Trib. Imperia, sentenza 30/11/2024, n. 740
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Testo completo
n. 2060/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. A C …….…………. Presidente est. dott. F FI …..….……… Giudice dott.ssa M B …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2060 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 31.10.2024 e vertente tra
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via G. Matteotti n.12 presso lo studio e avv.to Anna Raimonda D'Ignazio che, unitamente all'avv.to C P, lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Arma di Taggia, Via Magellano n.6/A presso lo studio dell'avv.to R Vairo che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni relative a figli nati da relazione more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. A C 1
n. 2060/2023 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso in data 29.11.2023 chiedeva modificarsi quanto disposto dal Parte_1
Tribunale di Imperia con decreto in data 14.7.2020 (n.505/19 V.G.) nel senso di rideterminarsi il regime di visite del figlio minore (6 anni, essendo nato il Per_1
16.6.2018) anche a seguito delle valutazioni dei Servizi territorialmente competenti di cui si chiedeva immediata attivazione a supporto del nucleo famigliare.
Si costituiva ritualmente in giudizio che – con propria comparsa – non CP_1 si opponeva pregiudizialmente alla