Trib. Lanusei, sentenza 26/03/2024, n. 12
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Testo completo
N. R.A.C.L. 155/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 26 marzo 2024 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 155/2020 R.A.C.L., promossa da
nata a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Lanusei presso lo studio dell'avv. Giorgio C.F._1
Virginio Murino, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente contro
(c.f. ), in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Rosanna Patta, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva e di costituzione, resistente oggetto: materia lavoro – modifica profilo professionale e indennità di vigilanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 12 ottobre 2020, ha proposto ricorso davanti all'intestato Tribunale deducendo Parte_1
di essere dipendente del Comune di dal 16 luglio 2003, con contratto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato (delibera n. 23 del 7 aprile 2004, doc. 4 ricorso) inquadramento nella categoria C, posizione economica C1, profilo professionale Agente di Polizia NI, CCNL EE.LL. (doc.2 ricorso).
La ricorrente, con istanza del 15 novembre dell'anno 2004, aveva chiesto di essere collocata presso altro ufficio dell'ente, in quanto le proprie condizioni di salute non le consentivano di svolgere attività in sede di lavoro esterno (doc.5 ricorso);
con nota di riscontro del 10 dicembre 2004, il
Sindaco manifestava la disponibilità a collocarla presso l'Ufficio Vigilanza con mansioni di Polizia
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amministrativa e di Commercio (doc.7). ha sostenuto che il progressivamente, l'aveva impiegata nello svolgimento di Pt_1 CP_1
mansioni diverse da quelle attinenti al profilo professionale di Agente di Polizia, assegnandole incarichi di natura amministrativa sia nel settore tributi che nell'area relativa al servizio demografico, sino ad assegnarle il ruolo di Istruttore Amministrativo.
Il aveva apportato, in maniera arbitraria, delle variazioni a livello retributivo, non CP_1 corrispondendole l'indennità di vigilanza, riconosciuta al personale dell'Area di vigilanza in base al semplice inquadramento ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 1995 lettera b) secondo periodo.
Non assumeva rilevanza il diverso profilo professionale attribuito nel tempo dall'Ente atteso che la lavoratrice era stata assunta con qualifica di VI UR e conseguentemente detta indennità le spettava come appartenente a detta Area, indipendentemente dalle mansioni effettivamente svolte e dalle successive variazioni.
La ricorrente ha pertanto richiesto la condanna del Comune di al pagamento della CP_1
complessiva somma di euro 11.834,55, a titolo di indennità di vigilanza e al riconoscimento del diritto all'indennità anche per il futuro.
Il ha resistito in giudizio eccependo l'infondatezza delle ragioni poste alla base Controparte_1
del ricorso, contestando la ricostruzione del tutto parziale delle circostanze di fatto.
infatti, con istanza del 15 novembre 2004 aveva chiesto lei stessa la modifica del profilo Pt_1 professionale da VI UR a Istruttore amministrativo e l'Amministrazione aveva disposto, in via provvisoria, il collocamento della dipendente presso l'Ufficio Vigilanza con mansioni di Polizia amministrativa e di Commercio, con conservazione della indennità di vigilanza.
Dal gennaio 2007, il a seguito di una riorganizzazione dei servizi e degli uffici aveva CP_1
assegnato la ricorrente al servizio Tecnico LL.PP. e Manutenzioni-Urbanistica ed Edilizia, con il profilo richiesto di Istruttore Amministrativo. L'indennità non era stata più corrisposta non essendovi più un'Area di vigilanza (doc. 9 comparsa).
La ricorrente non aveva mai contestato la modifica del profilo professionale, né mai inoltrato richiesta di corresponsione dell'indennità di vigilanza.
Lo ius variandi era stato esercitato in maniera corretta e dettato da necessità organizzative, era stato comunque assegnato il profilo professionale richiesto dalla dipendente. La categoria professionale di appartenenza restava la C e non sussisteva alcun peggioramento retributivo atteso che la Pt_1
aveva beneficiato della progressione economica (C2), nonché dell'indennità di produttività connessa al nuovo profilo professionale.
pagina 2 di 8
Il ha concluso chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata l'intervenuta Controparte_1 decadenza dall'azione per la mancata impugnazione dei provvedimenti con i quali
l'Amministrazione aveva proceduto alla riorganizzazione degli uffici e alla modifica del profilo professionale di ovvero dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione diretta a Parte_1
contestare la modifica del profilo professionale e conseguentemente non dovuta la corresponsione dell'indennità di vigilanza.
Ha concluso chiedendo, anche nel merito, il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con sole produzioni documentali.
***
Il ricorso deve essere rigettato per quanto segue.
Sul profilo normativo.
L'art. 37 del CCNL Enti locali prevede sotto la rubrica “Indennità”
“
1. Dal 1° dicembre 1995 le seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate:
a) al personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali inquadrato nella V qualifica funzionale: L.1.030 000 annue lorde a titolo di integrazione tabellare;
b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n.
65: L.
1.570.000 annue lorde ripartite per 12 mesi;
al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986 DPR: L. 930.000 per 12 mesi”.
Come concordemente riconosciuto dalle parti la disposizione prevede alla lettera b) due diverse fattispecie: l'indennità del primo periodo compete al solo personale dell'Area vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, esercita in modo concreto ed effettivo tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 26 marzo 2024 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 155/2020 R.A.C.L., promossa da
nata a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Lanusei presso lo studio dell'avv. Giorgio C.F._1
Virginio Murino, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente contro
(c.f. ), in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Rosanna Patta, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva e di costituzione, resistente oggetto: materia lavoro – modifica profilo professionale e indennità di vigilanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 12 ottobre 2020, ha proposto ricorso davanti all'intestato Tribunale deducendo Parte_1
di essere dipendente del Comune di dal 16 luglio 2003, con contratto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato (delibera n. 23 del 7 aprile 2004, doc. 4 ricorso) inquadramento nella categoria C, posizione economica C1, profilo professionale Agente di Polizia NI, CCNL EE.LL. (doc.2 ricorso).
La ricorrente, con istanza del 15 novembre dell'anno 2004, aveva chiesto di essere collocata presso altro ufficio dell'ente, in quanto le proprie condizioni di salute non le consentivano di svolgere attività in sede di lavoro esterno (doc.5 ricorso);
con nota di riscontro del 10 dicembre 2004, il
Sindaco manifestava la disponibilità a collocarla presso l'Ufficio Vigilanza con mansioni di Polizia
pagina 1 di 8
amministrativa e di Commercio (doc.7). ha sostenuto che il progressivamente, l'aveva impiegata nello svolgimento di Pt_1 CP_1
mansioni diverse da quelle attinenti al profilo professionale di Agente di Polizia, assegnandole incarichi di natura amministrativa sia nel settore tributi che nell'area relativa al servizio demografico, sino ad assegnarle il ruolo di Istruttore Amministrativo.
Il aveva apportato, in maniera arbitraria, delle variazioni a livello retributivo, non CP_1 corrispondendole l'indennità di vigilanza, riconosciuta al personale dell'Area di vigilanza in base al semplice inquadramento ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 1995 lettera b) secondo periodo.
Non assumeva rilevanza il diverso profilo professionale attribuito nel tempo dall'Ente atteso che la lavoratrice era stata assunta con qualifica di VI UR e conseguentemente detta indennità le spettava come appartenente a detta Area, indipendentemente dalle mansioni effettivamente svolte e dalle successive variazioni.
La ricorrente ha pertanto richiesto la condanna del Comune di al pagamento della CP_1
complessiva somma di euro 11.834,55, a titolo di indennità di vigilanza e al riconoscimento del diritto all'indennità anche per il futuro.
Il ha resistito in giudizio eccependo l'infondatezza delle ragioni poste alla base Controparte_1
del ricorso, contestando la ricostruzione del tutto parziale delle circostanze di fatto.
infatti, con istanza del 15 novembre 2004 aveva chiesto lei stessa la modifica del profilo Pt_1 professionale da VI UR a Istruttore amministrativo e l'Amministrazione aveva disposto, in via provvisoria, il collocamento della dipendente presso l'Ufficio Vigilanza con mansioni di Polizia amministrativa e di Commercio, con conservazione della indennità di vigilanza.
Dal gennaio 2007, il a seguito di una riorganizzazione dei servizi e degli uffici aveva CP_1
assegnato la ricorrente al servizio Tecnico LL.PP. e Manutenzioni-Urbanistica ed Edilizia, con il profilo richiesto di Istruttore Amministrativo. L'indennità non era stata più corrisposta non essendovi più un'Area di vigilanza (doc. 9 comparsa).
La ricorrente non aveva mai contestato la modifica del profilo professionale, né mai inoltrato richiesta di corresponsione dell'indennità di vigilanza.
Lo ius variandi era stato esercitato in maniera corretta e dettato da necessità organizzative, era stato comunque assegnato il profilo professionale richiesto dalla dipendente. La categoria professionale di appartenenza restava la C e non sussisteva alcun peggioramento retributivo atteso che la Pt_1
aveva beneficiato della progressione economica (C2), nonché dell'indennità di produttività connessa al nuovo profilo professionale.
pagina 2 di 8
Il ha concluso chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata l'intervenuta Controparte_1 decadenza dall'azione per la mancata impugnazione dei provvedimenti con i quali
l'Amministrazione aveva proceduto alla riorganizzazione degli uffici e alla modifica del profilo professionale di ovvero dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione diretta a Parte_1
contestare la modifica del profilo professionale e conseguentemente non dovuta la corresponsione dell'indennità di vigilanza.
Ha concluso chiedendo, anche nel merito, il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con sole produzioni documentali.
***
Il ricorso deve essere rigettato per quanto segue.
Sul profilo normativo.
L'art. 37 del CCNL Enti locali prevede sotto la rubrica “Indennità”
“
1. Dal 1° dicembre 1995 le seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate:
a) al personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali inquadrato nella V qualifica funzionale: L.1.030 000 annue lorde a titolo di integrazione tabellare;
b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n.
65: L.
1.570.000 annue lorde ripartite per 12 mesi;
al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986 DPR: L. 930.000 per 12 mesi”.
Come concordemente riconosciuto dalle parti la disposizione prevede alla lettera b) due diverse fattispecie: l'indennità del primo periodo compete al solo personale dell'Area vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, esercita in modo concreto ed effettivo tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge
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