Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 20
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Testo completo
N. R.G. 1288/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Teresa Ida Policicchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1288/2023 promossa da:
LOMBARDI S.R.L. (C.F. 01326800198), con il patrocinio dell'avv. MIRIZZI GIUSEPPE ANTONIO
e dell'avv. SILVESTRI SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA G. SPAZIANI, 41 37138 VERONA presso il difensore avv. MIRIZZI GIUSEPPE ANTONIO
ATTORE contro
G.E.V. S.R.L. (C.F. 07564180961)
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della convenuta, per le causali dedotte, nella causazione del sinistro occorso all'attrice in data 23.11.2021 per cui è causa, nonché il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni tutti patiti in conseguenza dello stesso ed ammontanti a complessivi euro 7.900,00 oltre Iva di legge;
- conseguentemente condannarsi la convenuta al risarcimento all'attrice dei danni causati e pertanto al pagamento nei suoi confronti della somma di complessivi euro 7.900,00 oltre iva di legge, ovvero di altra diversa somma meglio vista e ritenuta, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo. - In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e stragiudiziali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società LOMBARDI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Belletti Catia, conveniva in giudizio la società GEV S.R.L., per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, in data 23.11.2021 nel piazzale dello stabilimento
Barilla di Pedrignano, dall'autoarticolato Volvo-Schmitz targato ER893ZF –AC39200, di proprietà dell'attrice.
pagina 1 di 5
Allegava l'attrice:
- che il sig. CO AN, dipendente della Lombardi S.r.l., per consentire le operazioni di carico/scarico merci, provvedeva a parcheggiare l'autoarticolato Volvo-Schmitz targato ER893ZF –
AC39200, di proprietà della predetta Società (v. doc. sub 1, fascicolo attrice), presso il piazzale dello stabilimento Barilla di Pedrignano (PR), quando il sig. GO AR, conducente della macchina operatrice Terberg targata ALB618, di proprietà e in uso alla Società G.E.V. S.R.L., agganciava il semirimorchio Schmitz targato AC39200 e, in manovra di retromarcia, andava a collidere contro un muro, danneggiandolo nella parte posteriore (v. doc. sub 2 fascicolo attrice);
- che a causa ed in conseguenza della collisione, il semirimorchio riportava la rottura della sponda e il ripiegamento della barra posteriore;
- che, pertanto, l'attrice subiva un danno quantificabile in complessivi euro 7.900,00 oltre iva al 22%, pari alle spese della riparazione effettuata da Carpen Car S.r.l.;
- che azionata dalla convenuta la polizza stipulata con TO Assicurazioni S.p.a., la Compagnia il
20.1.2022 (v. sub. doc. 7) comunicava di aver dato incarico al proprio fiduciario per la stima dei danni occorsi all'attrice, che venivano quantificati in complessivi euro 3.000,00 con proposta risarcitoria alla danneggiata di euro 1.500,00 omnia al netto della franchigia (doc. 7A), somma che veniva rifiutata dall'attrice.
Addebitando alla convenuta l'esclusiva responsabilità del sinistro, ai sensi degli artt. 2049, 2043, 2051
c.c., parte attrice chiedeva la condanna della stessa al risarcimento della somma di euro 7.900,00 oltre
Iva, rivalutazione e interessi.
In data 02.03.2023 il Giudice, visti gli atti della causa, fissava con decreto ex art. 168 bis comma 5
c.p.c. l'udienza di comparizione delle parti del 24.05.2023, disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 c.p.c.. All'udienza di comparizione, il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta GEV s.r.l. e assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.;
assunte le prove orali, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene questo Giudice che la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Teresa Ida Policicchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1288/2023 promossa da:
LOMBARDI S.R.L. (C.F. 01326800198), con il patrocinio dell'avv. MIRIZZI GIUSEPPE ANTONIO
e dell'avv. SILVESTRI SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA G. SPAZIANI, 41 37138 VERONA presso il difensore avv. MIRIZZI GIUSEPPE ANTONIO
ATTORE contro
G.E.V. S.R.L. (C.F. 07564180961)
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della convenuta, per le causali dedotte, nella causazione del sinistro occorso all'attrice in data 23.11.2021 per cui è causa, nonché il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni tutti patiti in conseguenza dello stesso ed ammontanti a complessivi euro 7.900,00 oltre Iva di legge;
- conseguentemente condannarsi la convenuta al risarcimento all'attrice dei danni causati e pertanto al pagamento nei suoi confronti della somma di complessivi euro 7.900,00 oltre iva di legge, ovvero di altra diversa somma meglio vista e ritenuta, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo. - In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e stragiudiziali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società LOMBARDI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Belletti Catia, conveniva in giudizio la società GEV S.R.L., per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, in data 23.11.2021 nel piazzale dello stabilimento
Barilla di Pedrignano, dall'autoarticolato Volvo-Schmitz targato ER893ZF –AC39200, di proprietà dell'attrice.
pagina 1 di 5
Allegava l'attrice:
- che il sig. CO AN, dipendente della Lombardi S.r.l., per consentire le operazioni di carico/scarico merci, provvedeva a parcheggiare l'autoarticolato Volvo-Schmitz targato ER893ZF –
AC39200, di proprietà della predetta Società (v. doc. sub 1, fascicolo attrice), presso il piazzale dello stabilimento Barilla di Pedrignano (PR), quando il sig. GO AR, conducente della macchina operatrice Terberg targata ALB618, di proprietà e in uso alla Società G.E.V. S.R.L., agganciava il semirimorchio Schmitz targato AC39200 e, in manovra di retromarcia, andava a collidere contro un muro, danneggiandolo nella parte posteriore (v. doc. sub 2 fascicolo attrice);
- che a causa ed in conseguenza della collisione, il semirimorchio riportava la rottura della sponda e il ripiegamento della barra posteriore;
- che, pertanto, l'attrice subiva un danno quantificabile in complessivi euro 7.900,00 oltre iva al 22%, pari alle spese della riparazione effettuata da Carpen Car S.r.l.;
- che azionata dalla convenuta la polizza stipulata con TO Assicurazioni S.p.a., la Compagnia il
20.1.2022 (v. sub. doc. 7) comunicava di aver dato incarico al proprio fiduciario per la stima dei danni occorsi all'attrice, che venivano quantificati in complessivi euro 3.000,00 con proposta risarcitoria alla danneggiata di euro 1.500,00 omnia al netto della franchigia (doc. 7A), somma che veniva rifiutata dall'attrice.
Addebitando alla convenuta l'esclusiva responsabilità del sinistro, ai sensi degli artt. 2049, 2043, 2051
c.c., parte attrice chiedeva la condanna della stessa al risarcimento della somma di euro 7.900,00 oltre
Iva, rivalutazione e interessi.
In data 02.03.2023 il Giudice, visti gli atti della causa, fissava con decreto ex art. 168 bis comma 5
c.p.c. l'udienza di comparizione delle parti del 24.05.2023, disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 c.p.c.. All'udienza di comparizione, il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta GEV s.r.l. e assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.;
assunte le prove orali, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene questo Giudice che la
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