Trib. Roma, sentenza 06/02/2024, n. 2160

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 06/02/2024, n. 2160
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 2160
Data del deposito : 6 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Filomena Albano GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19297 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Camillo Vespasiani e dall'Abogado Yago Caretti Giangaspro, per procura in atti
ATTRICE
E
AVV. quale Curatore del defunto CP_1 Persona_1
rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 cpc
ROMA nella persona del Sindaco pro-tempore CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi
1 , in qualità di Ufficiale di Governo Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
CONVENUTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità e azione ex art. 95 DPR
396/2000
CONCLUSIONI: come in atti

IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 17620/2021 emessa il 5.11.2021, a cui integralmente si rimanda, è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta dall'attrice e, con separata ordinanza collegiale in pari data, qualificata la domanda subordinata - in quanto volta ad ottenere la mera trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero della figlia minore, senza che l'Ufficiale dello Stato civile
possa apporre alcun rifiuto” - quale impugnazione, ex art. 95 DPR 396/2000, del rifiuto già manifestato attraverso il di Sidney, è stata disposta Parte_2
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ufficiale dello Stato civile individuato ex art. 17 DPR 396/2000.
Espletato l'incombente, si è costituita in persona del CP_4
Sindaco p.t., chiedendo di “dichiarare il difetto di legittimazione passiva di “
[...]
in persona del sindaco pro tempore in qualità di ufficiale dello Stato civile, con CP_4 sede in Piazza del Campidoglio n.1, C.F. , elettivamente domiciliata CP_4 P.IVA_1 presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in via del Tempio di Giove 21” CP_4
anziché presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato” e rimettendosi nel merito al Tribunale. Si è costituito, inoltre, il Sindaco del CP_3
2
quale Ufficiale di Governo, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della domanda ex art. 95 DPR 396/2000, per difetto di legittimazione passiva.
Pertanto, la causa è stata definitivamente rimessa alla decisione del Collegio con
i termini di cui all'art. 190 cpc.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in persona del Sindaco pro tempore, atteso che CP_4
nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale dello stato civile il Sindaco agisce, ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 396/2000, in qualità di Ufficiale del Governo, e quindi come organo periferico dell'amministrazione statale, dalla quale dipende e alla quale – e non all'Amministrazione comunale - sono direttamente riferibili gli atti compiuti in tale qualità (vedi tra le altre, Cass. civ. 15879/19,
12193/19). Peraltro, nemmeno può ritenersi effettivamente CP_4 citata in giudizio, atteso che, sebbene la individuazione del soggetto destinatario della notifica, indicato in “ in persona del sindaco pro CP_4
tempore in qualità di ufficiale dello Stato civile, con sede in Piazza del CP_4
Campidoglio n.1, C.F. , elettivamente domiciliata presso gli uffici P.IVA_1
dell'Avvocatura Capitolina in via del Tempio di Giove 21”, potesse CP_4
effettivamente indurre in errore in merito al reale destinatario dell'atto,
l'espresso riferimento al Sindaco “in qualità di ufficiale dello Stato civile” e perciò di Ufficiale del Governo, ex art. 1 co 2 del DPR 396/2000, non consente di ritenere che sia stato citato il Sindaco quale organo di vertice e legale rappresentante dell' In ogni caso, pur a voler ritenere citato il Parte_3
Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente locale, poichè nel caso di erronea citazione del Sindaco nella predetta qualità e non come Ufficiale di governo si
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