Trib. Bergamo, sentenza 26/11/2024, n. 2162
Sentenza
26 novembre 2024
Sentenza
26 novembre 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 503/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Giordana Bresciani Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 21.11.2024, promossa da: rappresentata e difesa dell'avv. BRUMANA FEDERICA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il difensore in VIA BORFURO 9 24122 BERGAMO, giusta procura in atti attrice contro rappresentato e difeso dall'avv. FACCHINETTI CLAUDIA ed elettivamente domiciliato CP_1 presso il difensore in VIALE RIMEMBRANZE, 149 24059 URGNANO, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 21.11.2024;
Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 21.11.2024. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso che dalla relazione con , in data 22.7.2014, nasceva la Parte_1 CP_1 figlia si rivolgeva all'intestato Tribunale al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità Per_1 genitoriale con riguardo alla prole.
Si costituiva in giudizio . CP_1
All'udienza del 21.11.2024, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- affido condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente della minore presso la madre;
- le frequentazioni padre-figlia saranno regolate come segue: - a weekend alternati, il padre starà con la minore dal sabato dopo scuola alle ore 12.45 fino alla domenica tardo pomeriggio quando il padre riaccompagnerà la minore a casa della madre;
- tutte le settimane, il padre starà con la minore, il lunedì e il giovedì pomeriggio compatibilmente con i propri turni di lavoro;
- vacanze natalizie, ad anni alterni, la figlia starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre starà con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, la figlia trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- vacanze estive, la figlia starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- il signor si obbliga a versare alla signora er il mantenimento della figlia minore la somma CP_1 Pt_1 di euro 400,00 al mese (importo annualmente rivalutabile, con prima rivalutazione dal mese di novembre 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b)