Trib. Trento, sentenza 30/10/2024, n. 335
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 3520/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. L S Presidente dott.ssa A D T Giudice dott.ssa L D B Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato
da
nato a Trento in data 23.04.1979 (C.F.: ) e residente Parte_1 C.F._1
a Trento (TN), via della Canova nr. 57
e
nata a Trento (TN) il 06.03.1983, (C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2
residente a Trento (TN), in via Danilo Paris n. 3, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegato al ricorso, dall'Avv. M G B ( ), ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio a Trento in via Dordi n. 15/A
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 31 luglio 2024, così come successivamente confermate all'udienza del 24 ottobre 2023 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 31 luglio 2024.
All'udienza del 24 ottobre 2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. La casa familiare, di proprietà di entrambi, verrà assegnata alla signora che si impegnerà a pagare la restante parte CP_1
dei mutui, come sta già facendo dall'1.09.2023. Le eventuali spese ordinarie e
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