Trib. Napoli, sentenza 13/11/2024, n. 7627
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Testo completo
R.G. n. 18308/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa M C in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 13.11.2024 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 18308/2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. N A ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Renato Gomez D'Ayala n. 6, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
C.F. e P.I. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa dall' avv. D C ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 15.10.2023, il ricorrente esponeva:
- di essere dipendente della al 1.9.1987;
CP_1
- di aver svolto la mansione di autista, posto alla conduzione degli autobus di linea e per
l'effetto di essere stato inquadrato, ai sensi delle declaratorie contrattuali del CCNL
Autoferrotranvieri del 27.11.2000, nel profilo professionale dell'Operatore di Esercizio;
1
- di essersi visto riconoscere, in funzione degli anni di guida espletati, il parametro contrattuale di inquadramento previsto dalla scala gerarchica del profilo professionale dell'Operatore di Esercizio (140 – 158 – 175 e 183) raggiungendo, infine, il parametro 183 che manteneva sino alla data del 1° luglio 2022;
- di essere stato giudicato, a seguito di sopraggiunta infermità, non più idoneo alla guida degli autobus, dapprima temporaneamente e dopo definitivamente, e per l'effetto la società resistente lo assegnava, a far data dal 9.12.2020, alla mansione di Agente di Polizia
Amministrativa incaricato della Verifica dei titoli di Viaggio, mantenendogli, come risulta dalle buste paga, il suo inquadramento nell'Area Esercizio ed il parametro conseguito;
- che, al fine di immetterlo nelle suddette mansioni, l'azienda convenuta organizzava appositamente per lui, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale della Campania e dalla Legge 16/2014, corso di idoneità alla mansione di Agente di Polizia Amministrativa con esame finale frequentato e superato positivamente dallo stesso;
- che, a seguito di apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, n.
83/2006 veniva dotato di apposita Tessera di riconoscimento rilasciatagli dalla azienda datrice di lavoro e dalla Regione Campania;
Contr
- che in data 21.7.2022, con l'ordine di servizio n. 70, con cui l' disponeva la riqualificazione del personale già divenuto inidoneo, si vedeva illegittimamente attribuire, a far data dal 1 luglio 2022, un nuovo profilo professionale di Operatore Qualificato di
Mobilità, e l'inquadramento nel parametro 151, pur continuando ad essere adibito alle superiori mansioni di VTV e di Agente di polizia amministrativa, riconducibili al profilo professionale di provenienza (Operatore di Esercizio) ed al parametro acquisito (parametro
183);
- che tale riqualificazione/dequalifcazione comportava, dunque, ai fini retributivi, un riproporzionamento della retribuzione tabellare del ricorrente dal parametro 183 al parametro
151, ed, in applicazione della disciplina del personale inidoneo con più di dieci anni di guida, il riconoscimento di una specifica voce retributiva detta Ad Personam, pari alla differenza fra il trattamento economico riferito alla retribuzione normale della qualifica di provenienza
(Operatore di Esercizio, parametro 183) e quello della nuova qualifica assegnata (Operatore qualificato di Mobilità, parametro 151);
- che tale trattamento economico è, tuttavia, ugualmente pregiudizievole atteso che l'assegno
Ad Personam ha natura assorbibile;
2
- che tale inquadramento nel profilo professionale dell'Operatore qualificato di mobilità, parametro 151 ha avuto l'effetto, fortemente pregiudizievole, di fargli mutare i requisiti per
l'accesso a pensione;
- che, in quanto attualmente inquadrato nel parametro 151, gli è preclusa la possibilità di
Contr partecipare a tutte le job opportunity avviate da per la selezione di personale interno da inquadrare nei parametri superiori, come è accaduto per la selezione per il profilo professionale dello Specialista Tecnico/amministrativo parametro 193, di cui all'O.d.s.
21/2023, consentita solo ai lavoratori in possesso di un parametro pari o superiore al 183 ed in ogni caso preclusa agli operatori inquadrati nel parametro 151;
- che, vistosi ingiustamente dequalificato, proponeva ricorso gerarchico presso il datore di lavoro, al fine di vedersi riconoscere nuovamente il legittimo inquadramento ad egli spettante
e pari al parametro 175, già posseduto prima della riqualificazione;
- che tale ricorso gerarchico però non produceva alcun esito, per cui si vedeva costretto ad adire l'Autorità giudiziaria. Contr In diritto censurava l'operato dell' in quanto violativo della disciplina del personale inidoneo prevista nell'allegato 2) dal Verbale di Ipotesi di accordo del 3 luglio 1986 - comparto Autoferrotranvieri;
contestava l'effettiva attribuzione, operata dall'azienda con
l'O.d.s. n. del 21.7.2022, di un inquadramento non corrispondente al profilo professionale in cui il lavoratore è stato immesso dopo la sua sopraggiunta inidoneità e la divergenza tra le mansioni concretamente svolte, proprie del profilo professionale dell'Operatore di Esercizio e quelle proprie del nuovo profilo professionale dell'Operatore qualificato di mobilità;
richiamava l'accordo del 3 luglio 1986, le declaratorie contrattuali dei profili di Operatore di
Esercizio e di Operatore qualificato della mobilità, l'art. 2103 c.c. e l'art. 18 dell'All. A al
R.D. n. 148/1931, concludendo nel modo seguente: “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento datoriale, O.d.s. n. 70 del 21.7.2022, con cui è stato disposto
l'inquadramento del ricorrente nel profilo professionale dell'Operatore Qualificato di
Mobilità, parametro 151, inferiore a quello posseduto antecedentemente a tale data, e per
Cont l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante p.t., al ripristino del precedente livello di inquadramento nel profilo professionale dell'Operatore di Esercizio, quand'anche assegnato a mansioni di Agente di Polizia Amministrativa addetto alla Verifica di Titoli di Viaggio. 2) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha continuato a svolgere, anche dopo la data del 1 luglio 2022, mansioni riconducibili al profilo professionale dell'Operatore di Esercizio (parametro 175), quand'anche adibito in via continuativa alle mansioni di Agente di Polizia Amministrativa addetto alla Verifica Titoli di Viaggio;
e per
3 l'effetto condannare la al predetto inquadramento ed al pagamento, in favore CP_1
del ricorrente, delle differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151 e quello spettante per il superiore parametro 183 del CCNL
Autoferrotranvieri, maturate dal luglio 2022 al giorno del deposto del ricorso, oltre interessi
e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio. 3) In ipotesi di ritenuta impossibilità di condannare l'ANM al superiore inquadramento, accertare e dichiarare che il ricorrente ha continuato a svolgere, anche dopo la data del 1 luglio 2022, mansioni riconducibili al profilo professionale dell'Operatore di Esercizio (parametro 183), quand'anche adibito in via continuativa alle mansioni di Agente di Polizia Amministrativa addetto alla Verifica Titoli di Viaggio e per l'effetto condannare la al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151 e quello spettante per il superiore parametro 175 del
CCNL Autoferrotranvieri, maturate dal luglio 2022 al giorno del deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, nonché rimborso spese generali, da attribuirsi al procuratore costituito per fattone anticipo e sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”. Contr Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio chiedendo di “rigettare integralmente il ricorso giacché inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, con il favore delle spese e dei compensi di lite”.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter cpc, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Nel merito questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento già espresso da questo
Tribunale ex art. 118 disp. att. (vedi fra le altre sentenze dott.ssa U sentenza n. 2146/2024
- RG 6093/23)
Il ricorrente è stato assunto in data 1.9.1987 con
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa M C in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 13.11.2024 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 18308/2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. N A ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Renato Gomez D'Ayala n. 6, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
C.F. e P.I. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa dall' avv. D C ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 15.10.2023, il ricorrente esponeva:
- di essere dipendente della al 1.9.1987;
CP_1
- di aver svolto la mansione di autista, posto alla conduzione degli autobus di linea e per
l'effetto di essere stato inquadrato, ai sensi delle declaratorie contrattuali del CCNL
Autoferrotranvieri del 27.11.2000, nel profilo professionale dell'Operatore di Esercizio;
1
- di essersi visto riconoscere, in funzione degli anni di guida espletati, il parametro contrattuale di inquadramento previsto dalla scala gerarchica del profilo professionale dell'Operatore di Esercizio (140 – 158 – 175 e 183) raggiungendo, infine, il parametro 183 che manteneva sino alla data del 1° luglio 2022;
- di essere stato giudicato, a seguito di sopraggiunta infermità, non più idoneo alla guida degli autobus, dapprima temporaneamente e dopo definitivamente, e per l'effetto la società resistente lo assegnava, a far data dal 9.12.2020, alla mansione di Agente di Polizia
Amministrativa incaricato della Verifica dei titoli di Viaggio, mantenendogli, come risulta dalle buste paga, il suo inquadramento nell'Area Esercizio ed il parametro conseguito;
- che, al fine di immetterlo nelle suddette mansioni, l'azienda convenuta organizzava appositamente per lui, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale della Campania e dalla Legge 16/2014, corso di idoneità alla mansione di Agente di Polizia Amministrativa con esame finale frequentato e superato positivamente dallo stesso;
- che, a seguito di apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, n.
83/2006 veniva dotato di apposita Tessera di riconoscimento rilasciatagli dalla azienda datrice di lavoro e dalla Regione Campania;
Contr
- che in data 21.7.2022, con l'ordine di servizio n. 70, con cui l' disponeva la riqualificazione del personale già divenuto inidoneo, si vedeva illegittimamente attribuire, a far data dal 1 luglio 2022, un nuovo profilo professionale di Operatore Qualificato di
Mobilità, e l'inquadramento nel parametro 151, pur continuando ad essere adibito alle superiori mansioni di VTV e di Agente di polizia amministrativa, riconducibili al profilo professionale di provenienza (Operatore di Esercizio) ed al parametro acquisito (parametro
183);
- che tale riqualificazione/dequalifcazione comportava, dunque, ai fini retributivi, un riproporzionamento della retribuzione tabellare del ricorrente dal parametro 183 al parametro
151, ed, in applicazione della disciplina del personale inidoneo con più di dieci anni di guida, il riconoscimento di una specifica voce retributiva detta Ad Personam, pari alla differenza fra il trattamento economico riferito alla retribuzione normale della qualifica di provenienza
(Operatore di Esercizio, parametro 183) e quello della nuova qualifica assegnata (Operatore qualificato di Mobilità, parametro 151);
- che tale trattamento economico è, tuttavia, ugualmente pregiudizievole atteso che l'assegno
Ad Personam ha natura assorbibile;
2
- che tale inquadramento nel profilo professionale dell'Operatore qualificato di mobilità, parametro 151 ha avuto l'effetto, fortemente pregiudizievole, di fargli mutare i requisiti per
l'accesso a pensione;
- che, in quanto attualmente inquadrato nel parametro 151, gli è preclusa la possibilità di
Contr partecipare a tutte le job opportunity avviate da per la selezione di personale interno da inquadrare nei parametri superiori, come è accaduto per la selezione per il profilo professionale dello Specialista Tecnico/amministrativo parametro 193, di cui all'O.d.s.
21/2023, consentita solo ai lavoratori in possesso di un parametro pari o superiore al 183 ed in ogni caso preclusa agli operatori inquadrati nel parametro 151;
- che, vistosi ingiustamente dequalificato, proponeva ricorso gerarchico presso il datore di lavoro, al fine di vedersi riconoscere nuovamente il legittimo inquadramento ad egli spettante
e pari al parametro 175, già posseduto prima della riqualificazione;
- che tale ricorso gerarchico però non produceva alcun esito, per cui si vedeva costretto ad adire l'Autorità giudiziaria. Contr In diritto censurava l'operato dell' in quanto violativo della disciplina del personale inidoneo prevista nell'allegato 2) dal Verbale di Ipotesi di accordo del 3 luglio 1986 - comparto Autoferrotranvieri;
contestava l'effettiva attribuzione, operata dall'azienda con
l'O.d.s. n. del 21.7.2022, di un inquadramento non corrispondente al profilo professionale in cui il lavoratore è stato immesso dopo la sua sopraggiunta inidoneità e la divergenza tra le mansioni concretamente svolte, proprie del profilo professionale dell'Operatore di Esercizio e quelle proprie del nuovo profilo professionale dell'Operatore qualificato di mobilità;
richiamava l'accordo del 3 luglio 1986, le declaratorie contrattuali dei profili di Operatore di
Esercizio e di Operatore qualificato della mobilità, l'art. 2103 c.c. e l'art. 18 dell'All. A al
R.D. n. 148/1931, concludendo nel modo seguente: “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento datoriale, O.d.s. n. 70 del 21.7.2022, con cui è stato disposto
l'inquadramento del ricorrente nel profilo professionale dell'Operatore Qualificato di
Mobilità, parametro 151, inferiore a quello posseduto antecedentemente a tale data, e per
Cont l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante p.t., al ripristino del precedente livello di inquadramento nel profilo professionale dell'Operatore di Esercizio, quand'anche assegnato a mansioni di Agente di Polizia Amministrativa addetto alla Verifica di Titoli di Viaggio. 2) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha continuato a svolgere, anche dopo la data del 1 luglio 2022, mansioni riconducibili al profilo professionale dell'Operatore di Esercizio (parametro 175), quand'anche adibito in via continuativa alle mansioni di Agente di Polizia Amministrativa addetto alla Verifica Titoli di Viaggio;
e per
3 l'effetto condannare la al predetto inquadramento ed al pagamento, in favore CP_1
del ricorrente, delle differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151 e quello spettante per il superiore parametro 183 del CCNL
Autoferrotranvieri, maturate dal luglio 2022 al giorno del deposto del ricorso, oltre interessi
e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio. 3) In ipotesi di ritenuta impossibilità di condannare l'ANM al superiore inquadramento, accertare e dichiarare che il ricorrente ha continuato a svolgere, anche dopo la data del 1 luglio 2022, mansioni riconducibili al profilo professionale dell'Operatore di Esercizio (parametro 183), quand'anche adibito in via continuativa alle mansioni di Agente di Polizia Amministrativa addetto alla Verifica Titoli di Viaggio e per l'effetto condannare la al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151 e quello spettante per il superiore parametro 175 del
CCNL Autoferrotranvieri, maturate dal luglio 2022 al giorno del deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, nonché rimborso spese generali, da attribuirsi al procuratore costituito per fattone anticipo e sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”. Contr Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio chiedendo di “rigettare integralmente il ricorso giacché inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, con il favore delle spese e dei compensi di lite”.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter cpc, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Nel merito questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento già espresso da questo
Tribunale ex art. 118 disp. att. (vedi fra le altre sentenze dott.ssa U sentenza n. 2146/2024
- RG 6093/23)
Il ricorrente è stato assunto in data 1.9.1987 con
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