavando e stirando;
di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 senza godere di ferie retribuite, di permessi, indennità festività, tredicesime e TFR;
di essere stata licenziata in tronco in data 3 giugno 2019 senza motivazione;
di aver sempre percepito settimanalmente € 144,00 e quindi complessivamente €
197,568,00;
di non essere stata retribuita in modo adeguato sia in base all'art. 36 Cost. che al CCNL colf e badanti;
di essere rimasta creditrice di €109.972,32;
di avere diritto al pagamento dei contributi non versati nell'ultimo quinquennio lavorato ed al risarcimento dei danni patiti, equivalenti alla pensione che avrebbe maturato dal 1 gennaio 1992 di cui non ha potuto godere. Ha, quindi, chiesto al Tribunale di “a) Accertare e dichiarare l'esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato …dal 1° gennaio 1992 al 3 giugno 2019 relativo al C.C.N.L. lavoro domestico per colf e badanti con inquadramento …al Livello C “collaboratori familiari in possesso di specifiche conoscenze di base che, in relazione allo svolgimento dei compiti assegnati, operano in totale autonomia e responsabilità”;
b)
Conseguentemente condannare la Sig.ra alle differenze retributive Controparte_1 dovute pari ad € 109.972,32, s… o di quell'altra somma anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa previa CTU contabile per la cui ammissione sin da ora si insiste, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze sino al saldo, o di quell'altra somma che questo Tribunale dovesse ritenere anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c., in applicazione degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., per differenze retributive,
TFR, ferie non godute, rol, indennità, permessi e straordinari relativi al corretto inquadramento della ricorrente;
c) Condannare ancora la Sig.ra al Controparte_1 pagamento …dei contributi previdenziali dovuti per gli ultimi cinque anni di attività lavorativa prestata, nonché condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patiti dalla ricorrente per non aver potuto godere durante tutti gli anni eccedenti gli ultimi cinque della pensione maturata, a seguito del mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti dalla datrice, il tutto da quantificarsi a seguito di CTU contabile per la cui ammissione sin da ora si insta;
d) Dichiarare l'illegittimità, nullità e inefficacia del licenziamento intimato il 3 giugno 2019, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso nella misura massima prevista dal C.C.N.L. lavoro domestico”. Si è ritualmente costituita , contestando le avverse pretese e Controparte_1 chiedendone la reiezione, per le ragioni di cui alla memoria, eccependo in primis l'esistenza di una transazione non impugnata nei termini che avrebbe definito ogni ragione di contenzioso tra le parti nonchè la prescrizione vuoi delle pretese retributive vuoi dei contributi.
Dopo il libero interrogatorio, la causa è stata discussa in forma cartolare;
il contraddittorio è stato integrato con l' e si è quindi svolta istruttoria Controparte_3 orale con l'escussione di quattro testimoni. Nelle more è sopravvenuto il cambio del Giudicante, l'istruttoria è proseguita con l'escussione di un ulteriore teste e con l'interrogatorio formale delle parti. Dopo innumerevoli tentativi di sentire gli ulteriori testi in lista, tentativi non andati a buon fine, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla loro escussione, la causa è stata quindi discussa, istruita con CTU contabile, quindi nuovamente discussa e decisa.

2.Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
La ricorrente rivendica il diritto al pagamento di una somma di denaro sul
presupposto di aver svolto attività di lavoro subordinato in favore della convenuta, in particolare mansioni riconducibili al livello C del CCNL lavoratori domestici, seguendo l'orario allegato, di non aver goduto delle ferie e dei permessi spettanti, di vantare un credito per TFR nonché per l'indennità di preavviso al momento del licenziamento. Lamenta altresì il mancato pagamento dei contributi ed un danno per non aver potuto godere della pensione maturata negli anni anteriori all'ultimo quinquennio lavorato.
Parte convenuta non nega che le prestazioni di pulizia della casa siano state svolte dalla , sostiene, però, che ciò sarebbe avvenuto a partire dalla fine degli anni '90 T_
(e non dal 1 gennaio 1992) e che il rapporto sarebbe stato di natura autonoma e privo dei connotati della subordinazione poiché sarebbe stato regolato da un accordo intercorso con il marito, , all'epoca dipendente della società di cui la era CP_4 CP_1 amministratrice, accordo che prevedeva il pagamento di un corrispettivo annuo di € 15.000,00, da corrispondersi in ratei settimanali di € 250,00, oltre ad € 2000,00 versati a dicembre di ogni anno, che la accantonava in un fondo pensione. T_
Di tale accordo non vi è traccia alcuna, non risulta che la ricorrente ed il marito svolgessero alcuna attività di natura imprenditoriale (il aveva mansioni di CP_4 autista per la società di famiglia della , nè vi sono ricevute che attestino il CP_1 versamento (con relativa causale) degli importi indicati dalla convenuta. E' stato prodotto sub doc. 2 conv. un “verbale di accordo” datato 11 giugno 2019 sottoscritto alla presenza di un “delegato sindacale”, , in cui la Persona_1 CP_1 viene qualificata “datore di lavoro” e la come “lavoratore”. Le parti, premesso T_ che “il lavoratore dichiara di aver prestato attività lavorativa fino al 31 maggio 2019 a favore della SInora in qualità di colf;
il lavoratore ha ricevuto quanto Controparte_1 di spettanza secondo le leggi, gli accordi ed il CCML vigenti per la categoria” hanno dichiarato, “al fine di prevenire o evitare ogni tipo di contenzioso, intendono risolvere ogni qualsiasi pendenza, in relazione al predetto rapporto di lavoro e alla sua cessazione”. Di tal chè la ha offerto “a titolo di incentivazione all'esodo e di CP_1 transazione generale e novativa di ogni diritto o pretesa dipendenti dall'attività prestata e dalla sua cessazione, alla SI.ra che per i titoli accetta, la somma di euro Parte_1 netti 3000,00…La UI dichiara di non aver più nulla a pretendere….in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di non aver più nulla a pretendere per eventuali differenze di retribuzione, aumenti periodici di anzianità, 13a, ferie non godute, permessi non goduti, ex fest. non godute, lavoro ordinario e straordinario, festività lavorate, risarcimento danni di qualsiasi natura, mancati risposi, TFR, mancato preavviso spettante fino alla data del 31 maggio 2019”. Al contrario di quanto sostenuto in memoria, questo atto non costituisce una transazione ai sensi dell'art. 2113 cc, che avrebbe dovuto essere impugnata nei termini di cui al cpc, poiché non ne possiede i connotati tipici: mancano res litigiosa, reciproche concessioni ed assistenza effettiva di un rappresentate sindacale. Sul punto, si vedano le dichiarazioni rese in aula da : “ho conosciuto Persona_1 le parti in sede di conciliazione il giorno 11/6/2019, nello studio della SI.ra , Pt_2 che conosco in quanto essendo io segretario della , collaboro Organizzazione_1 con il patronato con il quale collabora anche lei. In particolare raccolgo tutte le pratiche relative a calcolo pensioni, dichiarazione dei redditi ed altro presso il Patronato Org_2
e le faccio espletare presso il sindacato UIL. Ritornando all'incontro dell'11/6/2019, lo
stesso era
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