Trib. Bergamo, sentenza 26/11/2024, n. 2162

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 26/11/2024, n. 2162
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 2162
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 503/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa M C E C Presidente dr.ssa L M S Giudice relatore dr.ssa G B Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 21.11.2024, promossa da: rappresentata e difesa dell'avv. BRUMANA FEDERICA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il difensore in VIA BORFURO 9 24122 BERGAMO, giusta procura in atti attrice contro
rappresentato e difeso dall'avv. FACCHINETTI CLAUDIA ed elettivamente domiciliato CP_1 presso il difensore in VIALE RIMEMBRANZE, 149 24059 URGNANO, giusta procura in atti convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 21.11.2024;
Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 21.11.2024. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE


premesso che dalla relazione con , in data 22.7.2014, nasceva la Parte_1 CP_1 figlia si rivolgeva all'intestato Tribunale al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità Per_1 genitoriale con riguardo alla prole.
Si costituiva in giudizio . CP_1
All'udienza del 21.11.2024, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- affido condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente della minore presso la madre;

- le frequentazioni padre-figlia saranno regolate come segue: - a weekend alternati, il padre starà con la minore dal sabato dopo scuola alle ore 12.45 fino alla domenica tardo pomeriggio quando il padre riaccompagnerà la minore a casa della madre;
- tutte le settimane, il padre starà con la minore, il lunedì e il giovedì pomeriggio compatibilmente con i propri turni di lavoro;
- vacanze natalizie, ad anni alterni, la figlia starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre starà con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, la figlia trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- vacanze estive, la figlia starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;

- il signor si obbliga a versare alla signora er il mantenimento della figlia minore la somma CP_1 Pt_1 di euro 400,00 al mese (importo annualmente rivalutabile, con prima rivalutazione dal mese di novembre 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;

c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;

- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;

- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale
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