Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 3290
Sentenza
10 dicembre 2024
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10 dicembre 2024
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Testo completo
RGL n. 8976/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RI
Sezione lavoro
Il Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 8976/2023 R.G.L. promossa da:
IA NO (cf. [...]), elettivamente domiciliato in OL, via Santo Stefano n. 11, presso lo studio dell'avv.
MARTINO Marco, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE contro
LA RA, (cf. [...]), elettivamente domiciliata in
RI, Via Federico Campana n. 36 presso lo studio degli avv.ti Simone
ORENGO e Paolo RATTI, che la difendono, tanto unitamente quanto disgiuntamente tra loro, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Diritto alla partecipazione degli utili dell'impresa familiare ex art. 230 bis e 230 ter c.c.. Arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c..
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: richiama le conclusioni di cui al ricorso.
Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Le allegazioni delle difese delle parti e lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 20.12.2023 l'avv. VA chiedeva in via principale accertarsi e dichiararsi il diritto del medesimo a partecipare agli utili dell'impresa familiare della Signora RA NI, e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, da commisurarsi al lavoro prestato;
per l'effetto condannarsi la Signora RA NI a corrispondere al ricorrente un importo pari a Euro 14.368.767,00, ovvero alla minore o maggiore somma che sia accertata in corso di giudizio, oltre a rivalutazione legale e interessi legali a far data dalla sentenza;
accertare e dichiarare la spettanza in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 230-ter c.c., ovvero dell'art. 230-bis c.c. in quanto applicabile per le ragioni esposte, del diritto
a ottenere una somma da RA NI a titolo di mantenimento e, per
l'effetto, condannare RA NI a corrispondere al medesimo una somma non inferiore a Euro 10.000,00 per ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT, con corresponsione degli importi già maturati e maggiorati di interessi legali a far data dalla cessazione della convivenza e, dunque, dal mese di Aprile 2021;
in via subordinata, accertarsi il diritto del ricorrente a ottenere un indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. in misura non inferiore a Euro 14.368.767,00, ovvero alla diversa somma che sia ritenuta di spettanza, e per l'effetto condannarsi RA NI alla corresponsione del predetto importo all'odierno ricorrente.
A sostegno delle proprie pretese l'avv. VA esponeva:
- di aver intrattenuto, dall'aprile del 2009 sino all'aprile del 2021 una convivenza more uxorio con la resistente, dalla quale erano nate due figlie, CA ed LE, rispettivamente nel 2011 e nel 2013;
- di aver partecipato, assieme alla convenuta, alle spese familiari e all'adempimento dei rispettivi obblighi economici;
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- che nell'aprile 2021 la convenuta decideva unilateralmente di porre fine al rapporto di convivenza;
- che la convenuta a far data dal settembre 2000 e fino al 2020 era stata socia di riferimento della “IADA S.r.l.”, società avente ad oggetto la progettazione ed erogazione di servizi di insegnamento a livello universitario e non, nel campo del design sotto l'insegna di Istituto d'Arte
Applicata e IG (IAAD), rivestendone la carica di Amministratore delegato e di Presidente del C.d.A., senza alcuna esperienza di amministrazione aziendale;
- di aver fornito sin dal 2010, in virtù della propria formazione come avvocato, un apporto lavorativo capillare in modo esclusivo e determinante, a favore dell'attività di impresa formalmente riconducibile alla convenuta (unica titolare ed amministratrice), contribuendo al miglioramento dei risultati di esercizio e all'accrescimento esponenziale del valore delle quote societarie;
- che l'incremento degli utili di gestione e del valore delle partecipazioni sociali era evincibile dai ben più elevati valori di cessione del 2016 e 2020, rispetto alle quote detenute dalla compagna dal 2000;
- di essere stato l'artefice - oltre alle innumerevoli attività gestionali svolte nel corso degli anni a favore dell'attività di impresa della ex convivente - della riorganizzazione delle varie società detenute dalla convenuta (tra cui
“La Scuola Possibile S.r.l.”, oggi cancellata dal Registro delle Imprese, e
“Etra Art S.r.l.”), mediante la costituzione di una holding (Bis Experience
S.r.l.) volta a coordinare sul piano tecnico e strategico l'attività delle altre società operative, sempre riferibili alla compagna, nonché alla gestione di immobili concessi in locazione;
- di essersi occupato nello specifico, a mero titolo esemplificativo, dell'investimento del patrimonio personale della convenuta e di quello della Bis Experience S.r.l., dei rapporti con i soci istituzionali del Museo del
Cinema di RI, allorquando la convenuta veniva nominata Presidente del Comitato Direttivo, della negoziazione degli accordi a qualsiasi livello riguardanti il patrimonio personale della convenuta e, più in generale,
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della gestione apicale di tutte le società connesse, riferibili a NI RA, nonché delle strategie utili al loro sviluppo;
- che tutti i predetti veicoli societari erano tra loro legati da rapporti strategici di collegamento, direzione e controllo che consentivano alla convenuta di conseguire un risultato economico complessivo, a beneficio diretto e indiretto del suo personale patrimonio;
- che le operazioni dal medesimo messe in atto avevano consentito alla convenuta di realizzare, nel giro di quattro anni (dal 2016 al 2020), per mezzo dell'alienazione delle quote detenute sia direttamente, sia per il tramite della predetta holding, l'intero valore reale delle partecipazioni di
IADA S.r.l.;
- di non aver mai ricevuto (né durante né al termine della convivenza) alcun compenso economico dalla convenuta, nonostante la mole e la qualità del lavoro profuso a beneficio della convivente e della famiglia;
- di aver progressivamente cessato di svolgere attività professionale per conto proprio come avvocato, per impegnarsi a tempo pieno nella gestione
e direzione dell'attività di impresa complessivamente riconducibile a NI
RA;
- che il lavoro svolto dal ricorrente a favore della ex convivente aveva contribuito in modo determinante alla creazione di un patrimonio di circa venti milioni di euro.
In diritto il ricorrente invocava l'applicazione al caso di specie della disciplina di cui agli artt. 230 bis e 230 ter c.c., concernenti l'istituto dell'impresa familiare e dei diritti del convivente, rivendicando su tali presupposti normativi il proprio diritto di vedersi corrispondere la somma di € 14.368.767,00, a titolo di partecipazione agli utili e incrementi di azienda, corrispondente al 70% dei valori accertabili delle partecipazioni detenute dalla convenuta;
in via subordinata chiedeva applicarsi alla fattispecie l'istituto residuale dell'arricchimento senza giusta causa ex art.
2041 c.c.
Si costituiva in giudizio la sig.ra NI RA, la quale preliminarmente eccepiva l'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 230 ter c.c. all'impresa
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esercitata in forma societaria (nella specie da società di capitali);
eccepiva altresì che le rivendicazioni attoree erano da considerarsi precluse per tutto il periodo antecedente al 5 giugno 2016, data di entrata in vigore dell'art. 230 ter c.c.;
nel merito chiedeva la reiezione del ricorso, rilevando che le società a lei riconducibili avevano, nel corso degli anni di convivenza, regolarmente retribuito le consulenze legali a vario titolo prestate dal ricorrente;
sosteneva, altresì, di aver aiutato economicamente il ricorrente, tramite prestiti e garanzie, a realizzare varie attività imprenditoriali.
Tentata vanamente la conciliazione, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti.
Ritenuta la superfluità delle prove per testi dedotte dalle parti e delle ulteriori istanze delle stesse, veniva fissata udienza di discussione e successivamente veniva concesso alle parti termine per il deposito di note difensive.
Dopo il deposito delle note stesse, all'odierna udienza i difensori delle parti hanno insistito nelle conclusioni formulate in atti ed il Giudice decide la causa con la presente sentenza.
2. Inapplicabilità dell'istituto dell'impresa familiare (art. 230 bis e ter c.c.) al caso de quo.
La difesa di parte ricorrente ha sostenuto che, nella specie, si sarebbe verificata sostanzialmente una ipotesi di holding personale della sig.ra
NI, affermando che “l'attività economica d'impresa esercitata da LM, come meglio dettagliata nella parte in fatto, si estrinseca nell'acquisizione
e nella gestione, coordinata e unitaria, di un significativo numero di veicoli societari attraverso i quali LM – figurando come socio unico o di maggioranza e come amministratore unico o delegato – ha operato nel settore della formazione professionale, universitaria e non.
La ricostruzione dell'attività d'impresa di LM mostra come quest'ultima abbia operato ponendosi al vertice della compagine e degli organi apicali gestori di più società di capitali, in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, e in tale contesto abbia svolto professionalmente,
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l'indirizzo, il controllo e il coordinamento delle società medesime, operanti tutte nel medesimo settore (Cfr. Cass., ex multis, n. 5520/2017).
L'attività di gestione del gruppo si è esplicata cioè in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio da LM e «caratterizzati altresì da obiettiva attitudine a perseguire risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima» (Cass., s.u.
25275/2006).
Detta direzione unitaria, oltre alla gestione congiunta di più società, ha consentito il perseguimento di un risultato economico