Trib. Milano, sentenza 10/07/2024, n. 6935

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 10/07/2024, n. 6935
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 6935
Data del deposito : 10 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 41026/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41026/2023 promossa da:
IB IC S.R.L (C.F. 10004210968), OL AC OV HE (C.F.
[...]), con il patrocinio dell'avv. CIGNO MARIO, dell'avv. CICALA ANDREA dell'avv.
MARINOZZI CHIARA e dell'avv. SCIME' AMALIA SERENA, elettivamente domiciliati in PIAZZA
FILIPPO MEDA, 3 20121 MILANO
RICORRENTE contro
PREFETTURA - UTG DI MILANO (C.F. 80101710152), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA
STATO MILANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13 novembre 2023, la società CI LI s.r.l. ha svolto opposizione avverso l'ordinanza di confisca n. 2023-010700 emessa dal Prefetto di Milano in data 6 ottobre 2023, avente ad oggetto la bilancia marca Rubbermaid numero seriale 00044, a seguito del verbale di accertamento n. 8126314-0 del 27 aprile 2023, con cui è stata contestata la violazione dell'art. 692 c.p.
La società ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di confisca in quanto frutto di violazione e falsa applicazione del D.lgs 22/2007.
Secondo la prospettazione della parte, tale normativa aveva previsto i requisiti cui devono conformarsi gli strumenti di misura al fine di garantire la correttezza delle misure utilizzate nelle transazioni commerciali e non era quindi applicabile al caso in esame in cui la bilancia non veniva utilizzata nel ristorante gestito dalla ricorrente ai fini della vendita dei prodotti ai consumatori ma soltanto con finalità organizzative interne.
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Si è costituita la Prefettura di Milano che ha, preliminarmente, dedotto l'inammissibilità dell'opposizione in quanto la società ricorrente aveva provveduto al pagamento della sanzione amministrativa, così prestandovi acquiescenza.
Nel merito la resistente ha allegato l'infondatezza dei rilievi della società CI LI evidenziando come in base al testo dell'art. 692 c.p.c. l'illecito
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