Trib. Marsala, sentenza 08/01/2025, n. 17
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 08.01.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1959/2024 R.G., promossa
DA
IA DO, (CF. [...]) rappresentata e difesa dall'avv. CALAMIA CATERINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a
Marsala in via Struppa, 60
RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. RIZZO ANTONINO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Paolo Castellini.
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/09/2024, la sig.ra MI IA, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l'INPS per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ha resistito in giudizio l'INPS contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per
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accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, oltre agli interessi, proposta dalla parte ricorrente.
Il ricorso va respinto.
Giova precisare che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve, innanzitutto, possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ed inoltre non deve svolgere attività lavorativa.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente invalido nella misura del 67% (cfr. relazione in atti).
Nella pregressa fase di ATP, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate, dell'esame della documentazione sanitaria in atti e dopo aver analizzato le singole patologie da cui è affetta la sig.ra MI IA, ha concluso la sua relazione affermando quanto segue: “l'esame clinico e quello della
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