Trib. Roma, sentenza 09/01/2024, n. 396

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 09/01/2024, n. 396
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 396
Data del deposito : 9 gennaio 2024

Testo completo

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE in persona del dr. Lorenzo Pontecorvo ha emesso la seguente

SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta ai NRG 45627/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 13 settembre 2023 e vertente
TRA
RO OR, PI FA e EN s.r.l. elettivamente domiciliati in Roma via Democrito n.39 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Cardilli che li rappresenta e difende come da delega in atti
- OPPONENTI - E Condominio di Via XX Settembre n. 1 – Via Quattro Fontane n. 14-18 - Roma, in persona dell'Amministratore pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, via Scipio Slataper n. 9, presso lo Studio dell'Avv. dell'Avv. Massimo Filiè che lo rappresenta e difende come da delega in atti
- OPPOSTO -

Conclusioni: all'udienza del 13 settembre 2023 le parti hanno concluso come in atti.

Svolgimento del processo Il Condominio di Via XX Settembre n. 1 – Via Quattro Fontane n. 14-18 - Roma, ha agito in sede monitoria nei confronti di RO OR e PI FA quali nudi proprietari e della EN S.r.l. quale usufruttuaria di diverse unità immobiliari facenti parte del Condominio Ricorrente - segnatamente delle unità app. Scala A interno 6, cant. 22, posto auto 13, cant. 34 e box 12 - per il pagamento di una somma pari ad euro 31.525,08 che sarebbe dovuta in forza dei riparti approvati con le delibere assembleari del 27/10/2016, 16/11/2017, 28/11/2018, 01/07/2019, 04/12/2019 e
18/01/2021 All'esito del procedimento è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 9478/2021 del
19 maggio 2021 N.R.G. 29163/2021 che è stato opposto in questa sede dagli ingiunti i quali hanno sostenuto che il decreto ingiuntivo emesso e le delibere ad esso sottese sarebbero invalide ed inefficaci. Hanno al riguardo premesso che gli immobili per cui si chiede il pagamento delle relative spese condominiali sono oggetto di pignoramento immobiliare, seppur limitato al 50% della nuda proprietà degli stessi e che la relativa procedura esecutiva R.G.E. n. 1282/2011 è pendente dinanzi il Tribunale di Roma, essendosi instaurato il giudizio di divisione endoesecutiva (R.G. n. 57478/2016). Hanno al riguardo evidenziato che nel
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corso di detta procedura esecutiva era stato nominato quale custode giudiziario del compendio l'avv. M. Beatrice Ruggiero di Roma successivamente sostituita dall'Ist. Vendite Giudiziarie, che sin dall'anno 2012 ha curato la gestione, in ambito esecutivo, degli immobili pignorati. Nel rilevare pertanto che il custode dei beni pignorati è investito della titolarità di un ufficio al quale la legge attribuisce la funzione di conservare e amministrare i beni, fine per il quale può esercitare le situazioni soggettive di cui sono titolari i debitori in relazione al bene pignorato, assumendo la qualità di parte hanno in primo luogo sostenuto che, almeno dall'anno 2012, il condominio aveva deliberato attività gestionali senza che il custode giudiziario fosse stato chiamato a partecipare in sostituzione dei condomini esecutati. Hanno inoltre contestato le voci di spesa approvate assumendo di aver avuto conoscenza delle deliberazioni adottate nella sede assembleare solo con il decreto in questa sede opposto. Gli attori quindi, nel concludere per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, hanno chiesto in via riconvenzionale che fossero annullate le delibere approvative delle spese di cui all'opposta ingiunzione adottate nelle date del 27/10/2016, 16/11/2017, 28/11/2018, 01/07/2019, 04/12/2019 e 18/01/2021, in violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., assumendo che nessuna regolare e tempestiva convocazione era mai pervenuta agli opponenti ed al custode giudiziario. Si è costituito il Condominio di Via XX Settembre n. 1 – Via Quattro Fontane n. 14-18 assumendo che il custode giudiziario non si sostituisce ai legittimi proprietari dell'immobile nella legittimazione a ricevere la notifica del Decreto Ingiuntivo e le comunicazioni in ambito condominiale. Ha inoltre eccepito la tardività delle contestazioni formalizzate avverso le deliberazioni adottate assumendo che le convocazioni delle assemblee erano state sempre regolarmente trasmesse agli Opponenti, mentre nessun obbligo di convocazione sussisterebbe nei confronti del custode giudiziario della procedura esecutiva. Nel merito ha ritenuto legittimi i criteri di ripartizione adottati. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata. Motivi della
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